Art. 3 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo  2,  comma
1, sono concessi mutui agevolati, a  un  tasso  pari  a  zero,  della
durata minima di cinque anni e massima di dieci anni, comprensiva del
periodo di preammortamento, e di importo  non  superiore  al  75  per
cento delle spese ammissibili. Per le iniziative  nel  settore  della
produzione agricola  primaria  il  mutuo  agevolato  ha  una  durata,
comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a  quindici
anni. 
  2. I  progetti  finanziabili  non  possono  prevedere  investimenti
superiori a 1.500.000 euro, IVA esclusa e  devono  perseguire  almeno
uno dei seguenti obiettivi: 
    a. miglioramento del rendimento e  della  sostenibilita'  globale
dell'azienda agricola, in  particolare  mediante  una  riduzione  dei
costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione; 
    b. miglioramento  dell'ambiente  naturale,  delle  condizioni  di
igiene o del benessere  degli  animali,  purche'  non  si  tratti  di
investimento  realizzato  per  conformarsi  alle  norme   dell'Unione
europea; 
    c. realizzazione e miglioramento  delle  infrastrutture  connesse
allo    sviluppo,    all'adeguamento    ed    alla    modernizzazione
dell'agricoltura. 
  3. I progetti non  possono  essere  avviati  prima  della  data  di
ammissione alle agevolazioni.