Art. 2 
 
 
              Addestramento, compiti e responsabilita' 
 
  1. Prima di essere destinati a qualsiasi  funzione  di  servizio  a
bordo, il personale di cui all'art. 1, deve aver completato  i  corsi
di addestramento, a seconda del loro incarico, compito e del  livello
di responsabilita', come di seguito indicato: 
  a) i  comandanti,  gli  ufficiali,  i  comuni  e  altro  personale,
designato sul  «Ruolo  di  appello»  ad  assistere  i  passeggeri  in
situazioni di emergenza a  bordo  di  navi  passeggeri,  devono  aver
completato con esito positivo l'addestramento in materia di  gestione
della folla (reg. V/2 paragrafo 4), come da programma specificato  al
punto 1 dell'allegato A del  presente  decreto  in  conformita'  alla
sezione A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW; 
  b) il personale incaricato di prestare assistenza  direttamente  ai
passeggeri nelle aree loro riservate a bordo di navi passeggeri  deve
aver completato con esito positivo l'addestramento di sicurezza (reg.
V/2  paragrafo  5)  come  da  programma  specificato   al   punto   2
dell'allegato A del presente  decreto  in  conformita'  alla  sezione
A-V/2, paragrafo 2, del codice STCW; 
  c) i comandanti, i direttori di  macchina,  i  primi  ufficiali  di
coperta, i primi ufficiali di  macchina  e  qualsiasi  altra  persona
designata sul «Ruolo  di  appello»,  avente  responsabilita'  per  la
sicurezza dei passeggeri nelle situazioni di  emergenza  a  bordo  di
navi  passeggeri,  devono  aver   completato   con   esito   positivo
l'addestramento in materia di gestione delle situazioni  di  crisi  e
del comportamento umano (reg. V/2 paragrafo 6), come  specificato  al
punto 3 dell'allegato A del  presente  decreto  in  conformita'  alla
sezione A-V/2, paragrafo 3, del codice STCW; 
  d) i comandanti, i direttori di  macchina,  i  primi  ufficiali  di
coperta, i primi ufficiali di macchina e qualsiasi altra persona  che
abbia diretta responsabilita' delle operazioni di  imbarco  e  sbarco
dei passeggeri,  di  carico,  scarico  e  rizzaggio  del  carico,  di
chiusura delle aperture a scafo a bordo delle navi  passeggeri  ro-ro
comprese le unita' veloci da passeggeri ro-ro, devono aver completato
con esito  positivo  l'addestramento  in  materia  di  sicurezza  dei
passeggeri, sicurezza del carico e integrita' dello scafo  (reg.  V/2
paragrafo 7),  come  specificato  al  punto  4  dell'allegato  A  del
presente decreto in conformita' alla sezione A-V/2, paragrafo 4,  del
codice STCW. 
  2. Gli addestramenti di cui al comma 1, lettere a),  b),  c)  e  d)
sono obbligatori per il personale di  cui  all'art.  1  inserito  nel
«Ruolo di appello»; il restante personale non inserito nel «Ruolo  di
appello» puo' frequentare anche solo l'addestramento di cui al  comma
1, lettere b) e/o d),  qualora  tale  personale  sia  incaricato  dei
compiti specifici previsti dall'addestramento.