Art. 12 
 
                            Cumulabilita' 
 
  1. Gli incentivi di  cui  al  presente  decreto  sono  riconosciuti
esclusivamente agli interventi per la  cui  realizzazione  non  siano
concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia,  i
fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. 
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma   1,   l'ammontare
complessivo  dell'incentivo  concesso,  per  interventi  di  cui   al
presente  decreto,  alle  imprese  che  ne  facciano  richiesta,   ad
eccezione  delle  ESCO   che   operano   per   conto   di   pubbliche
amministrazioni o soggetti  privati,  deve  rispettare  la  normativa
comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. 
  3.  Limitatamente  agli  edifici  di  proprieta'   della   pubblica
amministrazione e da essa utilizzati, in deroga a quanto previsto  al
comma 1, fermo restando quanto previsto  all'art.  7,  comma  3,  gli
incentivi di cui al di cui al presente decreto  sono  cumulabili  con
incentivi  in  conto  capitale,  anche  statali,  nei  limiti  di  un
finanziamento  complessivo  massimo  pari   al   100%   delle   spese
ammissibili, ad esclusione delle  cooperative  di  abitanti  e  delle
cooperative sociali.