Art. 9
Garanzie
1. Il mutuo agevolato deve essere assistito da garanzie per
l'intero importo concesso maggiorato del 20 per cento per accessori e
per il rimborso delle spese, acquisibili nell'ambito degli
investimenti da realizzare. In particolare, si potra' ricorrere a:
a) iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni
oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto
beneficiario o di terzi;
b) in alternativa o in aggiunta all'ipoteca, a prestazione di
fideiussione bancaria, sino al raggiungimento di un valore delle
garanzie prestate pari al 120 per cento del mutuo agevolato concesso.
2. In tutti i casi sara' iscritto privilegio speciale sui beni
mobili oggetto di finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 46
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze
assicurative a favore di ISMEA sui beni oggetto di finanziamento,
secondo le modalita' ed i termini stabiliti nel contratto di mutuo
agevolato.