Art. 13 Monitoraggio e relazioni 1. Al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia termica da fonte rinnovabile e di efficienza energetica di cui all'art. 1, comma 1, il GSE aggiorna con continuita' sul proprio sito: a) i dati relativi alle richieste formali di incentivo depositate, ripartiti per tipologia di intervento, comprensivi dei relativi dettagli tecnici significativi e dei dati statistici aggregati a livello nazionale; b) il valore annuo di spesa per incentivi e il valore dei costi degli incentivi, sia per singola tipologia di intervento che cumulati. 2. Entro il 30 aprile di ogni anno il GSE, predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle Regioni, una relazione sul funzionamento del sistema incentivante di cui al presente decreto. La relazione contiene, fra l'altro, informazioni sul numero delle domande pervenute, numero degli interventi realizzati, valore degli investimenti realizzati, entita' degli incentivi erogati, risparmi di energia primaria realizzati, energia termica rinnovabile prodotta attraverso gli interventi, emissioni di gas serra evitate, nonche' l'entita' e gli esiti dei controlli effettuati, distinti per tipologia d'intervento e regione. 3. In attuazione dell'art. 40, comma 7 del decreto legislativo n. 28/2011, il GSE in collaborazione con l'ENEA, sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico uno specifico programma biennale di monitoraggio concernente lo stato e le prospettive delle tecnologie per la produzione di calore, nonche' lo stato e le prospettive delle tecnologie rilevanti in materia di efficienza energetica, con riguardo particolare alla disponibilita' di nuove opzioni tecnologiche, ai costi commerciali attesi nel medio e lungo periodo di tali sistemi innovativi e al potenziale nazionale residuo di fonti rinnovabili termiche e di efficienza energetica. Il consuntivo delle attivita' e dei costi sostenuti e' approvato dal Ministero dello sviluppo economico e trasmesso all'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ai fini dell'applicazione dell'art. 40, comma 8, del decreto legislativo n. 28/2011, e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.