Art. 5
Spese ammissibili
1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle
agevolazioni le seguenti spese:
a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato;
b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni
immobili;
d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
f) servizi di progettazione;
g) beni pluriennali.
2. La spesa di cui alla lettera a) e' ammissibile nella misura del
2 per cento del valore complessivo dell'investimento da realizzare;
inoltre, la somma delle spese relative allo studio di fattibilita',
ai servizi di progettazione sono ammissibili complessivamente entro
il limite del 12 per cento dell'investimento da realizzare.
3. La somma delle spese di cui alle lettere b), c) e d), ai fini
dell'ammissibilita', non deve superare il 40 per cento
dell'investimento da realizzare.
4. Le spese di cui alla lettera b) sono ammissibili per i soli
progetti nel settore della produzione agricola primaria.
5. Per le spese di investimento relative al settore della
produzione agricola primaria, della trasformazione e della
commercializzazione dei prodotti agricoli, l'acquisto di terreni e'
ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili
totali dell'intervento.
6. La potenzialita' dei nuovi impianti di trasformazione non deve
essere superiore al 100 per cento della capacita' produttiva, stimata
a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.
7. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la
ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con
l'attivita' prevista dal progetto.
8. Per le attivita' di agriturismo e le altre attivita' di
diversificazione del reddito agricolo sono ammesse le spese indicate
dal precedente comma 1 nel rispetto delle condizioni stabilite dal
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
e con un massimale non superiore a 200.000 euro/beneficiario per un
periodo di tre esercizi finanziari.
9. Per le spese di investimento relative al settore della
produzione agricola primaria, non possono essere concessi aiuti per:
a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante
annuali;
b) impianto di piante annuali;
c) lavori di drenaggio;
d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme
dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi entro 24 mesi dalla
data di insediamento dei giovani agricoltori;
e) acquisto di animali;
10. Gli investimenti per la produzione primaria e trasformazione e
commercializzazione dei prodotti allegato I del Trattato, che
richiedono una valutazione d'impatto ambientale, ai sensi della
Direttiva 2011/92/UE, sono ammissibili solo se il progetto di
investimento sia stato oggetto di tale valutazione ed abbia ricevuto
l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti.
11. In materia di irrigazione, gli investimenti per la produzione
primaria devono rispettare le condizioni di cui all'art. 14,
paragrafo 6, f) del Regolamento e, dal 1° gennaio 2017, gli
investimenti sono ammessi solo se, nel bacino idrografico in cui
avvengono, e' assicurato un contributo dei diversi utilizzi
dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici da parte del
settore agricolo, cosi' come previsto dall'art. 9, comma 1, della
Direttiva 2000/60/CE, tenendo conto delle conseguenze sociali,
ambientali, economiche del recupero e delle condizioni geografiche e
climatiche della regione.
12. Non saranno concessi aiuti per investimenti realizzati per
conformarsi alle norme dell'Unione europea. I beni di investimento
agevolabili devono essere nuovi di fabbrica. Non sono ammissibili le
spese per investimenti di sostituzione di beni preesistenti, i costi
dei lavori in economia, e le spese per l'IVA; ai sensi dell'art. 14,
paragrafo 7 e dell'art. 17, paragrafo 6, del Regolamento, il capitale
circolante non e' ritenuto un costo ammissibile.
13. Non saranno concessi aiuti per investimenti per impianti per la
produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed
elettrica da fonti rinnovabili.
14. Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le spese per gli
acquisti o per lavori effettuati prima della data di delibera di
ammissione alle agevolazioni.