Art. 5 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1.  Per  la  realizzazione  del  progetto  sono  ammissibili   alle
agevolazioni le seguenti spese: 
    a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato; 
    b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario; 
    c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento  di  beni
immobili; 
    d) oneri per il rilascio della concessione edilizia; 
    e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature; 
    f) servizi di progettazione; 
    g) beni pluriennali. 
  2. La spesa di cui alla lettera a) e' ammissibile nella misura  del
2 per cento del valore complessivo dell'investimento  da  realizzare;
inoltre, la somma delle spese relative allo studio  di  fattibilita',
ai servizi di progettazione sono ammissibili  complessivamente  entro
il limite del 12 per cento dell'investimento da realizzare. 
  3. La somma delle spese di cui alle lettere b), c) e  d),  ai  fini
dell'ammissibilita',   non   deve   superare   il   40   per    cento
dell'investimento da realizzare. 
  4. Le spese di cui alla lettera b)  sono  ammissibili  per  i  soli
progetti nel settore della produzione agricola primaria. 
  5.  Per  le  spese  di  investimento  relative  al  settore   della
produzione  agricola   primaria,   della   trasformazione   e   della
commercializzazione dei prodotti agricoli, l'acquisto di  terreni  e'
ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili
totali dell'intervento. 
  6. La potenzialita' dei nuovi impianti di trasformazione  non  deve
essere superiore al 100 per cento della capacita' produttiva, stimata
a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento. 
  7. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o  la
ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente  connesse  con
l'attivita' prevista dal progetto. 
  8. Per  le  attivita'  di  agriturismo  e  le  altre  attivita'  di
diversificazione del reddito agricolo sono ammesse le spese  indicate
dal precedente comma 1 nel rispetto delle  condizioni  stabilite  dal
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre  2013
e con un massimale non superiore a 200.000 euro/beneficiario  per  un
periodo di tre esercizi finanziari. 
  9.  Per  le  spese  di  investimento  relative  al  settore   della
produzione agricola primaria, non possono essere concessi aiuti per: 
    a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e  piante
annuali; 
    b) impianto di piante annuali; 
    c) lavori di drenaggio; 
    d)   investimenti   realizzati   per   conformarsi   alle   norme
dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi entro  24  mesi  dalla
data di insediamento dei giovani agricoltori; 
    e) acquisto di animali; 
  10. Gli investimenti per la produzione primaria e trasformazione  e
commercializzazione  dei  prodotti  allegato  I  del  Trattato,   che
richiedono una  valutazione  d'impatto  ambientale,  ai  sensi  della
Direttiva  2011/92/UE,  sono  ammissibili  solo  se  il  progetto  di
investimento sia stato oggetto di tale valutazione ed abbia  ricevuto
l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti. 
  11. In materia di irrigazione, gli investimenti per  la  produzione
primaria  devono  rispettare  le  condizioni  di  cui  all'art.   14,
paragrafo  6,  f)  del  Regolamento  e,  dal  1°  gennaio  2017,  gli
investimenti sono ammessi solo se,  nel  bacino  idrografico  in  cui
avvengono,  e'  assicurato  un  contributo   dei   diversi   utilizzi
dell'acqua al recupero dei costi dei  servizi  idrici  da  parte  del
settore agricolo, cosi' come previsto dall'art.  9,  comma  1,  della
Direttiva  2000/60/CE,  tenendo  conto  delle  conseguenze   sociali,
ambientali, economiche del recupero e delle condizioni geografiche  e
climatiche della regione. 
  12. Non saranno concessi  aiuti  per  investimenti  realizzati  per
conformarsi alle norme dell'Unione europea. I  beni  di  investimento
agevolabili devono essere nuovi di fabbrica. Non sono ammissibili  le
spese per investimenti di sostituzione di beni preesistenti, i  costi
dei lavori in economia, e le spese per l'IVA; ai sensi dell'art.  14,
paragrafo 7 e dell'art. 17, paragrafo 6, del Regolamento, il capitale
circolante non e' ritenuto un costo ammissibile. 
  13. Non saranno concessi aiuti per investimenti per impianti per la
produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed
elettrica da fonti rinnovabili. 
  14. Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le spese  per  gli
acquisti o per lavori effettuati prima  della  data  di  delibera  di
ammissione alle agevolazioni.