Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  decreto  valgono  le
definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  al
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al  decreto  legislativo  30
maggio 2008, n. 115 e al decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.  102.
Si applicano altresi' le definizioni di cui al decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015,  concernente  l'applicazione
delle  metodologie  di  calcolo  delle  prestazioni   energetiche   e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi negli  edifici,
di seguito  solo  «decreto  requisiti  minimi».  Valgono  inoltre  le
seguenti definizioni: 
    a) amministrazioni pubbliche: tutte  le  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165
compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e
trasformati dalle regioni nonche', ai sensi della legge  11  novembre
2014, n. 164, le cooperative di abitanti iscritte all'Albo  nazionale
delle societa' cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi
costituito presso il  Ministero  dello  sviluppo  economico  in  base
all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Ai fini del  presente
decreto sono inoltre ricomprese le societa' a patrimonio  interamente
pubblico, costituite ai sensi dell'art. 113, comma  13,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi' come modificato dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, nonche'  le  societa'  cooperative  sociali
costituite ai sensi dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n.  381
e successive modificazioni e iscritte nei rispettivi  albi  regionali
di cui all'art. 9, comma 1 della medesima disposizione; 
    b) azienda agricola: impresa al cui titolare e' stata  rilasciata
la qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo  Professionale)  da  parte
dell'Amministrazione competente; 
    c) Catalogo degli apparecchi domestici o Catalogo:  elenco,  reso
pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE, contenente  apparecchi,
macchine  e  sistemi,  identificati  con  marca  e  modello,  per  la
produzione di energia termica per interventi di cui all'art. 4, comma
1, lettera c) e comma 2, conformi ai requisiti tecnici  previsti  dal
presente decreto.  Per  apparecchi  relativi  ad  interventi  di  cui
all'art. 4, comma 1, lettera c) e all'art. 4, comma  2,  lettera  a),
lettera b), lettera  d)  e  lettera  e),  la  potenza  termica  utile
nominale  dell'apparecchio  e'  inferiore  o  uguale  a  35  kW.  Con
riferimento a interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera  c),  la
superficie solare lorda  del  collettore  o  del  sistema  solare  e'
inferiore o uguale a 50 m2 ; 
    d) data di conclusione  dell'intervento:  data  di  effettuazione
dell'intervento o di ultimazione dei lavori, ivi inclusi i  lavori  e
le attivita' correlate all'intervento medesimo e  per  i  quali  sono
state sostenute spese ammissibili agli incentivi ai sensi dell'art. 5
del decreto. Le prestazioni professionali, comprese la  redazione  di
diagnosi  e  attestati  di  prestazione  energetica,   anche   quando
espressamente previste dal presente  decreto  per  l'intervento,  non
rientrano tra le attivita' da considerare ai fini dell'individuazione
della data di conclusione dell'intervento; 
    e) edifici esistenti e fabbricati  rurali  esistenti:  edifici  e
fabbricati  rurali,  comprese  le  pertinenze,  iscritti  al  catasto
edilizio  urbano,  ad  esclusione  degli   edifici   in   costruzione
(categoria  F/3),  alla  data  di   presentazione   dell'istanza   di
incentivazione; 
    f) esecuzione a regola d'arte: interventi e prestazioni  eseguite
e/o fornite secondo quanto previsto dalle vigenti normative  tecniche
in riferimento alle opere e/o prestazioni realizzate e/o fornite; 
    g)  GSE:  Gestore  dei  Servizi   Energetici   S.p.A.,   soggetto
responsabile della gestione degli incentivi e delle attivita' di  cui
al presente decreto; 
    h) impegno di spesa annua cumulata:  sommatoria  degli  incentivi
annui, che il  GSE  si  impegna  a  riconoscere,  in  attuazione  del
presente decreto, ai soggetti responsabili.  Tale  impegno  considera
gli importi erogati  dal  GSE  nell'anno  di  riferimento,  calcolati
secondo le modalita' di cui all'art.  7,  sulla  base  dei  contratti
attivati dall'avvio del meccanismo i  cui  ratei  sono  in  pagamento
nell'anno di riferimento. Per le Amministrazioni pubbliche, la  spesa
annua cumulata indicata all'art.  1,  comma  3,  comprende  anche  le
risorse  erogate  dal  GSE  in  acconto  prima  della   realizzazione
dell'intervento, secondo la procedura di cui all'art. 6, comma 4; 
    i) impresa operante nel settore forestale: impresa iscritta  alla
Camera  di  Commercio  che  svolge  prioritariamente   attivita'   di
«silvicoltura e altre attivita' forestali» (codice Ateco 02.10.00)  o
«utilizzo di aree forestali» (codice Ateco 02.20.00); 
    j) installazione  di  tecnologie  di  building  automation  degli
impianti  termici  ed  elettrici  degli  edifici:  installazione   di
tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti  termici
ed elettrici degli edifici ai fini del miglioramento  dell'efficienza
energetica  nel   riscaldamento,   raffrescamento,   ventilazione   e
condizionamento, produzione di acqua calda sanitaria,  illuminazione,
controllo delle  schermature  solari,  centralizzazione  e  controllo
integrato  delle  diverse  applicazioni,  diagnostica  e  rilevamento
