Art. 8 
 
      Attuazione della delibera di ammissione alle agevolazioni 
 
  1. Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di  ammissione
alle agevolazioni, i beneficiari sono tenuti a produrre  a  ISMEA  la
documentazione  necessaria  alla  stipula  del  contratto  di   mutuo
agevolato secondo le modalita' indicate nelle istruzioni  applicative
di cui al successivo articolo 14. 
  2. Nel contratto di mutuo agevolato sono disciplinati i  termini  e
le condizioni per  l'attuazione  del  progetto,  nonche'  i  rapporti
giuridici e finanziari tra ISMEA  e  il  soggetto  beneficiario,  ivi
inclusi  i  tassi  di  interesse  di  mora  applicati  in   caso   di
inadempimento.