Art. 3 
 
                          Soggetti ammessi 
 
  1. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto: 
    a) le amministrazioni pubbliche, relativamente alla realizzazione
di uno o piu' degli interventi di cui all'art. 4; 
    b) i soggetti privati, relativamente alla realizzazione di uno  o
piu' degli interventi di cui all'art. 4, comma 2. 
  2. Ai fini dell'accesso agli incentivi, oltre che  direttamente,  i
soggetti di cui alla  lettera  a)  del  comma  1,  possono  avvalersi
dell'intervento di una ESCO mediante la stipula di  un  contratto  di
prestazione energetica  che  rispetti  i  requisiti  minimi  previsti
dall'Allegato 8 al decreto legislativo n. 102/2014. 
  3. Ai fini dell'accesso agli incentivi, oltre che  direttamente,  i
soggetti di cui alla  lettera  b)  del  comma  1,  possono  avvalersi
dell'intervento di una ESCO, mediante la stipula di un  contratto  di
servizio energia di cui all'allegato II del  decreto  legislativo  n.
115/2008 e s.m.i. o di un contratto di prestazione energetica di  cui
al decreto legislativo n.  102/2014,  fermo  restando  le  specifiche
deroghe al rispetto di tutti i requisiti del  contratto  di  servizio
energia indicate dal GSE nelle regole applicative di cui all'art.  8,
comma 2. 
  4. Decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore del  decreto  legislativo
n. 102/2014, potranno presentare  al  GSE  richiesta  di  concessione
dell'incentivo, in qualita' di soggetto responsabile, solo le ESCO in
possesso della certificazione, in  corso  di  validita',  secondo  la
norma UNI CEI 11352, per interventi realizzati in virtu' di contratti
con i soggetti ammessi ai benefici di cui al presente decreto.