Art. 7
Deliberazione di ammissione alle agevolazioni o di rigetto della
domanda
1. All'esito del procedimento istruttorio, ISMEA, esperiti gli
adempimenti di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni,
delibera, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10-quater del
decreto legislativo, l'ammissione alle agevolazioni o il rigetto
della domanda, dandone comunicazione agli interessati.
2. La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il
beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura
dell'agevolazione concessa in termini di ESL, stabilisce le spese
ammesse ed i tempi per l'attuazione del progetto e definisce la
durata del mutuo agevolato.