Art. 4
Accertamento delle competenze
ed attestato di qualificazione
1. Al termine dei corsi di addestramento di cui all'art. 2, ogni
candidato sostiene un esame, consistente in una prova
teorico-pratica, svolta dinanzi ad una commissione presieduta, da un
ufficiale ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli
appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, e composta dal
direttore del corso e da almeno due membri del corpo istruttori di
cui uno svolge anche la funzione di segretario.
2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti seguiti ed
indicati all'art. 2 del presente decreto, si articola in una prova
scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti
ipotesi di risposta) della durata di 60 minuti ed una prova pratica
(es: caso di studio) della durata di 30 minuti.
3. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un
punto, tale prova si intende superata se si raggiunge il punteggio
minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di
valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica riportata in
allegato D e la prova si intende superata se si raggiunge il giudizio
di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame si intende
superato se entrambe le prove avranno esito favorevole.
4. Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, e'
rilasciato un attestato, secondo il modello in allegato E del
presente decreto, riportante i commi da 4 a 7 della regola V/2 della
STCW per i quali si e' superato l'esame (art. 2, lettere a), b), c),
d).
5. L'attestato ha validita' quinquennale e si rinnova per ulteriori
cinque anni ai marittimi che abbiano effettuato almeno un anno di
navigazione su navi passeggeri ed abbiano frequentato il corso di
aggiornamento (refresher training) di cui al successivo art. 5.