Art. 11 
 
Adempimenti dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  il  gas  e  il
                           sistema idrico 
 
  1. Entro 60 giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,
l'Autorita' per l'energia  elettrica  il  gas  e  il  sistema  idrico
aggiorna, su proposta del GSE, il contratto tipo di cui all'art.  28,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 28/2011. 
  2. Al fine di ottimizzare la raccolta delle risorse destinate  alla
copertura dei costi  sostenuti  dal  GSE  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di cui  al  presente  decreto,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico, a seguito della trasmissione da
parte del GSE  della  rendicontazione  dei  costi  sostenuti  per  la
gestione delle attivita'  ivi  attribuite,  provvede  tempestivamente
alla compensazione dei costi sostenuti dallo  stesso  GSE,  non  gia'
coperti dalle entrate previste all'art. 17.