Art. 12 Cumulabilita' 1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'ammontare complessivo dell'incentivo concesso, per interventi di cui al presente decreto, alle imprese che ne facciano richiesta, ad eccezione delle ESCO che operano per conto di pubbliche amministrazioni o soggetti privati, deve rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. 3. Limitatamente agli edifici di proprieta' della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, in deroga a quanto previsto al comma 1, fermo restando quanto previsto all'art. 7, comma 3, gli incentivi di cui al di cui al presente decreto sono cumulabili con incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali.