IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                                  e 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge del 27 dicembre 2013, n. 147, recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,  e
in particolare, l'art. 1, comma 154; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito  legge
n. 164/2014), recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione  del  Paese,
la   semplificazione   burocratica,    l'emergenza    del    dissesto
idrogeologico e per la  ripresa  delle  attivita'  produttive»  e  in
particolare l'art. 22; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (di seguito decreto
legislativo n. 28/2011), di attuazione della direttiva 2009/28/CE del
23  aprile  2009  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   sulla
promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,   ed   in
particolare: 
    l'art. 28, commi 1 e 2, il quale  prevede  che  con  decreti  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e,  per  i
profili di competenza, con il Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali,  previa  intesa  con   la   Conferenza   unificata,   sono
incentivati la produzione di energia termica da fonti  rinnovabili  e
gli  interventi  di  efficienza  energetica  di  piccole   dimensioni
realizzati in data successiva al 31  dicembre  2011,  stabilendone  i
criteri; 
    l'art. 23, comma 3, il quale  prevede  condizioni  ostative  alla
percezione degli incentivi per i  soggetti  che,  in  relazione  alla
richiesta  di  qualifica  degli  impianti  o  di   erogazione   degli
incentivi, abbiano fornito dati o  documenti  non  veritieri,  ovvero
abbiano reso dichiarazioni false o mendaci; 
  Visto il decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.  102  (di  seguito
decreto legislativo n. 102/2014) recante «Attuazione della  direttiva
2012/27/UE sull'efficienza  energetica,  che  modifica  le  direttive
2009/125/CE  e  2010/30/UE  e  abroga  le   direttive   2004/8/CE   e
2006/32/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di  attuazione
della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia; 
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza  degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici  e  abrogazione  della
direttiva 93/76/CEE» e successive modificazioni; 
  Vista la legge del 23 dicembre 2014,  n.  190,  che  proroga  nella
misura del 65% e fino al 31 dicembre 2015, le detrazioni fiscali  per
interventi di riqualificazione  energetica  del  patrimonio  edilizio
esistente; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26  giugno
2015, concernente l'applicazione delle metodologie di  calcolo  delle
prestazioni  energetiche  e  definizione  delle  prescrizioni  e  dei
requisiti minimi negli edifici; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare  e  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali del 28 dicembre 2012 «Incentivazione  della  produzione  di
energia termica da fonti  rinnovabili  ed  interventi  di  efficienza
energetica di piccole dimensioni»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, del 28 dicembre 2012  recante  determinazione  degli  obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio  energetico  che  le  imprese  di
distribuzione di  energia  elettrica  e  gas  devono  conseguire  nel
periodo 2013 al 2016 ai sensi del meccanismo dei certificati bianchi; 
  Visto il Piano  d'azione  nazionale  per  l'efficienza  energetica,
approvato con decreto 17 luglio  2014  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31
luglio 2014, n. 176  e  successivamente  trasmesso  alla  Commissione
europea in attuazione  dell'art.  24,  paragrafo  2  della  direttiva
2012/27/UE; 
  Vista la Strategia energetica nazionale, approvata con decreto  del
Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2013; 
  Considerata la necessita' di assicurare coerenza al  sistema  degli
incentivi, raccordando, in particolare, la disciplina dei  contributi
di cui al presente decreto con quella delle detrazioni fiscali di cui
all'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2007, n.  296
e dei certificati bianchi; 
  Considerata la semplificazione procedurale adottata con  l'art.  1,
comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e con l'art. 31  della
legge 23 luglio 2009, n. 99, in merito alla certificazione energetica
per l'accesso alle detrazioni fiscali di cui all'art. 1, commi da 344
a 347, della legge 27 dicembre 2007, n. 296; 
  Considerato che, in base all'art. 28  del  decreto  legislativo  n.
