Art. 3
Organizzazione dei corsi addestramento
1. I corsi di addestramento di cui all'art. 2, sono svolti presso
istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto, secondo il programma contenuto nell' allegato A
al presente decreto.
2. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 1, gli
istituti, enti o societa' devono essere dotati di strutture,
equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui
all'allegato B al presente decreto e stabilire, documentare, attuare
e mantenere attivo un sistema di gestione della qualita', conforme ai
requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra
l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione,
di apprendimento e di capacita' professionale da conseguire.
3. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al
presente decreto.
4. Il numero massimo di marittimi ammessi ad ogni corso non puo'
essere superiore a 25 unita' e, comunque, non superiore al numero
massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo
autorizzata.