Art. 6
Istruttoria delle domande
1. Le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare il
nome e le dimensioni dell'impresa, la descrizione e l'ubicazione del
progetto, l'elenco delle spese ammissibili e l'importo del
finanziamento necessario per la realizzazione del progetto e devono
essere presentate a ISMEA secondo le modalita' indicate nelle
istruzioni applicative di cui al successivo articolo 14.
2. Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, ISMEA
accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti
dal presente decreto, nonche' la sostenibilita' finanziaria ed
economica dell'iniziativa.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, ISMEA puo'
utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le Camere di
commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e
altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.
4. Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il
termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda ovvero
dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.