Art. 7
Addestramento per il personale che presta servizio
sulle unita' adibite al trasporto passeggeri in ambito locale
1. Il personale di cui all'art. 1, destinato a prestare servizio su
navi da passeggeri di «Classe C» e «D» e su quelle adibite a
navigazione fino a litoranea, deve effettuare l'addestramento secondo
il programma riportato in allegato I.
2. Fermo restando le modalita' di effettuazione degli esami, come
stabilite nel precedente art. 4, ai candidati risultati idonei e'
rilasciato l'attestato come da modello in allegato E riportante la
limitazione «valido solo su navi passeggeri classe C e D ovvero su
navi passeggeri adibite alla navigazione fino a litoranea».
3. L'attestato ha validita' quinquennale e si rinnova per ulteriori
5 anni ai marittimi che abbiano effettuato 1 anno di navigazione su
navi passeggeri ed abbiano partecipato ad almeno n. 3 cicli di
esercitazioni di emergenza di bordo (uomo a mare, incendio e
abbandono nave) certificati dalla Compagnia di navigazione.