Art. 2 Maggiorazioni dei valori 1. Le regioni e le province autonome, per le peculiarita' del proprio territorio, quali: a) condizioni climatiche particolari per l'irrigazione, il riscaldamento delle serre e degli allevamenti; b) elevate profondita' delle falde da cui attingere e specificita' colturali per l'irrigazione; c) ordinamenti e tecniche colturali particolari localmente in uso; possono disporre motivate maggiorazioni delle attribuzioni di cui all'allegato 1, entro la misura massima del 100% dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. Le regioni e le province autonome possono, altresi', nei seguenti casi: a) avversita' atmosferiche e/o andamento climatico sfavorevole durante l'anno; b) siccita' e alluvioni; c) fitopatie di eccezionale gravita'; concedere ulteriori maggiorazioni, oltre quelle previste all'allegato 1, al verificarsi delle circostanze transitorie di cui ai punti a), b), c) del presente comma e limitatamente alle assegnazioni dell'anno corrente.