Art. 2 
 
                 Requisiti dei soggetti beneficiari 
 
  1. Le agevolazioni previste dall'articolo 10, comma 1, del  decreto
legislativo si applicano: 
    a) alle microimprese e piccole  e  medie  imprese  come  definite
nell'Allegato I del Regolamento, in qualsiasi forma  costituite,  che
subentrino  nella   conduzione   di   un'intera   azienda   agricola,
esercitante   esclusivamente   l'attivita'    agricola    ai    sensi
dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data  di
presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti
per  lo  sviluppo  o  il  consolidamento  dell'azienda  oggetto   del
subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e  della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese
devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
      1) essere costituite da non piu' di  sei  mesi  dalla  data  di
presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni; 
      2) esercitare  esclusivamente  l'attivita'  agricola  ai  sensi
dell'articolo 2135 del codice civile; 
      3) essere  amministrate  e  condotte  da  un  giovane  di  eta'
compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti alla data  di  spedizione
della domanda, in possesso della qualifica di  imprenditore  agricolo
professionale   o   di   coltivatore    diretto    come    risultante
dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola  alla  data  di
delibera  di  ammissione  alle  agevolazioni,  ovvero,  nel  caso  di
societa', essere composte, per oltre la meta'  numerica  dei  soci  e
delle  quote  di  partecipazione,   ed   amministrate,   da   giovani
imprenditori agricoli di eta' compresa tra i  18  e  i  40  anni  non
compiuti alla data di spedizione  della  domanda  in  possesso  della
qualifica di imprenditore agricolo  professionale  o  di  coltivatore
diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione  previdenziale
agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni; 
      4) essere gia' subentrate, anche a titolo successorio,  da  non
piu' di sei mesi alla data  di  presentazione  della  domanda,  nella
conduzione dell'intera azienda agricola, ovvero  subentrare  entro  3
mesi dalla  data  della  delibera  di  ammissione  alle  agevolazioni
mediante un atto di cessione d'azienda; 
      5) avere sede operativa nel territorio nazionale; 
    b) alle microimprese e piccole e  medie  imprese,  come  definite
nell'Allegato I del  Regolamento,  che  presentino  progetti  per  lo
sviluppo  o  il  consolidamento  di  iniziative  nei  settori   della
produzione e della trasformazione e commercializzazione  di  prodotti
agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione  della
domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in  possesso  dei
requisiti di cui al comma 1, lettera a), punti 2, 3 e 5 da almeno due
anni. 
  2. L'impresa cedente deve essere iscritta alla Camera di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura,  avere  partita  IVA  e   il
legittimo possesso dell'azienda da almeno due anni al  momento  della
presentazione della domanda, o nei due anni precedenti il subentro se
questo e' avvenuto prima della presentazione della domanda. 
  3.  Lo  statuto  della  impresa  ammessa  alle  agevolazioni   deve
contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o
di azioni societarie tali da far venir meno i requisiti soggettivi di
eta' dei soci di maggioranza, per un periodo di almeno 10 anni  dalla
data di ammissione alle agevolazioni e comunque  sino  alla  completa
estinzione del mutuo  agevolato  concesso.  Inoltre,  per  lo  stesso
periodo, il soggetto beneficiario  deve  mantenere  la  qualifica  di
imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto. 
  4. Alla data di presentazione della domanda e  per  i  cinque  anni
successivi alla data di delibera di ammissione alle  agevolazioni,  i
soci della impresa beneficiaria non possono detenere quote  o  azioni
di altre imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dal decreto
legislativo. 
  5. Le agevolazioni previste dall'articolo 10, comma 1, del  decreto
legislativo non si applicano alle imprese in difficolta', cosi'  come
definite  dall'articolo  2,  punto  (14),  del   Regolamento   e   ai
beneficiari destinatari di ordini di recupero pendenti a  seguito  di
una precedente decisione della Commissione  che  dichiara  gli  aiuti
illegittimi e incompatibili con il mercato interno. 
  6.   Le   stesse   agevolazioni   non   possono   essere   concesse
contravvenendo  ai  divieti  o   alle   restrizioni   stabiliti   dal
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei  mercati  dei
prodotti agricoli,  nonche'  a  quanto  stabilito  nei  Programmi  di
sviluppo rurale delle regioni in cui gli investimenti  devono  essere
effettuati. 
  7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo  e'
causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.