Art. 14 Verifiche, controlli e sanzioni 1. Il GSE cura l'effettuazione delle verifiche sugli interventi incentivati per il tramite sia di controlli documentali sia di controlli in situ, o sopralluoghi, al fine di accertarne la regolarita' di realizzazione, il funzionamento e la sussistenza o la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi rilasciati ai sensi della normativa vigente, sulla base di un programma annuale, di cui fornisce comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Le verifiche possono essere effettuate a campione, per un totale non inferiore all'1 per cento delle richieste approvate nell'anno precedente, anche durante la fase di istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al riconoscimento degli incentivi e comunque entro i 5 anni successivi al periodo di erogazione degli incentivi. Per lo svolgimento delle verifiche il GSE puo' avvalersi, oltre che delle societa' da esso controllate, anche di altre societa' e/o enti di comprovata esperienza, tra cui l'ENEA. Tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi deve essere conservata per il periodo di erogazione degli incentivi e per i 5 anni successivi. 2. Nell'ambito di tali verifiche i soggetti responsabili degli interventi devono adottare tutti i provvedimenti necessari affinche' le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia, anche nel caso di ESCO. Il soggetto responsabile e' altresi' obbligato ad inviare preliminarmente all'effettuazione dei sopralluoghi, qualora richiesto dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attivita'. 3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui al comma 1 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza degli incentivi nonche' il recupero delle somme gia' erogate, provvedendo, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011, a segnalare le istruttorie all'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, ai fini dell'irrogazione delle eventuali sanzioni. Qualora il GSE rilevi comunque violazioni o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi, dispone le prescrizioni piu' opportune ovvero ridetermina l'incentivo in base alle caratteristiche rilevate a seguito della verifica e alla normativa applicabile, recuperando le somme indebitamente erogate. 4. Al fine di garantire un efficace controllo del divieto di cumulo di cui all'art. 12, per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, l'ENEA e l'Agenzia delle Entrate mettono a disposizione del GSE, su richiesta, informazioni puntuali su specifici nominativi di soggetti ammessi e/o responsabili di interventi ai sensi del presente decreto. Il GSE, su richiesta di ENEA o dell'Agenzia delle Entrate, comunica i nominativi dei beneficiari e i dati relativi all'intervento incentivato.