Art. 4 
 
                            Norme finali 
 
  1. Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del
26 febbraio 2002, il decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali del 15 gennaio 2014, il decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 agosto 2014  e
il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali del 17 novembre 2015 sono abrogati dal 1° gennaio 2016. 
  2.  Eventuali  modifiche  all'allegato  1  previste  da  leggi   di
stabilita' sono automaticamente applicate dalle  Regioni  e  Province
Autonome. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal 1° gennaio 2016. 
    Roma, 30 dicembre 2015 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2016 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 369