Art. 2
Addestramento, compiti e responsabilita'
1. Prima di essere destinati a qualsiasi funzione di servizio a
bordo, il personale di cui all'art. 1, deve aver completato i corsi
di addestramento, a seconda del loro incarico, compito e del livello
di responsabilita', come di seguito indicato:
a) i comandanti, gli ufficiali, i comuni e altro personale,
designato sul «Ruolo di appello» ad assistere i passeggeri in
situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri, devono aver
completato con esito positivo l'addestramento in materia di gestione
della folla (reg. V/2 paragrafo 4), come da programma specificato al
punto 1 dell'allegato A del presente decreto in conformita' alla
sezione A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW;
b) il personale incaricato di prestare assistenza direttamente ai
passeggeri nelle aree loro riservate a bordo di navi passeggeri deve
aver completato con esito positivo l'addestramento di sicurezza (reg.
V/2 paragrafo 5) come da programma specificato al punto 2
dell'allegato A del presente decreto in conformita' alla sezione
A-V/2, paragrafo 2, del codice STCW;
c) i comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di
coperta, i primi ufficiali di macchina e qualsiasi altra persona
designata sul «Ruolo di appello», avente responsabilita' per la
sicurezza dei passeggeri nelle situazioni di emergenza a bordo di
navi passeggeri, devono aver completato con esito positivo
l'addestramento in materia di gestione delle situazioni di crisi e
del comportamento umano (reg. V/2 paragrafo 6), come specificato al
punto 3 dell'allegato A del presente decreto in conformita' alla
sezione A-V/2, paragrafo 3, del codice STCW;
d) i comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di
coperta, i primi ufficiali di macchina e qualsiasi altra persona che
abbia diretta responsabilita' delle operazioni di imbarco e sbarco
dei passeggeri, di carico, scarico e rizzaggio del carico, di
chiusura delle aperture a scafo a bordo delle navi passeggeri ro-ro
comprese le unita' veloci da passeggeri ro-ro, devono aver completato
con esito positivo l'addestramento in materia di sicurezza dei
passeggeri, sicurezza del carico e integrita' dello scafo (reg. V/2
paragrafo 7), come specificato al punto 4 dell'allegato A del
presente decreto in conformita' alla sezione A-V/2, paragrafo 4, del
codice STCW.
2. Gli addestramenti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d)
sono obbligatori per il personale di cui all'art. 1 inserito nel
«Ruolo di appello»; il restante personale non inserito nel «Ruolo di
appello» puo' frequentare anche solo l'addestramento di cui al comma
1, lettere b) e/o d), qualora tale personale sia incaricato dei
compiti specifici previsti dall'addestramento.