Art. 6 Procedura di accesso agli incentivi 1. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente decreto, il soggetto responsabile presenta domanda al GSE attraverso la scheda-domanda, resa disponibile dallo stesso GSE tramite il Portaltermico. 2. Per gli interventi riguardanti l'installazione di uno degli apparecchi contenuti nel Catalogo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), e' prevista una procedura di richiesta di accesso agli incentivi semplificata tenuto conto di quanto previsto al comma 3. 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, la domanda di cui al comma 1 e' presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento, ovvero entro i 60 giorni successivi alla data in cui e' resa disponibile sul portale del GSE la scheda-domanda di cui al comma 1, pena la non ammissibilita' ai medesimi incentivi. La data di conclusione dell'intervento, ai fini dell'accertamento della quale non e' considerato valido riferimento il pagamento di prestazioni professionali di cui all'art. 5, comma 1, lettera i), non supera i 90 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo pagamento. 4. In alternativa a quanto previsto dal comma 3, e fatto salvo l'avvio ad intervento concluso della procedura di accesso diretto all'incentivo, le amministrazioni pubbliche, direttamente o, nei casi di cui alle lettere b) e c), attraverso la ESCO che agisce per loro conto, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, possono presentare al GSE una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: a) presenza di una diagnosi energetica eseguita ai sensi dell'Allegato 2 al decreto legislativo n. 102/2014 e di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'impegno all'esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con l'art. 4, commi 1 e 2. Nel caso in cui si dichiari di avvalersi di un contratto di prestazione energetica, lo schema tipo dello stesso, che rispetta quanto previsto dall'allegato 8 del decreto legislativo n. 102/2014, e' allegato all'atto amministrativo; b) presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO nel rispetto dei requisiti minimi previsti dall'Allegato 8 al decreto legislativo n. 102/2014 o nell'ambito della convenzione con Consip S.p.A., con la centrale di acquisti regionale, o altro soggetto aggregatore inserito nell'elenco tenuto da ANAC ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, ovvero mediante specifica gara effettuata dalla amministrazione pubblica appaltante, per l'affidamento del servizio energia o altro contratto di fornitura integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati. In tal caso alla domanda e' allegata, oltre a quanto previsto dal comma 5, con riferimento all'intervento da eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti ed immediatamente esecutivo dal momento del riconoscimento della prenotazione dell'incentivo da parte del GSE; c) presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Nel caso di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione di cui al presente comma, lo stesso GSE procede ad impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all'incentivo spettante da intendersi come massimale a preventivo. L'atto di conferma della prenotazione rilasciato dal GSE, costituisce impegno all'erogazione delle risorse fermo restando, a tal fine, il rispetto delle condizioni di cui al presente decreto. In particolare, ove espressamente previsto nel contratto di cui alla lettera b), la Pubblica Amministrazione richiedente puo' chiedere che le somme prenotate a proprio favore siano erogate, anche parzialmente, dal GSE alla ESCO firmataria del contratto, sotto propria responsabilita' circa la corretta esecuzione dei lavori e la quantificazione richiesta. Alla procedura d'accesso di cui al presente comma, e' riservato un contingente di spesa cumulata annua per incentivi non superiore al 50% di quanto previsto all'art. 1, comma 3, e, a tal fine, il GSE accetta le domande presentate secondo tale modalita' fino al sessantesimo giorno successivo al raggiungimento di tale contingente di spesa, provvedendo a dare evidenza sul proprio sito internet del volume di risorse impegnate a tale scopo. 5. Nei casi di cui al comma 4, la scheda-domanda e' firmata dal soggetto responsabile e contiene l'impegno ad eseguire o affidare i lavori nei termini temporali previsti dal contratto o dal provvedimento o altro atto amministrativo di cui al comma 4 stesso. In particolare, a pena di decadenza al diritto alla prenotazione dell'incentivo, il soggetto responsabile: a) nei casi in cui al comma 4, lettera a), a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell'intervento previsto: i. entro 180 giorni presenta la documentazione attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; ii. entro 240 giorni, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto; iii. entro 18 mesi, ovvero entro 36 mesi nel caso degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto. b) nei casi in cui al comma 4, lettere b) o c), a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell'intervento previsto: i. entro 60 giorni, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto; ii. entro 12 mesi, ovvero entro 24 mesi nel caso degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto. 6. La domanda di cui al comma 1 indica in modo chiaro il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile consuntivata per la realizzazione dell'intervento ed e' firmata dal soggetto responsabile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata, ove richiesto, da copia di un documento di identita' in corso di validita' dello stesso. 