Art. 2 
 
                      Maggiorazioni dei valori 
 
  1. Le regioni e le  province  autonome,  per  le  peculiarita'  del
proprio territorio, quali: 
    a)  condizioni  climatiche  particolari  per  l'irrigazione,   il
riscaldamento delle serre e degli allevamenti; 
    b)  elevate  profondita'  delle  falde   da   cui   attingere   e
specificita' colturali per l'irrigazione; 
    c) ordinamenti e tecniche  colturali  particolari  localmente  in
uso; 
possono disporre motivate maggiorazioni  delle  attribuzioni  di  cui
all'allegato  1,  entro  la   misura   massima   del   100%   dandone
comunicazione al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. 
  2. Le  regioni  e  le  province  autonome  possono,  altresi',  nei
seguenti casi: 
    a) avversita' atmosferiche e/o  andamento  climatico  sfavorevole
durante l'anno; 
    b) siccita' e alluvioni; 
    c) fitopatie di eccezionale gravita'; 
concedere ulteriori maggiorazioni, oltre quelle previste all'allegato
1, al verificarsi delle circostanze transitorie di cui ai  punti  a),
b), c) del presente comma e limitatamente alle assegnazioni dell'anno
corrente.