Art. 3 Impiego degli oli vegetali non modificati chimicamente in agricoltura 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 3 e comma 5, e di cui all'art. 2, si applicano anche agli oli vegetali non modificati chimicamente, di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni.