Art. 8
Attuazione della delibera di ammissione alle agevolazioni
1. Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di ammissione
alle agevolazioni, i beneficiari sono tenuti a produrre a ISMEA la
documentazione necessaria alla stipula del contratto di mutuo
agevolato secondo le modalita' indicate nelle istruzioni applicative
di cui al successivo articolo 14.
2. Nel contratto di mutuo agevolato sono disciplinati i termini e
le condizioni per l'attuazione del progetto, nonche' i rapporti
giuridici e finanziari tra ISMEA e il soggetto beneficiario, ivi
inclusi i tassi di interesse di mora applicati in caso di
inadempimento.