Art. 8
Modifiche e abrogazioni
1. Il decreto dirigenziale 21 aprile 2010 «Istruzione,
addestramento e certificazione del personale imbarcato su navi veloci
HSC (High Speed Craft)» e' cosi' modificato:
a) art. 3, lettera a): aver effettuato l'addestramento previsto
dalla regola V/2, sezione A-V/2, della convenzione STCW '78 nella sua
versione aggiornata;
b) art. 9 e' sostituito dal seguente:
Istruzione ed addestramento per i membri dell'equipaggio, esclusi
gli ufficiali
Tutti i membri dell'equipaggio, esclusi gli ufficiali, prima di
essere assegnati ad un qualsiasi servizio a bordo:
a) ricevono le istruzioni e l'addestramento di cui ai punti da 6 a
12 dell'art. 6 del presente decreto;
b) qualora incaricati nel «Ruolo d'appello» ad assistere i
passeggeri in situazioni di emergenza, devono aver completato con
esito positivo l'addestramento in materia di gestione della folla, di
cui alla sez. A-V/2 paragrafo 1, del codice STCW (allegato C1 -
decreto dirigenziale 21 aprile 2010);
c) qualora impiegati a fornire assistenza direttamente ai
passeggeri nei locali agli stessi destinati, devono aver completato
con esito positivo l'addestramento di sicurezza di cui alla sez.
A-V/2, paragrafo 2 del codice STCW (allegato E1 - decreto
dirigenziale 21 aprile 2010);
d) qualora designati quali responsabili della sicurezza dei
passeggeri in situazione di emergenza, devono aver completato
l'addestramento in materia di gestione delle situazioni di crisi e
del comportamento umano di cui alla sezione A-V/2, paragrafo 3 del
codice STCW e tavola A-V/2 (allegato G1 - decreto dirigenziale 21
aprile 2010);
e) qualora assegnati in compiti di imbarco/sbarco passeggeri,
imbarco/sbarco o messa in sicurezza del carico o alla chiusura dei
portelloni devono aver completato con esito positivo l'addestramento
di cui alla sezione A-V/2, paragrafo 4 del codice STCW (allegato F -
decreto dirigenziale 21 aprile 2010).
Il comando di bordo, tramite un proprio ufficiale qualificato,
designato dallo stesso, provvede all'addestramento sopra citato che
dovra' risultare da apposita annotazione sul giornale nautico parte
seconda.
L'addestramento di cui alla lettera a) e' di durata non inferiore
alle 12 ore, mentre per le rimanenti tipologie non e' inferiore alle
2 ore.
Il comando di bordo al termine dell'addestramento di cui alle
lettere b), c), d), e), a coloro che saranno ritenuti idonei,
rilascia un attestato conforme al modello in allegato H. Detto
attestato ha validita' quinquennale ed e' rinnovato, a cura del
comando di bordo a seguito di un nuovo addestramento.
Il personale marittimo in possesso degli attestati di addestramento
in corso di validita', rilasciati ai sensi dell'art. 2 del decreto
dirigenziale «Istruzione e addestramento per il personale in servizio
su navi passeggeri» e' esentato dall'addestramento di cui alle
lettere b), c), d), e).
2. Il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 «Requisiti
dell'addestramento speciale per il personale marittimo destinato
all'assistenza dei passeggeri in situazioni di emergenza imbarcato su
navi passeggeri diverse dal tipo Ro-Ro e' abrogato.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 febbraio 2016
Il comandante generale: Melone