Art. 14 
 
                   Verifiche, controlli e sanzioni 
 
  1. Il GSE cura l'effettuazione  delle  verifiche  sugli  interventi
incentivati per il  tramite  sia  di  controlli  documentali  sia  di
controlli  in  situ,  o  sopralluoghi,  al  fine  di  accertarne   la
regolarita' di realizzazione, il funzionamento e la sussistenza o  la
permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi  e  soggettivi,
per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi rilasciati ai
sensi della normativa vigente, sulla base di un programma annuale, di
cui fornisce comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.  Le
verifiche possono essere effettuate a campione,  per  un  totale  non
inferiore  all'1  per  cento  delle  richieste  approvate   nell'anno
precedente,    anche    durante    la     fase     di     istruttoria
tecnico-amministrativa finalizzata al riconoscimento degli  incentivi
e comunque entro i 5 anni successivi al periodo di  erogazione  degli
incentivi. Per lo svolgimento delle verifiche il GSE puo'  avvalersi,
oltre che delle societa' da esso controllate, anche di altre societa'
e/o  enti  di  comprovata  esperienza,  tra  cui  l'ENEA.  Tutta   la
documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento
degli incentivi deve essere conservata per il periodo  di  erogazione
degli incentivi e per i 5 anni successivi. 
  2. Nell'ambito di tali  verifiche  i  soggetti  responsabili  degli
interventi devono adottare tutti i provvedimenti necessari  affinche'
le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di  igiene
e sicurezza nel rispetto della normativa vigente  in  materia,  anche
nel caso di ESCO. Il soggetto responsabile e' altresi'  obbligato  ad
inviare preliminarmente all'effettuazione dei  sopralluoghi,  qualora
richiesto  dal  GSE,  le  informazioni  necessarie  atte  a  valutare
preventivamente i rischi derivanti da tali attivita'. 
  3. Nel caso  in  cui  le  violazioni  riscontrate  nell'ambito  dei
controlli di cui al comma 1 siano rilevanti ai  fini  dell'erogazione
degli incentivi, il GSE dispone il  rigetto  dell'istanza  ovvero  la
decadenza degli  incentivi  nonche'  il  recupero  delle  somme  gia'
erogate, provvedendo, ai sensi dell'art. 42 del  decreto  legislativo
n. 28/2011, a segnalare le istruttorie  all'Autorita'  per  l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico, ai fini dell'irrogazione  delle
eventuali sanzioni. Qualora  il  GSE  rilevi  comunque  violazioni  o
inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione  degli
incentivi, dispone le prescrizioni piu' opportune ovvero  ridetermina
l'incentivo in base alle caratteristiche  rilevate  a  seguito  della
verifica  e  alla  normativa  applicabile,   recuperando   le   somme
indebitamente erogate. 
  4. Al fine di garantire un efficace controllo del divieto di cumulo
di cui all'art. 12, per gli interventi di cui all'art.  4,  comma  2,
l'ENEA e l'Agenzia delle Entrate mettono a disposizione del  GSE,  su
richiesta, informazioni puntuali su specifici nominativi di  soggetti
ammessi e/o responsabili di interventi ai sensi del presente decreto.
Il GSE, su richiesta di ENEA o dell'Agenzia delle Entrate, comunica i
nominativi  dei  beneficiari  e  i   dati   relativi   all'intervento
incentivato.