Art. 11 Adempimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico aggiorna, su proposta del GSE, il contratto tipo di cui all'art. 28, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 28/2011. 2. Al fine di ottimizzare la raccolta delle risorse destinate alla copertura dei costi sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, a seguito della trasmissione da parte del GSE della rendicontazione dei costi sostenuti per la gestione delle attivita' ivi attribuite, provvede tempestivamente alla compensazione dei costi sostenuti dallo stesso GSE, non gia' coperti dalle entrate previste all'art. 17.