Art. 4 Tipologie di interventi incentivabili 1. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalita' di cui agli Allegati I e II, ivi comprese le spese ammissibili di cui all'art. 5, i seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione: a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato; c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione; d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili; e) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»; f) sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione; g) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. 2. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalita' di cui agli Allegati I e II, ivi comprese le spese ammissibili di cui all'art. 5, i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione: a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW; b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW; c) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² e' richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore; d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore; e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore. 3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere realizzati utilizzando esclusivamente apparecchi e i componenti di nuova costruzione, nonche' devono essere correttamente dimensionati, sulla base della normativa tecnica di settore, in funzione dei reali fabbisogni di energia termica. E' altresi' necessario che gli stessi interventi incentivati mantengano i requisiti che hanno consentito l'accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi. 4. Ogni sopravvenuta modifica e/o variazione degli interventi incentivati, realizzata nel periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, deve essere comunicata al GSE, secondo modalita' dallo stesso definite. Le modifiche apportate agli interventi incentivanti non potranno comportare, in nessun caso, il ricalcolo in aumento dell'incentivo riconosciuto. L'esecuzione di modifiche e/o variazioni sugli interventi incentivati che determinino il venir meno dei requisiti previsti dalla specifica normativa di riferimento, realizzati durante il succitato periodo, puo' comportare, a seconda dei casi, la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi stessi, o parte di essi, la risoluzione del contratto stipulato tra il Soggetto Responsabile e il GSE, nonche' il recupero delle somme erogate. 5. A seguito dell'ottenimento degli incentivi per la realizzazione di interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza di cui al comma 2, non sono incentivabili ulteriori interventi delle medesima tipologia, ivi inclusi potenziamenti di impianti, realizzati nel medesimo edificio o nella medesima unita' immobiliare e relative pertinenze, nel medesimo fabbricato rurale o nella medesima serra e relative pertinenze per almeno 1 anno dalla data di stipula del contratto con il GSE relativo al precedente ultimo intervento. 6. Gli interventi realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 28/2011 accedono agli incentivi previsti al presente decreto limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. La quota d'obbligo deve essere determinata dal progettista degli impianti e riportata nella relazione tecnica di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni. La quota eccedente l'obbligo deve essere indicata dal Soggetto Responsabile nella scheda-domanda. 7. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera e), ai fini dell'accesso all'incentivo di cui al presente decreto, sono ammissibili gli interventi di incremento dell'efficienza energetica volti alla riduzione dei fabbisogni di energia per la climatizzazione invernale ed estiva, l'illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne degli edifici, la produzione di acqua calda sanitaria, nonche' gli interventi di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, destinata alla copertura dei fabbisogni medesimi. 8. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW e per gli interventi di cui al comma 2, lettere c) nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m², per i quali e' richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore, il soggetto responsabile trasmette al GSE, secondo le modalita' e le tempistiche definite in attuazione di quanto previsto all'art. 8, comma 10, le misure dell'energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici. 9. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere da a) ad e) nel caso di impianti con potenza termica utile inferiore ai 200 kW o superfici del campo solare inferiori a 100 m², che abbiano volontariamente installato sistemi di acquisizione di dati per il monitoraggio dell'energia prodotta, il soggetto responsabile trasmette al GSE i dati raccolti, secondo le modalita' e le tempistiche definite in attuazione di quanto previsto all'art. 8, comma 10. I costi per l'installazione di tali sistemi non sono ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo.