Art. 4 
 
 
              Riscossione coattiva e interessi di mora 
 
  1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte  dei  soggetti
di cui all'art. 1, lettere a) e c), secondo le modalita' previste dal
presente  provvedimento,  comporta   l'avvio   della   procedura   di
riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non  versate  sulle
quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori  somme
ai sensi della normativa vigente.