Art. 2 Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Si applicano altresi' le definizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, concernente l'applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi negli edifici, di seguito solo «decreto requisiti minimi». Valgono inoltre le seguenti definizioni: a) amministrazioni pubbliche: tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e trasformati dalle regioni nonche', ai sensi della legge 11 novembre 2014, n. 164, le cooperative di abitanti iscritte all'Albo nazionale delle societa' cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito presso il Ministero dello sviluppo economico in base all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Ai fini del presente decreto sono inoltre ricomprese le societa' a patrimonio interamente pubblico, costituite ai sensi dell'art. 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi' come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche' le societa' cooperative sociali costituite ai sensi dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni e iscritte nei rispettivi albi regionali di cui all'art. 9, comma 1 della medesima disposizione; b) azienda agricola: impresa al cui titolare e' stata rilasciata la qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) da parte dell'Amministrazione competente; c) Catalogo degli apparecchi domestici o Catalogo: elenco, reso pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE, contenente apparecchi, macchine e sistemi, identificati con marca e modello, per la produzione di energia termica per interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) e comma 2, conformi ai requisiti tecnici previsti dal presente decreto. Per apparecchi relativi ad interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) e all'art. 4, comma 2, lettera a), lettera b), lettera d) e lettera e), la potenza termica utile nominale dell'apparecchio e' inferiore o uguale a 35 kW. Con riferimento a interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), la superficie solare lorda del collettore o del sistema solare e' inferiore o uguale a 50 m2 ; d) data di conclusione dell'intervento: data di effettuazione dell'intervento o di ultimazione dei lavori, ivi inclusi i lavori e le attivita' correlate all'intervento medesimo e per i quali sono state sostenute spese ammissibili agli incentivi ai sensi dell'art. 5 del decreto. Le prestazioni professionali, comprese la redazione di diagnosi e attestati di prestazione energetica, anche quando espressamente previste dal presente decreto per l'intervento, non rientrano tra le attivita' da considerare ai fini dell'individuazione della data di conclusione dell'intervento; e) edifici esistenti e fabbricati rurali esistenti: edifici e fabbricati rurali, comprese le pertinenze, iscritti al catasto edilizio urbano, ad esclusione degli edifici in costruzione (categoria F/3), alla data di presentazione dell'istanza di incentivazione; f) esecuzione a regola d'arte: interventi e prestazioni eseguite e/o fornite secondo quanto previsto dalle vigenti normative tecniche in riferimento alle opere e/o prestazioni realizzate e/o fornite; g) GSE: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., soggetto responsabile della gestione degli incentivi e delle attivita' di cui al presente decreto; h) impegno di spesa annua cumulata: sommatoria degli incentivi annui, che il GSE si impegna a riconoscere, in attuazione del presente decreto, ai soggetti responsabili. Tale impegno considera gli importi erogati dal GSE nell'anno di riferimento, calcolati secondo le modalita' di cui all'art. 7, sulla base dei contratti attivati dall'avvio del meccanismo i cui ratei sono in pagamento nell'anno di riferimento. Per le Amministrazioni pubbliche, la spesa annua cumulata indicata all'art. 1, comma 3, comprende anche le risorse erogate dal GSE in acconto prima della realizzazione dell'intervento, secondo la procedura di cui all'art. 6, comma 4; i) impresa operante nel settore forestale: impresa iscritta alla Camera di Commercio che svolge prioritariamente attivita' di «silvicoltura e altre attivita' forestali» (codice Ateco 02.10.00) o «utilizzo di aree forestali» (codice Ateco 02.20.00); j) installazione di tecnologie di building automation degli impianti termici ed elettrici degli edifici: installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica nel riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e condizionamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, controllo delle schermature solari, centralizzazione e controllo integrato delle diverse applicazioni, diagnostica e rilevamento consumi unitamente al miglioramento dei parametri, conformi ai requisiti tecnici previsti nell'Allegato I al presente decreto; k) interventi di piccole dimensioni di incremento dell'efficienza energetica: interventi di cui all'art. 4, comma 1, che soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I; l) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui al successivo art. 4 e contestuale messa a punto ed equilibratura dei sistemi di distribuzione, regolazione e controllo, ed introduzione, esclusivamente nel caso di impianti centralizzati al servizio di piu' unita' immobiliari e/o edifici, di un efficace sistema di contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata per la conseguente ripartizione delle spese; m) interventi sull'involucro di edifici esistenti: interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture, anche inclinate, e pavimenti), finestre comprensive di infissi, strutture tutte delimitanti il volume riscaldato, installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento fissi e mobili, verso l'esterno e con esposizione da Est-Sud-Est (ESE) a Ovest (O), nonche' scuri, persiane, avvolgibili e cassonetti solidali con l'infisso, che rispettano i requisiti di cui all'Allegato I del presente decreto; n) intervento di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e con sistemi ad alta efficienza: interventi di cui all'art. 4, comma 2, che soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato II. Per interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) e lettera b), la potenza termica utile nominale complessiva dell'impianto termico a valle dell'intervento ivi compresi i generatori nuovi, non sostituiti, ausiliari e di backup, con riferimento al singolo edificio, unita' immobiliare, fabbricato rurale o serra, deve essere inferiore o uguale a 2.000 kW. Per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), la superficie solare lorda dell'impianto solare termico deve essere inferiore o uguale a 2.500 metri quadrati; o) Portaltermico: portale internet di cui all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2011; p) potenza termica nominale o potenza termica utile di un impianto termico: somma delle potenze nominali, come dichiarate dal costruttore, degli impianti oggetto dell'intervento. Valgono inoltre le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, art. 1, lettere q), r), s) e t); q) scheda-contratto: modello informatico di contratto riportante le condizioni e le modalita' di accesso agli incentivi, redatto in base al contratto-tipo di cui all'art. 28, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 28/2011; r) scheda-domanda: modello informatico di scheda anagrafica che caratterizza tecnicamente gli interventi realizzati, gli edifici ed i soggetti coinvolti, resa disponibile dal GSE tramite il Portaltermico; s) sistema ibrido a pompa di calore: impianto dotato di pompa di calore integrata con caldaia a condensazione assemblato in fabbrica o factory made; t) soggetto delegato: persona fisica o giuridica che opera, tramite delega, per nome e per conto del soggetto responsabile sul portale predisposto dal GSE; puo' coincidere con il tecnico abilitato; u) soggetto responsabile: soggetto che ha sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di cui al presente decreto e che ha diritto all'incentivo e stipula il contratto con il GSE per mezzo della scheda-contratto. Per la compilazione della scheda-domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, puo' operare attraverso un soggetto delegato; v) sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione che rispettano i requisiti di cui all'Allegato I; w) superficie solare lorda: superficie totale dell'impianto solare ottenuta moltiplicando il numero di moduli che compone il campo solare per l'area lorda del singolo modulo; x) superficie utile: superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l'altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell'unita' immobiliare; tale superficie e' la stessa utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica; y) tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto agli specifici ordini e collegi professionali; z) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»: intervento di ristrutturazione edilizia, compreso l'ampliamento fino ad un massimo del 25% della volumetria e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, finalizzato a trasformare gli edifici di proprieta' della pubblica amministrazione in «edifici a energia quasi zero».