Art. 7 
 
Deliberazione di ammissione alle  agevolazioni  o  di  rigetto  della
                               domanda 
 
  1. All'esito del  procedimento  istruttorio,  ISMEA,  esperiti  gli
adempimenti  di  cui  all'articolo  91  del  decreto  legislativo   6
settembre 2011, n. 159 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
delibera, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10-quater  del
decreto legislativo, l'ammissione  alle  agevolazioni  o  il  rigetto
della domanda, dandone comunicazione agli interessati. 
  2. La deliberazione di ammissione alle  agevolazioni  individua  il
beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la  misura
dell'agevolazione concessa in termini di  ESL,  stabilisce  le  spese
ammesse ed i tempi per  l'attuazione  del  progetto  e  definisce  la
durata del mutuo agevolato.