Art. 15 
 
                Diagnosi e certificazione energetica 
 
  1. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 4, comma
1, lettera a) ed e), le richieste  di  incentivo  sono  corredate  da
diagnosi  energetica  precedente  l'intervento  e  da  attestato   di
prestazione energetica  successiva.  Nel  caso  di  realizzazione  di
interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere da b) a d) e comma  2,
lettere da a) a d),  quando  l'intervento  stesso  e'  realizzato  su
interi edifici con impianti  di  riscaldamento  di  potenza  nominale
totale maggiori o uguali a 200 kW, le  richieste  di  incentivo  sono
corredate  da  diagnosi  energetica  precedente  l'intervento  e   da
attestato di prestazione energetica  successivo.  La  diagnosi  e  la
certificazione  energetica  dell'edificio  non  sono  richieste   per
installazioni di collettori solari termici abbinati a sistemi per  la
produzione di calore di processo e ad impianti asserviti  a  reti  di
teleriscaldamento o teleraffrescamento. 
  2. L'attestato di prestazione energetica degli edifici  e'  redatto
nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali  o  regionali,  ove
presenti. 
  3. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche o dalla  ESCO
che  esegue  l'intervento  per  suo  conto,   ad   esclusione   delle
cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, per l'esecuzione
della  diagnosi  e  la  redazione   dell'attestato   di   prestazione
energetica per gli adempimenti di cui al comma  1,  nel  rispetto  di
quanto indicato all'Allegato I, sono  incentivate  nella  misura  del
cento per cento della spesa. 
  4. Le spese sostenute dai soggetti di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera b) e commi 2 e 3, nonche' dalle  cooperative  di  abitanti  e
dalle cooperative sociali,  per  l'esecuzione  della  diagnosi  e  la
redazione  dell'attestato   di   prestazione   energetica   per   gli
adempimenti di cui al  comma  1,  nel  rispetto  di  quanto  indicato
all'Allegato I, sono incentivate nella misura del cinquanta per cento
della spesa. 
  5.  L'incentivo  di  cui  ai  commi  3  e  4  non   concorre   alla
determinazione  dell'incentivo  complessivo  nei  limiti  del  valore
massimo erogabile.