Art. 2
Requisiti dei soggetti beneficiari
1. Le agevolazioni previste dall'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo si applicano:
a) alle microimprese e piccole e medie imprese come definite
nell'Allegato I del Regolamento, in qualsiasi forma costituite, che
subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola,
esercitante esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi
dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di
presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti
per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda oggetto del
subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere costituite da non piu' di sei mesi dalla data di
presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
2) esercitare esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi
dell'articolo 2135 del codice civile;
3) essere amministrate e condotte da un giovane di eta'
compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti alla data di spedizione
della domanda, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo
professionale o di coltivatore diretto come risultante
dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di
delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di
societa', essere composte, per oltre la meta' numerica dei soci e
delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani
imprenditori agricoli di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni non
compiuti alla data di spedizione della domanda in possesso della
qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore
diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale
agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni;
4) essere gia' subentrate, anche a titolo successorio, da non
piu' di sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella
conduzione dell'intera azienda agricola, ovvero subentrare entro 3
mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni
mediante un atto di cessione d'azienda;
5) avere sede operativa nel territorio nazionale;
b) alle microimprese e piccole e medie imprese, come definite
nell'Allegato I del Regolamento, che presentino progetti per lo
sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della
produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della
domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei
requisiti di cui al comma 1, lettera a), punti 2, 3 e 5 da almeno due
anni.
2. L'impresa cedente deve essere iscritta alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, avere partita IVA e il
legittimo possesso dell'azienda da almeno due anni al momento della
presentazione della domanda, o nei due anni precedenti il subentro se
questo e' avvenuto prima della presentazione della domanda.
3. Lo statuto della impresa ammessa alle agevolazioni deve
contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o
di azioni societarie tali da far venir meno i requisiti soggettivi di
eta' dei soci di maggioranza, per un periodo di almeno 10 anni dalla
data di ammissione alle agevolazioni e comunque sino alla completa
estinzione del mutuo agevolato concesso. Inoltre, per lo stesso
periodo, il soggetto beneficiario deve mantenere la qualifica di
imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.
4. Alla data di presentazione della domanda e per i cinque anni
successivi alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, i
soci della impresa beneficiaria non possono detenere quote o azioni
di altre imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dal decreto
legislativo.
5. Le agevolazioni previste dall'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo non si applicano alle imprese in difficolta', cosi' come
definite dall'articolo 2, punto (14), del Regolamento e ai
beneficiari destinatari di ordini di recupero pendenti a seguito di
una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti
illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
6. Le stesse agevolazioni non possono essere concesse
contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti dal
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli, nonche' a quanto stabilito nei Programmi di
sviluppo rurale delle regioni in cui gli investimenti devono essere
effettuati.
7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e'
causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.