Art. 8 Attuazione della delibera di ammissione alle agevolazioni 1. Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di ammissione alle agevolazioni, i beneficiari sono tenuti a produrre a ISMEA la documentazione necessaria alla stipula del contratto di mutuo agevolato secondo le modalita' indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo articolo 14. 2. Nel contratto di mutuo agevolato sono disciplinati i termini e le condizioni per l'attuazione del progetto, nonche' i rapporti giuridici e finanziari tra ISMEA e il soggetto beneficiario, ivi inclusi i tassi di interesse di mora applicati in caso di inadempimento.