Art. 6 
 
                 Procedura di accesso agli incentivi 
 
  1. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente  decreto,
il soggetto  responsabile  presenta  domanda  al  GSE  attraverso  la
scheda-domanda,  resa  disponibile  dallo  stesso  GSE   tramite   il
Portaltermico. 
  2. Per gli interventi  riguardanti  l'installazione  di  uno  degli
apparecchi contenuti nel Catalogo di cui all'art. 2, comma 1, lettera
c), e' prevista una procedura di richiesta di accesso agli  incentivi
semplificata tenuto conto di quanto previsto al comma 3. 
  3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, la  domanda  di  cui  al
comma 1 e' presentata entro  60  giorni  dalla  data  di  conclusione
dell'intervento, ovvero entro i 60 giorni successivi alla data in cui
e' resa disponibile sul portale del GSE la scheda-domanda di  cui  al
comma 1, pena la non ammissibilita' ai medesimi incentivi. La data di
conclusione dell'intervento, ai fini  dell'accertamento  della  quale
non e' considerato valido riferimento  il  pagamento  di  prestazioni
professionali di cui all'art. 5, comma 1, lettera i), non supera i 90
giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo pagamento. 
  4. In alternativa a quanto previsto dal  comma  3,  e  fatto  salvo
l'avvio ad intervento concluso della  procedura  di  accesso  diretto
all'incentivo, le amministrazioni pubbliche, direttamente o, nei casi
di cui alle lettere b) e c), attraverso la ESCO che agisce  per  loro
conto,  ad  esclusione  delle  cooperative  di   abitanti   e   delle
cooperative sociali, possono presentare al GSE una  scheda-domanda  a
preventivo per la prenotazione dell'incentivo, qualora  si  verifichi
almeno una delle seguenti condizioni: 
    a)  presenza  di  una  diagnosi  energetica  eseguita  ai   sensi
dell'Allegato  2  al  decreto  legislativo  n.  102/2014  e   di   un
provvedimento  o  altro  atto  amministrativo  attestante   l'impegno
all'esecuzione  di  almeno  uno  degli  interventi  ricompresi  nella
diagnosi energetica e coerenti con l'art. 4, commi 1 e 2. Nel caso in
cui  si  dichiari  di  avvalersi  di  un  contratto  di   prestazione
energetica, lo schema tipo dello stesso, che rispetta quanto previsto
dall'allegato 8 del decreto  legislativo  n.  102/2014,  e'  allegato
all'atto amministrativo; 
    b) presenza di un contratto di prestazione  energetica  stipulato
con una ESCO nel rispetto dei requisiti minimi previsti dall'Allegato
8 al decreto legislativo n. 102/2014 o nell'ambito della  convenzione
con Consip S.p.A., con la centrale di  acquisti  regionale,  o  altro
soggetto aggregatore inserito nell'elenco tenuto da ANAC ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11  novembre  2014,
ovvero  mediante  specifica  gara  effettuata  dalla  amministrazione
pubblica appaltante, per l'affidamento del servizio energia  o  altro
contratto di fornitura integrato con la  riqualificazione  energetica
dei sistemi interessati. In tal caso alla domanda e' allegata,  oltre
a quanto previsto dal comma  5,  con  riferimento  all'intervento  da
eseguire, copia  del  contratto  firmato  da  entrambe  le  parti  ed
immediatamente  esecutivo  dal  momento  del   riconoscimento   della
prenotazione dell'incentivo da parte del GSE; 
    c) presenza di  un  provvedimento  o  altro  atto  amministrativo
attestante  l'avvenuta  assegnazione   dei   lavori   oggetto   della
scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori  redatto
dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
  Nel caso di accettazione, da parte del GSE, della  prenotazione  di
cui al presente comma, lo stesso GSE procede ad  impegnare  a  favore
del richiedente la somma corrispondente  all'incentivo  spettante  da
intendersi come massimale a  preventivo.  L'atto  di  conferma  della
prenotazione rilasciato dal GSE, costituisce  impegno  all'erogazione
delle  risorse  fermo  restando,  a  tal  fine,  il  rispetto   delle
condizioni  di  cui  al  presente  decreto.   In   particolare,   ove
espressamente previsto nel contratto  di  cui  alla  lettera  b),  la
Pubblica Amministrazione  richiedente  puo'  chiedere  che  le  somme
prenotate a proprio favore siano erogate, anche parzialmente, dal GSE
alla ESCO firmataria del  contratto,  sotto  propria  responsabilita'
circa  la  corretta  esecuzione  dei  lavori  e  la   quantificazione
richiesta. Alla procedura d'accesso di  cui  al  presente  comma,  e'
riservato un contingente di spesa cumulata annua  per  incentivi  non
superiore al 50% di quanto previsto all'art. 1, comma  3,  e,  a  tal
fine, il GSE accetta le domande  presentate  secondo  tale  modalita'
fino al sessantesimo giorno  successivo  al  raggiungimento  di  tale
contingente di spesa, provvedendo a dare evidenza  sul  proprio  sito
internet del volume di risorse impegnate a tale scopo. 
  5. Nei casi di cui al comma 4, la  scheda-domanda  e'  firmata  dal
soggetto responsabile e contiene l'impegno ad eseguire o  affidare  i
lavori  nei  termini  temporali  previsti   dal   contratto   o   dal
provvedimento o altro atto amministrativo di cui al comma  4  stesso.
