Art. 4 Massimali di intervento 1. Le agevolazioni sono concedibili, in termini di ESL, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa dell'Unione europea. In particolare: a) 50 per cento nelle regioni meno sviluppate, ai sensi dell'art. 2, punto (37), del Regolamento; b) 40 per cento nelle restanti zone. 2. Le agevolazioni nel settore della produzione agricola primaria non possono superare, in termini di ESL, l'importo di 500.000 euro per impresa e per progetto di investimento. 3. Per i progetti nel settore della produzione agricola primaria, i massimali di cui al precedente comma 1 possono essere maggiorati di 20 punti percentuali ai sensi dell'art. 14, paragrafo 13, lettera a) del Regolamento. 4. Relativamente alle stesse spese ammissibili, le agevolazioni previste dal presente decreto possono essere cumulate con altre agevolazioni pubbliche concesse sia precedentemente, sia successivamente alla deliberazione di ammissione, esclusivamente entro i limiti di intensita' di aiuto previsti dal Regolamento.