Art. 3
Agevolazioni concedibili
1. Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2, comma
1, sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della
durata minima di cinque anni e massima di dieci anni, comprensiva del
periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per
cento delle spese ammissibili. Per le iniziative nel settore della
produzione agricola primaria il mutuo agevolato ha una durata,
comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici
anni.
2. I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti
superiori a 1.500.000 euro, IVA esclusa e devono perseguire almeno
uno dei seguenti obiettivi:
a. miglioramento del rendimento e della sostenibilita' globale
dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei
costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione;
b. miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di
igiene o del benessere degli animali, purche' non si tratti di
investimento realizzato per conformarsi alle norme dell'Unione
europea;
c. realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse
allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione
dell'agricoltura.
3. I progetti non possono essere avviati prima della data di
ammissione alle agevolazioni.