Art. 4 
 
                Tipologie di interventi incentivabili 
 
  1. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo  le  modalita'  di
cui agli Allegati I e II, ivi comprese le spese  ammissibili  di  cui
all'art. 5,  i  seguenti  interventi  di  incremento  dell'efficienza
energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o  unita'
immobiliari esistenti di qualsiasi  categoria  catastale,  dotati  di
impianto di climatizzazione: 
    a) isolamento termico di superfici opache delimitanti  il  volume
climatizzato; 
    b) sostituzione di chiusure trasparenti  comprensive  di  infissi
delimitanti il volume climatizzato; 
    c)  sostituzione  di  impianti   di   climatizzazione   invernale
esistenti  con  impianti  di  climatizzazione  invernale  utilizzanti
generatori di calore a condensazione; 
    d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento  di
chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi  o
mobili, non trasportabili; 
    e) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici  a  energia
quasi zero»; 
    f) sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e  delle
pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti  di
illuminazione; 
    g) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico
(building automation)  degli  impianti  termici  ed  elettrici  degli
edifici, ivi compresa l'installazione di sistemi di  termoregolazione
e contabilizzazione del calore. 
  2. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo  le  modalita'  di
cui agli Allegati I e II, ivi comprese le spese  ammissibili  di  cui
all'art. 5, i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione
di energia  termica  da  fonti  rinnovabili  e  di  sistemi  ad  alta
efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o  unita'
immobiliari esistenti di qualsiasi  categoria  catastale,  dotati  di
impianto di climatizzazione: 
    a)  sostituzione  di  impianti   di   climatizzazione   invernale
esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche  combinati
per la produzione di  acqua  calda  sanitaria,  dotati  di  pompe  di
calore,  elettriche  o  a  gas,  utilizzanti   energia   aerotermica,
geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi per
la contabilizzazione del calore nel  caso  di  impianti  con  potenza
termica utile superiore a 200 kW; 
    b)  sostituzione  di  impianti   di   climatizzazione   invernale
esistenti o di riscaldamento delle  serre  e  dei  fabbricati  rurali
esistenti  con  impianti  di  climatizzazione  invernale  dotati   di
generatore   di   calore   alimentato   da    biomassa,    unitamente
all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore  nel
caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW; 
    c) installazione di impianti solari termici per la produzione  di
acqua  calda  sanitaria  e/o   ad   integrazione   dell'impianto   di
climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling,
per la produzione  di  energia  termica  per  processi  produttivi  o
immissione in reti di  teleriscaldamento  e  teleraffreddamento.  Nel
caso di superfici del campo solare superiori a 100  m²  e'  richiesta
l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore; 
    d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di
calore; 
    e)  sostituzione  di  impianti   di   climatizzazione   invernale
esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore. 
  3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2  devono  essere  realizzati
utilizzando  esclusivamente  apparecchi  e  i  componenti  di   nuova
costruzione, nonche' devono essere correttamente dimensionati,  sulla
base della normativa  tecnica  di  settore,  in  funzione  dei  reali
fabbisogni di energia termica. E' altresi' necessario che gli  stessi
interventi incentivati mantengano i requisiti  che  hanno  consentito
l'accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei 5
anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi. 
  4. Ogni  sopravvenuta  modifica  e/o  variazione  degli  interventi
incentivati, realizzata nel periodo di incentivazione e  nei  5  anni
successivi  all'ottenimento  degli  stessi  incentivi,  deve   essere
comunicata al  GSE,  secondo  modalita'  dallo  stesso  definite.  Le
modifiche  apportate  agli  interventi  incentivanti   non   potranno
comportare, in nessun caso, il ricalcolo  in  aumento  dell'incentivo
riconosciuto.  L'esecuzione  di  modifiche   e/o   variazioni   sugli
interventi incentivati che determinino il venir  meno  dei  requisiti
previsti dalla specifica normativa di riferimento, realizzati durante
il succitato  periodo,  puo'  comportare,  a  seconda  dei  casi,  la
decadenza dal diritto a percepire gli incentivi stessi,  o  parte  di
essi,  la  risoluzione  del  contratto  stipulato  tra  il   Soggetto
Responsabile e il GSE, nonche' il recupero delle somme erogate. 
  5. A seguito dell'ottenimento degli incentivi per la  realizzazione
di interventi di piccole dimensioni di produzione di energia  termica
da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza di cui al  comma
2,  non  sono  incentivabili  ulteriori  interventi  delle   medesima
tipologia, ivi inclusi  potenziamenti  di  impianti,  realizzati  nel
medesimo edificio o nella  medesima  unita'  immobiliare  e  relative
pertinenze, nel medesimo fabbricato rurale o nella medesima  serra  e
relative pertinenze per almeno 1  anno  dalla  data  di  stipula  del
contratto con il GSE relativo al precedente ultimo intervento. 
  6.  Gli  interventi  realizzati  ai  fini  dell'assolvimento  degli
obblighi di cui  all'art.  11  del  decreto  legislativo  n.  28/2011
accedono agli incentivi previsti al  presente  decreto  limitatamente
alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto  dei  medesimi
obblighi. La quota d'obbligo deve essere determinata dal  progettista
degli impianti e riportata nella relazione tecnica di cui all'art.  8
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche
ed integrazioni. La quota eccedente l'obbligo  deve  essere  indicata
dal Soggetto Responsabile nella scheda-domanda. 
  7. Per gli interventi di cui  al  comma  1,  lettera  e),  ai  fini
dell'accesso  all'incentivo  di  cui  al   presente   decreto,   sono
ammissibili gli interventi di incremento  dell'efficienza  energetica
volti alla riduzione dei fabbisogni di energia per la climatizzazione
invernale ed estiva, l'illuminazione degli interni e delle pertinenze
esterne degli  edifici,  la  produzione  di  acqua  calda  sanitaria,
nonche' gli interventi di produzione di energia termica ed  elettrica
da  fonti  rinnovabili,  destinata  alla  copertura  dei   fabbisogni
medesimi. 
  8. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b)  nel  caso
di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW  e  per  gli
interventi di cui al comma 2, lettere c) nel caso  di  superfici  del
campo  solare  superiori  a  100  m²,  per  i  quali   e'   richiesta
l'installazione  di  sistemi  di  contabilizzazione  del  calore,  il
soggetto responsabile trasmette al GSE, secondo  le  modalita'  e  le
tempistiche definite in attuazione di  quanto  previsto  all'art.  8,
comma 10, le misure dell'energia termica annualmente  prodotta  dagli
impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici. 
  9. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere da a)  ad  e)  nel
caso di impianti con potenza termica utile  inferiore  ai  200  kW  o
superfici  del  campo  solare  inferiori  a  100  m²,   che   abbiano
volontariamente installato sistemi di acquisizione  di  dati  per  il
monitoraggio  dell'energia   prodotta,   il   soggetto   responsabile
trasmette  al  GSE  i  dati  raccolti,  secondo  le  modalita'  e  le
tempistiche definite in attuazione di  quanto  previsto  all'art.  8,
comma 10. I costi  per  l'installazione  di  tali  sistemi  non  sono
ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo.