Art. 13 
 
                      Monitoraggio e relazioni 
 
  1. Al fine di  monitorare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
produzione di energia termica da fonte rinnovabile  e  di  efficienza
energetica  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  il  GSE  aggiorna   con
continuita' sul proprio sito: 
    a)  i  dati  relativi  alle  richieste   formali   di   incentivo
depositate, ripartiti per tipologia di  intervento,  comprensivi  dei
relativi  dettagli  tecnici  significativi  e  dei  dati   statistici
aggregati a livello nazionale; 
    b) il valore annuo di spesa per incentivi e il valore  dei  costi
degli  incentivi,  sia  per  singola  tipologia  di  intervento   che
cumulati. 
  2. Entro il 30 aprile di ogni anno il GSE, predispone  e  trasmette
al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e alle Regioni, una  relazione
sul  funzionamento  del  sistema  incentivante  di  cui  al  presente
decreto. La relazione contiene, fra l'altro, informazioni sul  numero
delle domande pervenute, numero degli interventi  realizzati,  valore
degli  investimenti  realizzati,  entita'  degli  incentivi  erogati,
risparmi di energia primaria realizzati, energia termica  rinnovabile
prodotta attraverso gli interventi, emissioni di gas  serra  evitate,
nonche' l'entita' e gli esiti dei controlli effettuati, distinti  per
tipologia d'intervento e regione. 
  3. In attuazione dell'art. 40, comma 7 del decreto  legislativo  n.
28/2011,   il   GSE   in   collaborazione   con   l'ENEA,   sottopone
all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico uno specifico
programma  biennale  di  monitoraggio  concernente  lo  stato  e   le
prospettive delle tecnologie per la produzione di calore, nonche'  lo
stato e le prospettive  delle  tecnologie  rilevanti  in  materia  di
efficienza energetica, con riguardo particolare  alla  disponibilita'
di nuove opzioni tecnologiche, ai costi commerciali attesi nel  medio
e lungo periodo di tali sistemi innovativi e al potenziale  nazionale
residuo di fonti rinnovabili termiche e di efficienza energetica.  Il
consuntivo delle attivita' e dei costi  sostenuti  e'  approvato  dal
Ministero dello sviluppo  economico  e  trasmesso  all'Autorita'  per
l'energia  elettrica  il  gas   e   il   sistema   idrico   ai   fini
dell'applicazione dell'art. 40, comma 8, del decreto  legislativo  n.
28/2011, e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.