Art. 7 
 
 
         Addestramento per il personale che presta servizio 
    sulle unita' adibite al trasporto passeggeri in ambito locale 
 
  1. Il personale di cui all'art. 1, destinato a prestare servizio su
navi da passeggeri di  «Classe  C»  e  «D»  e  su  quelle  adibite  a
navigazione fino a litoranea, deve effettuare l'addestramento secondo
il programma riportato in allegato I. 
  2. Fermo restando le modalita' di effettuazione degli  esami,  come
stabilite nel precedente art. 4, ai  candidati  risultati  idonei  e'
rilasciato l'attestato come da modello in allegato  E  riportante  la
limitazione «valido solo su navi passeggeri classe C e  D  ovvero  su
navi passeggeri adibite alla navigazione fino a litoranea». 
  3. L'attestato ha validita' quinquennale e si rinnova per ulteriori
5 anni ai marittimi che abbiano effettuato 1 anno di  navigazione  su
navi passeggeri ed abbiano  partecipato  ad  almeno  n.  3  cicli  di
esercitazioni  di  emergenza  di  bordo  (uomo  a  mare,  incendio  e
abbandono nave) certificati dalla Compagnia di navigazione.