7. Il soggetto responsabile, attraverso la scheda-domanda, fornisce informazioni su uno o piu' dei seguenti documenti, che potranno essere richiesti dal GSE anche in formato cartaceo o elettronico, in base a quanto richiesto per ciascun tipo di intervento dagli Allegati I e II e secondo le modalita' applicative di cui all'art. 8, comma 2: a) attestato di prestazione energetica, ove previsto ai sensi dell'art. 15, comma 1, redatto secondo quanto definito nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero attestati di certificazione redatti in conformita' a procedure e sistemi di certificazione nazionali, o di regioni e province autonome ove presenti; b) diagnosi energetica, ove prevista ai sensi dell'art. 15, comma 1; c) schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature installate, come fornite dal produttore, dalle quali risulti il rispetto dei requisiti tecnici prescritti, qualora non siano ricompresi nel Catalogo; d) per interventi non ricompresi nel Catalogo, asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il corretto dimensionamento del generatore di calore nonche' la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti tecnici e prestazionali indicati negli Allegati del presente decreto. Per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), tale asseverazione puo' essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformita' al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Nel caso di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) e comma 2, lettere da a) a e), con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW o superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati, non ricompresi nel Catalogo, l'asseverazione puo' essere sostituita da una dichiarazione del soggetto responsabile, corredata da una certificazione dei produttori degli elementi impiegati, che attesti il rispetto dei requisiti minimi, relativi allo specifico intervento, come descritti negli Allegati al presente decreto; e) fatture attestanti le spese sostenute per gli interventi oggetto della richiesta d'incentivazione e relative ricevute di bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento, dai quali risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto responsabile e il codice fiscale ed il numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico e' effettuato. La somma degli importi corrisponde alla spesa totale consuntivata, come indicata nella domanda di ammissione di cui al comma 1. L'indicazione, nella ricevuta di versamento, di riferimenti riguardanti disposizioni normative inerenti altri incentivi statali, determina l'improcedibilita' della richiesta. Relativamente a spese sostenute in un unico pagamento e fino a un importo massimo di 5.000 euro, alternativamente alle succitate modalita', al fine di documentare le medesime spese e' possibile presentare ricevute attestanti l'avvenuto pagamento con carta di credito; f) per le sole amministrazioni pubbliche, fatture attestanti le spese sostenute e gli eventuali bonifici e mandati di pagamento disponibili al momento della presentazione della domanda al GSE, unitamente ad un prospetto riportante le scadenze di pagamento successive alla data di presentazione della richiesta di concessione dell'incentivo. Relativamente a spese sostenute in un unico pagamento e fino a un importo massimo di 5.000 euro, alternativamente alle succitate modalita', al fine di documentare le medesime spese e' possibile presentare ricevute attestanti l'avvenuto pagamento con carta di credito; g) delega firmata dal soggetto responsabile nel caso in cui il soggetto responsabile acceda alla procedura di incentivazione attraverso proprio delegato; h) ove il soggetto responsabile sia una ESCO che realizza gli interventi di cui all'art. 4 presso edifici non di sua proprieta', copia dell'accordo contrattuale recante l'eventuale avvenuto finanziamento tramite terzi. Tale accordo contrattuale deve contenere l'indicazione dettagliata delle spese sostenute dalla ESCO con specifico riferimento alla realizzazione dell'intervento, ripartite per tipologia di spesa in coerenza con l'art. 5, specificando l'aliquota IVA applicata, e distinte dai servizi erogati e dall'utile d'impresa e da eventuali altre spese non ammissibili; i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di non incorrere nel divieto di cumulo di cui all'art. 12, comma 1, del presente decreto. Nell'ambito di tale dichiarazione sostitutiva, il soggetto responsabile e' tenuto altresi' a dichiarare, con riferimento all'intervento per cui e' richiesta la concessione dell'incentivo, eventuali incentivi aggiuntivi percepiti, a impegnarsi, anche in nome e per conto del soggetto ammesso, a non richiedere o percepire, successivamente alla sottoscrizione della scheda-contratto, alcun ulteriore incentivo non cumulabile con quelli di cui e' beneficiario e a rendersi disponibile ai controlli di cui all'art. 14; j) ottenimento del titolo autorizzativo, ove previsto; k) dichiarazione di conformita' dell'impianto, ove prevista, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, redatta da un installatore avente i requisiti professionali di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 28/2011; l) certificato del corretto smaltimento degli impianti oggetto di sostituzione e smaltimento, ove previsto; m) per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) che impieghino apparecchi non ricompresi nel Catalogo, certificato rilasciato dal produttore attestante il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera, ai fini dell'applicazione del fattore premiante, distinto per tipologia installata, ove previsto. 8. I dati inseriti nella scheda-domanda di cui al comma 1 sono sottoposti ad una prima verifica, in forma automatica, di rispondenza ai requisiti minimi per gli interventi, specificati negli allegati al presente decreto, e di congruita' dei costi dell'intervento. La scheda-domanda e' firmata dal soggetto responsabile, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Per gli apparecchi ricompresi nel Catalogo, la sopra indicata verifica del rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto si intende superata positivamente. In caso di esito negativo di tale verifica, la domanda e' respinta, dando comunicazione delle motivazioni al soggetto responsabile. In ogni caso resta ferma, anche nella fase di istruttoria tecnico-amministrativa ai fini della qualifica dell'intervento, la possibilita' di esecuzione delle verifiche di cui all'art. 14. 9. Nell'ambito della richiesta di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, e' resa disponibile al soggetto responsabile la scheda-contratto. Il soggetto responsabile prende visione delle condizioni contenute nella scheda-contratto e, previa accettazione informatica della stessa, accede al regime incentivante. Il soggetto responsabile ottiene copia informatica della scheda-contratto contenente il codice identificativo dell'intervento effettuato, utile per i successivi contatti con il GSE. 10. L'incentivo di cui all'art. 7 e' corrisposto dal GSE secondo le modalita' e tempistiche stabilite nelle regole applicative di cui all'art. 8, comma 2 e richiamate nella scheda-contratto di cui al comma 9.