Art. 8 
 
 
                       Modifiche e abrogazioni 
 
  1.  Il   decreto   dirigenziale   21   aprile   2010   «Istruzione,
addestramento e certificazione del personale imbarcato su navi veloci
HSC (High Speed Craft)» e' cosi' modificato: 
  a) art. 3, lettera a):  aver  effettuato  l'addestramento  previsto
dalla regola V/2, sezione A-V/2, della convenzione STCW '78 nella sua
versione aggiornata; 
  b) art. 9 e' sostituito dal seguente: 
  Istruzione ed addestramento per i membri  dell'equipaggio,  esclusi
gli ufficiali 
  Tutti i membri dell'equipaggio, esclusi  gli  ufficiali,  prima  di
essere assegnati ad un qualsiasi servizio a bordo: 
  a) ricevono le istruzioni e l'addestramento di cui ai punti da 6  a
12 dell'art. 6 del presente decreto; 
  b)  qualora  incaricati  nel  «Ruolo  d'appello»  ad  assistere   i
passeggeri in situazioni di emergenza,  devono  aver  completato  con
esito positivo l'addestramento in materia di gestione della folla, di
cui alla sez. A-V/2 paragrafo 1,  del  codice  STCW  (allegato  C1  -
decreto dirigenziale 21 aprile 2010); 
  c)  qualora  impiegati  a  fornire   assistenza   direttamente   ai
passeggeri nei locali agli stessi destinati, devono  aver  completato
con esito positivo l'addestramento di  sicurezza  di  cui  alla  sez.
A-V/2,  paragrafo  2  del  codice  STCW  (allegato   E1   -   decreto
dirigenziale 21 aprile 2010); 
  d)  qualora  designati  quali  responsabili  della  sicurezza   dei
passeggeri  in  situazione  di  emergenza,  devono  aver   completato
l'addestramento in materia di gestione delle situazioni  di  crisi  e
del comportamento umano di cui alla sezione A-V/2,  paragrafo  3  del
codice STCW e tavola A-V/2 (allegato G1  -  decreto  dirigenziale  21
aprile 2010); 
  e) qualora  assegnati  in  compiti  di  imbarco/sbarco  passeggeri,
imbarco/sbarco o messa in sicurezza del carico o  alla  chiusura  dei
portelloni devono aver completato con esito positivo  l'addestramento
di cui alla sezione A-V/2, paragrafo 4 del codice STCW (allegato F  -
decreto dirigenziale 21 aprile 2010). 
  Il comando di bordo,  tramite  un  proprio  ufficiale  qualificato,
designato dallo stesso, provvede all'addestramento sopra  citato  che
dovra' risultare da apposita annotazione sul giornale  nautico  parte
seconda. 
  L'addestramento di cui alla lettera a) e' di durata  non  inferiore
alle 12 ore, mentre per le rimanenti tipologie non e' inferiore  alle
2 ore. 
  Il comando di bordo  al  termine  dell'addestramento  di  cui  alle
lettere b), c),  d),  e),  a  coloro  che  saranno  ritenuti  idonei,
rilascia un attestato  conforme  al  modello  in  allegato  H.  Detto
attestato ha validita' quinquennale  ed  e'  rinnovato,  a  cura  del
comando di bordo a seguito di un nuovo addestramento. 
  Il personale marittimo in possesso degli attestati di addestramento
in corso di validita', rilasciati ai sensi dell'art.  2  del  decreto
dirigenziale «Istruzione e addestramento per il personale in servizio
su navi  passeggeri»  e'  esentato  dall'addestramento  di  cui  alle
lettere b), c), d), e). 
  2.   Il   decreto   dirigenziale   7   agosto    2001    «Requisiti
dell'addestramento speciale  per  il  personale  marittimo  destinato
all'assistenza dei passeggeri in situazioni di emergenza imbarcato su
navi passeggeri diverse dal tipo Ro-Ro e' abrogato. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 febbraio 2016 
 
                                       Il comandante generale: Melone