IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto 24 febbraio 2000, emanato in attuazione  dell'art.
1, comma 4 del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito  con
legge 24 aprile 2000, n. 92, il  quale  reca  la  determinazione  dei
consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in  lavori  agricoli,
orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura  e  nella
florovivaistica ai fini dell'applicazione delle  aliquote  ridotte  o
dell'esenzione di accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  53
del 4 marzo 2000; 
  Visto  il  decreto  9  marzo  2001,   il   quale   reca   modifiche
all'articolato ed all'allegato 1 del decreto soprarichiamato; 
  Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge  finanziaria  2002),
che all'art. 9, comma  9,  prevede  entro  il  28  febbraio  2002  la
rideterminazione con decreto del Ministro delle politiche agricole  e
forestali dei quantitativi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e
per tipo di coltivazione di cui al decreto 24 febbraio 2000 predetto; 
  Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 che ha convertito in legge il
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,  recante  «Disposizioni  urgenti
per  l'adempimento  delle  strutture  di  governo   in   applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244»
con la quale e' stata confermata la denominazione di Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del  17  settembre  2013,  n.  218,  relativo  al
Regolamento recante  organizzazione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2,  comma  10-ter,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 13 febbraio 2014, n. 1622, recante individuazione degli
uffici di livello  dirigenziale  non  generale  del  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  definizione   delle
attribuzioni e dei relativi compiti, registrato alla Corte dei  conti
il 13 marzo 2014; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2013)» con la quale sono previste riduzioni dei consumi
medi standardizzati di gasolio  ammessi  alla  riduzione  di  accise,
modificata da ultimo dalla legge del 27 dicembre 2013, n. 147  (Legge
di stabilita' 2014); 
  Visto che l'art. 1, comma 710 della suddetta legge n.  147  prevede
che la percentuale del «5 per cento» indicata all'art. 1, comma  517,
primo periodo della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  sia  sostituita
con la percentuale del «15 per  cento»,  come  modificato  da  ultimo
dalla legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilita' 2015); 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
del 26 febbraio 2002 relativo alla «Determinazione dei  consumi  medi
dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli,  orticoli,  in
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e  nelle  coltivazioni
sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote o dell'esenzione
dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20  marzo
2002, integrato e modificato dal decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali del 15 gennaio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014; 
  Considerate le richieste di ulteriori modifiche ed integrazioni dei
decreti di cui sopra pervenute  dalle  regioni  e  province  autonome
sulla base di motivate esigenze; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali dell'8 agosto 2014 recante modifica del decreto 26 febbraio
2002 relativo alla «Determinazione  dei  consumi  medi  dei  prodotti
petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli,  in  allevamento,
nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai
fini dell'applicazione delle aliquote o dell'esenzione dell'accisa» e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  301
del 30 dicembre 2014; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 17  novembre  2015  recante  modifica  del  decreto  26
febbraio 2002 relativo alla  «Determinazione  dei  consumi  medi  dei
prodotti petroliferi  impiegati  in  lavori  agricoli,  orticoli,  in
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e  nelle  coltivazioni
sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote o dell'esenzione
dell'accisa» in corso di registrazione presso la Corte dei  conti  ai
fini della successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; 
  Ritenuto opportuno procedere alle modifiche ed integrazioni di  cui
sopra  emanando  per   praticita'   degli   utilizzatori   un   nuovo
provvedimento abrogativo  dei  precedenti,  volto  ad  accrescere  la
coerenza  interna  degli  stessi  ed  a   migliorarne   ulteriormente
l'aderenza  alle  diversificate  realta'  e   condizioni   produttive
rispettando il criterio della standardizzazione; 
  Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  fra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 17 dicembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Determinazione dei valori medi dei prodotti petroliferi da  ammettere
                all'impiego agevolato in agricoltura 
 
  1.  I  valori  medi  standardizzati  di  prodotti  petroliferi   da
ammettere all'impiego agevolato  in  lavori  agricoli,  orticoli,  in
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e  nelle  coltivazioni
sotto  serra  di  cui  alle  premesse,  intese  queste  ultime  quali
produzioni vegetali protette definiti  dal  parametro  ettarocoltura,
ovvero da altri parametri, sono determinati nell'allegato  1  annesso
al presente decreto. 
  2. Le assegnazioni, di cui al comma precedente, sono concesse  agli
aventi  diritto   per   i   valori   medi   standardizzati   indicati
nell'allegato 1 previa corrispondente richiesta  e  dichiarazione  di
avvenuto impiego di quanto concesso nel periodo precedente; nel  caso
di affidamento di determinati lavori ad imprese agromeccaniche  o  ad
altri soggetti, di utilizzo di tecniche colturali semplificate ovvero
di  esecuzione  di  lavori  non  direttamente  collegati   al   ciclo
produttivo, gli aventi diritto richiedono un quantitativo di prodotto
petrolifero pari a  quello  indicato  nell'allegato  1  per  ciascuna
lavorazione da effettuare. 
  3.  I  valori  relativi  alla  silvicoltura,  alle  colture,   agli
allevamenti, alla prima trasformazione dei  prodotti  agricoli,  agli
impianti ed ai lavori non previsti nell'allegato 1  sono  determinati
per i singoli interventi da appositi atti amministrativi approvati da
ciascuna regione o provincia  autonoma,  tenendo  conto,  per  quanto
possibile, dei valori  stabiliti  nell'allegato  1  e  comunicati  al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  4. Per i valori relativi a macchine  alimentate  a  benzina,  fermo
restando quanto stabilito nella tabella A del decreto legislativo  n.
504/1995, si  fa  riferimento  a  quelli  indicati  nell'allegato  1,
determinati per i singoli  interventi  ovvero  definiti  da  ciascuna
regione  o  provincia  autonoma  e  comunicati  al  Ministero   delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
  5. Le regioni e le province  autonome  per  le  determinazioni  dei
valori previste ai commi 3 e 4, nonche' per le maggiorazioni previste
al seguente art. 2 e per le  assegnazioni  derivanti  da  particolari
situazioni   non   previste   dall'art.   2,   possono   sentire   le
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative  e
quelle delle imprese agromeccaniche. 
  6.  Le  regioni  e  le  province  Autonome  per   esigenze   legate
all'implementazione e alla gestione dei  propri  sistemi  informativi
possono modificare lo schema delle  tabelle  di  cui  all'allegato  1
fermo restando quanto stabilito dal presente decreto.