Art. 3 
 
Impiego degli oli vegetali non modificati chimicamente in agricoltura 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 3 e comma  5,  e
di  cui  all'art.  2,  si  applicano  anche  agli  oli  vegetali  non
modificati chimicamente, di cui al punto 5 della Tabella  A  allegata
al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504  e   successive
modificazioni e integrazioni.