Art. 17 
 
Corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento
             delle attivita' di cui al presente decreto 
 
  1. Ai fini della copertura delle attivita' svolte dal GSE in merito
ai dati e alle informazioni fornite dai soggetti responsabili nonche'
ai controlli sugli interventi e in  generale  a  tutte  le  attivita'
gestionali,  amministrative,  di  verifica  e  controllo  finalizzate
all'erogazione  degli  incentivi  di  cui  al  presente  decreto,  il
soggetto responsabile e' tenuto a corrispondere un corrispettivo pari
all'1 per  cento  del  valore  del  contributo  totale  spettante  al
medesimo soggetto, trattenuto come somma a valere sulle rate  annuali
cui ha diritto  il  soggetto  responsabile  dell'intervento,  con  un
massimale pari a 150 €.