Art. 15 Diagnosi e certificazione energetica 1. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) ed e), le richieste di incentivo sono corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da attestato di prestazione energetica successiva. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere da b) a d) e comma 2, lettere da a) a d), quando l'intervento stesso e' realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiori o uguali a 200 kW, le richieste di incentivo sono corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da attestato di prestazione energetica successivo. La diagnosi e la certificazione energetica dell'edificio non sono richieste per installazioni di collettori solari termici abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e ad impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento. 2. L'attestato di prestazione energetica degli edifici e' redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o regionali, ove presenti. 3. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche o dalla ESCO che esegue l'intervento per suo conto, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, per l'esecuzione della diagnosi e la redazione dell'attestato di prestazione energetica per gli adempimenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto indicato all'Allegato I, sono incentivate nella misura del cento per cento della spesa. 4. Le spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) e commi 2 e 3, nonche' dalle cooperative di abitanti e dalle cooperative sociali, per l'esecuzione della diagnosi e la redazione dell'attestato di prestazione energetica per gli adempimenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto indicato all'Allegato I, sono incentivate nella misura del cinquanta per cento della spesa. 5. L'incentivo di cui ai commi 3 e 4 non concorre alla determinazione dell'incentivo complessivo nei limiti del valore massimo erogabile.