Art. 17 Corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto 1. Ai fini della copertura delle attivita' svolte dal GSE in merito ai dati e alle informazioni fornite dai soggetti responsabili nonche' ai controlli sugli interventi e in generale a tutte le attivita' gestionali, amministrative, di verifica e controllo finalizzate all'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto, il soggetto responsabile e' tenuto a corrispondere un corrispettivo pari all'1 per cento del valore del contributo totale spettante al medesimo soggetto, trattenuto come somma a valere sulle rate annuali cui ha diritto il soggetto responsabile dell'intervento, con un massimale pari a 150 €.