consumi  unitamente  al  miglioramento  dei  parametri,  conformi  ai
requisiti tecnici previsti nell'Allegato I al presente decreto; 
    k) interventi di piccole dimensioni di incremento dell'efficienza
energetica: interventi di cui all'art. 4, comma 1, che  soddisfano  i
requisiti previsti dall'Allegato I; 
    l) interventi di  sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione
invernale: interventi  di  sostituzione,  integrale  o  parziale,  di
impianti  di  climatizzazione  invernale  con  impianti  di  cui   al
successivo art. 4 e contestuale messa a punto  ed  equilibratura  dei
sistemi di distribuzione, regolazione e controllo,  ed  introduzione,
esclusivamente nel caso di impianti centralizzati al servizio di piu'
unita'  immobiliari  e/o  edifici,  di   un   efficace   sistema   di
contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata per  la
conseguente ripartizione delle spese; 
    m) interventi sull'involucro di edifici esistenti: interventi  su
edifici esistenti, parti di edifici esistenti  o  unita'  immobiliari
esistenti, riguardanti strutture opache verticali,  strutture  opache
orizzontali  (coperture,  anche  inclinate,  e  pavimenti),  finestre
comprensive  di  infissi,  strutture  tutte  delimitanti  il   volume
riscaldato,   installazione   di   sistemi   di    schermatura    e/o
ombreggiamento fissi e mobili, verso l'esterno e con  esposizione  da
Est-Sud-Est (ESE) a Ovest (O), nonche' scuri, persiane, avvolgibili e
cassonetti solidali con l'infisso, che rispettano i requisiti di  cui
all'Allegato I del presente decreto; 
    n) intervento di piccole  dimensioni  di  produzione  di  energia
termica da fonti  rinnovabili  e  con  sistemi  ad  alta  efficienza:
interventi di cui all'art. 4, comma 2,  che  soddisfano  i  requisiti
previsti dall'Allegato II. Per interventi di cui all'art. 4, comma 2,
lettera  a)  e  lettera  b),  la  potenza  termica   utile   nominale
complessiva  dell'impianto  termico  a  valle   dell'intervento   ivi
compresi i generatori nuovi, non sostituiti, ausiliari e  di  backup,
con riferimento al singolo edificio, unita'  immobiliare,  fabbricato
rurale o serra, deve essere inferiore o uguale a 2.000  kW.  Per  gli
interventi di cui all'art. 4, comma  2,  lettera  c),  la  superficie
solare lorda dell'impianto solare termico  deve  essere  inferiore  o
uguale a 2.500 metri quadrati; 
    o) Portaltermico: portale internet di cui all'art.  14,  comma  1
del decreto legislativo n. 28/2011; 
    p) potenza  termica  nominale  o  potenza  termica  utile  di  un
impianto termico: somma delle potenze nominali, come  dichiarate  dal
costruttore, degli impianti oggetto dell'intervento. Valgono  inoltre
le definizioni di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  26
agosto 1993, n. 412, art. 1, lettere q), r), s) e t); 
    q) scheda-contratto: modello informatico di contratto  riportante
le condizioni e le modalita' di accesso agli  incentivi,  redatto  in
base al contratto-tipo di cui all'art. 28, comma 1,  lettera  e)  del
decreto legislativo n. 28/2011; 
    r) scheda-domanda: modello informatico di scheda  anagrafica  che
caratterizza tecnicamente gli interventi realizzati, gli edifici ed i
soggetti   coinvolti,   resa   disponibile   dal   GSE   tramite   il
Portaltermico; 
    s) sistema ibrido a pompa di calore: impianto dotato di pompa  di
calore integrata con caldaia a condensazione assemblato in fabbrica o
factory made; 
    t) soggetto delegato:  persona  fisica  o  giuridica  che  opera,
tramite delega, per nome e per conto del  soggetto  responsabile  sul
portale  predisposto  dal  GSE;  puo'  coincidere  con   il   tecnico
abilitato; 
    u) soggetto responsabile: soggetto che ha sostenuto le spese  per
l'esecuzione degli interventi di cui al presente  decreto  e  che  ha
diritto all'incentivo e stipula il contratto con  il  GSE  per  mezzo
della scheda-contratto. Per la compilazione  della  scheda-domanda  e
per la gestione dei rapporti contrattuali con il  GSE,  puo'  operare
attraverso un soggetto delegato; 
    v) sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e  delle
pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti  di
illuminazione che rispettano i requisiti di cui all'Allegato I; 
    w)  superficie  solare  lorda:  superficie  totale  dell'impianto
solare ottenuta moltiplicando il numero  di  moduli  che  compone  il
campo solare per l'area lorda del singolo modulo; 
    x) superficie utile: superficie  netta  calpestabile  dei  volumi
interessati dalla climatizzazione ove l'altezza  sia  non  minore  di
1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe  relative
ad  ogni  piano  nel  caso  di  scale  interne  comprese  nell'unita'
immobiliare;  tale  superficie  e'  la  stessa  utilizzata   per   la
determinazione degli specifici indici di prestazione energetica; 
    y) tecnico abilitato: soggetto abilitato  alla  progettazione  di
edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad  esso  attribuite
dalla legislazione  vigente  ed  iscritto  agli  specifici  ordini  e
collegi professionali; 
    z) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici  a  energia
quasi  zero»:  intervento  di  ristrutturazione  edilizia,   compreso
l'ampliamento fino ad un massimo  del  25%  della  volumetria  e  nel
rispetto  degli  strumenti   urbanistici   vigenti,   finalizzato   a
trasformare gli edifici di proprieta' della pubblica  amministrazione
in «edifici a energia quasi zero».