Art. 4 Norme finali 1. Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 15 gennaio 2014, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 agosto 2014 e il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 novembre 2015 sono abrogati dal 1° gennaio 2016. 2. Eventuali modifiche all'allegato 1 previste da leggi di stabilita' sono automaticamente applicate dalle Regioni e Province Autonome. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal 1° gennaio 2016. Roma, 30 dicembre 2015 Il Ministro: Martina Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 369