28/2011, l'incentivo e' commisurato all'energia termica  prodotta  da
fonti rinnovabili,  ovvero  ai  risparmi  energetici  generati  dagli
interventi e puo' essere assegnato esclusivamente agli interventi che
non accedono ad altri incentivi  statali,  fatti  salvi  i  fondi  di
garanzia, i fondi di rotazione ed i contributi in conto interesse; 
  Considerato che le pubbliche amministrazioni non possono  avvalersi
delle detrazioni fiscali e che, per tali soggetti, risulta  complesso
l'accesso al sistema incentivante dei certificati bianchi; 
  Considerato   l'obiettivo   nazionale   indicativo   di   risparmio
energetico  di  riduzione,  entro  l'anno  2020,  di  20  milioni  di
tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di  energia  primaria,
pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di  energia
finale  rispetto  al  2010,  previsto  dall'art.   3,   del   decreto
legislativo n. 102/2014, di recepimento dell'art. 7, della  direttiva
2012/27/UE; 
  Considerato l'obbligo per le pubbliche amministrazioni centrali  di
realizzare interventi  di  miglioramento  dell'efficienza  energetica
degli edifici di loro proprieta' o da  esse  occupati,  in  grado  di
conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per  cento
annuo  della  superficie  coperta  utile  climatizzata  o   che,   in
alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel  periodo
2014-2020  di  almeno  0,04  milioni  di  tonnellate  equivalenti  di
petrolio, previsto dall'art. 5, del decreto legislativo n.  102/2014,
di recepimento dell'art. 5, della direttiva 2012/27/UE; 
  Considerato l'obbligo di aggiornamento entro il 30 giugno 2014  del
sistema di incentivi di cui all'art. 28, comma  2,  lettera  g),  del
decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  secondo  criteri   di
diversificazione e innovazione tecnologica  e  di  coerenza  con  gli
obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica
amministrazione  previsti  dalla   direttiva   2012/27/UE,   previsto
dall'art. 1, comma 154 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  Ritenuto di rivedere, ampliare e razionalizzare il perimetro  degli
interventi oggetto degli incentivi disposti dal presente decreto,  in
modo da creare uno strumento di maggiore efficacia per gli interventi
di  produzione  di  energia  termica  rinnovabile,  nonche'  per  gli
interventi di efficienza  energetica  negli  edifici  della  pubblica
amministrazione; 
  Ritenuto necessario introdurre norme finalizzate  a  rimuovere  gli
ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato
che  frenano  l'efficienza  nella  fornitura  e  negli   usi   finali
dell'energia; 
  Ritenuto necessario agevolare  l'accesso  di  imprese,  famiglie  e
soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia  termica
da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata nella riunione del 20
gennaio 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto aggiorna la disciplina per  l'incentivazione
di interventi di piccole dimensioni per l'incremento  dell'efficienza
energetica  e  per  la  produzione  di  energia  termica   da   fonti
rinnovabili   secondo   principi   di   semplificazione,   efficacia,
diversificazione e innovazione tecnologica nonche'  di  coerenza  con
gli obiettivi di  riqualificazione  energetica  degli  edifici  della
pubblica   amministrazione.   La   nuova   disciplina   concorre   al
raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione
per le energie rinnovabili  e  per  l'efficienza  energetica  di  cui
all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, e  dall'art.
7 del decreto legislativo n. 102/2014. 
  2. Le misure di incentivazione di  cui  al  presente  decreto  sono
sottoposte ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza,  con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa
con la Conferenza Unificata, secondo i tempi  indicati  all'art.  28,
comma 2, lettera  g)  del  decreto  legislativo  n.  28/2011  e,  ove
necessario, secondo le modalita' previste all'art. 22, comma 2  della
legge n. 164/2014. 
  3. Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di un  impegno  di  spesa
annua cumulata pari a 200 milioni di euro per incentivi  riconosciuti
ad interventi realizzati o da realizzare da parte dei soggetti di cui
all'art. 3,  comma  1,  lettera  a),  non  sono  accettate  ulteriori
richieste di accesso agli incentivi di cui al  presente  decreto,  da
parte di tali soggetti, fino all'entrata in vigore dell'aggiornamento
di cui al comma 2. 
  4. Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di un  impegno  di  spesa
annua cumulata pari a 700 milioni di euro per incentivi  riconosciuti
ad interventi realizzati da parte di  soggetti  di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettera  b),  non  sono  accettate  ulteriori  richieste  di
accesso agli incentivi di cui al presente decreto, da parte  di  tali
soggetti, fino all'entrata in vigore  dell'aggiornamento  di  cui  al
comma 2.