In particolare, a pena di  decadenza  al  diritto  alla  prenotazione
dell'incentivo, il soggetto responsabile: 
    a) nei casi in cui al comma 4, lettera a), a decorrere dalla data
di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell'intervento
previsto: 
      i. entro  180  giorni  presenta  la  documentazione  attestante
l'avvenuta assegnazione  dei  lavori  oggetto  della  scheda-domanda,
unitamente al verbale di consegna dei lavori  redatto  dal  direttore
dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
      ii. entro 240 giorni, presenta la dichiarazione sostitutiva  di
atto  di  notorieta'  che  attesti  l'avvio   dei   lavori   per   la
realizzazione dell'intervento previsto; 
      iii. entro 18  mesi,  ovvero  entro  36  mesi  nel  caso  degli
interventi di cui all'art.  4,  comma  1,  lettera  e),  presenta  la
dichiarazione sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  che  attesti  la
conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto. 
    b) nei casi in cui al comma 4, lettere b) o c), a decorrere dalla
data  di  accettazione,  da  parte  del   GSE,   della   prenotazione
dell'intervento previsto: 
      i. entro 60 giorni, presenta la  dichiarazione  sostitutiva  di
atto  di  notorieta'  che  attesti  l'avvio   dei   lavori   per   la
realizzazione dell'intervento previsto; 
      ii. entro  12  mesi,  ovvero  entro  24  mesi  nel  caso  degli
interventi di cui all'art.  4,  comma  1,  lettera  e),  presenta  la
dichiarazione sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  che  attesti  la
conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto. 
  6. La domanda di cui al comma 1 indica in modo chiaro  il  tipo  di
intervento effettuato e la spesa totale ammissibile consuntivata  per
la  realizzazione  dell'intervento  ed  e'   firmata   dal   soggetto
responsabile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, accompagnata, ove richiesto, da  copia  di  un
documento di identita' in corso di validita' dello stesso. 
  7. Il soggetto responsabile, attraverso la scheda-domanda, fornisce
informazioni su uno o  piu'  dei  seguenti  documenti,  che  potranno
essere richiesti dal GSE anche in formato cartaceo o elettronico,  in
base a quanto richiesto per ciascun tipo di intervento dagli Allegati
I e II e secondo le modalita' applicative di cui all'art. 8, comma 2: 
    a) attestato di prestazione energetica,  ove  previsto  ai  sensi
dell'art. 15, comma 1, redatto secondo quanto  definito  nel  decreto
legislativo  19  agosto   2005,   n.   192,   ovvero   attestati   di
certificazione redatti  in  conformita'  a  procedure  e  sistemi  di
certificazione nazionali,  o  di  regioni  e  province  autonome  ove
presenti; 
    b) diagnosi energetica, ove prevista ai sensi dell'art. 15, comma
1; 
    c)  schede  tecniche  dei  componenti  o  delle   apparecchiature
installate, come fornite  dal  produttore,  dalle  quali  risulti  il
rispetto  dei  requisiti  tecnici  prescritti,  qualora   non   siano
ricompresi nel Catalogo; 
    d) per interventi non ricompresi nel Catalogo,  asseverazione  di
un tecnico abilitato che  attesti  il  corretto  dimensionamento  del
generatore  di  calore  nonche'  la  rispondenza  dell'intervento  ai
pertinenti requisiti tecnici e prestazionali indicati negli  Allegati
del presente decreto. Per gli interventi di cui all'art. 4, comma  1,
lettera a), tale asseverazione puo' essere  compresa  nell'ambito  di
quella resa dal direttore lavori sulla conformita' al progetto  delle
opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art.  8,  comma  2,  del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Nel caso di interventi di
cui all'art. 4, comma 1, lettera c) e comma 2, lettere da  a)  a  e),
con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW o  superficie
solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati,  non  ricompresi
nel  Catalogo,  l'asseverazione  puo'  essere   sostituita   da   una
dichiarazione   del   soggetto   responsabile,   corredata   da   una
certificazione dei produttori degli elementi impiegati,  che  attesti
il rispetto dei requisiti minimi, relativi allo specifico intervento,
come descritti negli Allegati al presente decreto; 
    e) fatture attestanti  le  spese  sostenute  per  gli  interventi
oggetto della  richiesta  d'incentivazione  e  relative  ricevute  di
bonifici bancari o postali effettuati per  il  pagamento,  dai  quali
risultino la causale del versamento, il codice fiscale  del  soggetto
responsabile e il codice fiscale ed il  numero  di  partita  IVA  del
soggetto a favore del quale il bonifico e' effettuato. La somma degli
importi corrisponde alla spesa  totale  consuntivata,  come  indicata
nella domanda di ammissione di cui al comma 1.  L'indicazione,  nella
ricevuta  di  versamento,  di  riferimenti  riguardanti  disposizioni
normative    inerenti    altri    incentivi    statali,     determina
l'improcedibilita' della richiesta. Relativamente a  spese  sostenute
in un unico pagamento e fino a un  importo  massimo  di  5.000  euro,
alternativamente alle succitate modalita', al fine di documentare  le
medesime spese e' possibile presentare ricevute attestanti l'avvenuto
pagamento con carta di credito; 
    f) per le sole amministrazioni pubbliche, fatture  attestanti  le
spese sostenute e gli  eventuali  bonifici  e  mandati  di  pagamento
disponibili al momento della  presentazione  della  domanda  al  GSE,
unitamente ad  un  prospetto  riportante  le  scadenze  di  pagamento
successive alla data di presentazione della richiesta di  concessione
dell'incentivo. Relativamente a spese sostenute in un unico pagamento
e fino a un importo massimo  di  5.000  euro,  alternativamente  alle
succitate modalita', al fine di  documentare  le  medesime  spese  e'
possibile presentare ricevute  attestanti  l'avvenuto  pagamento  con
carta di credito; 
    g) delega firmata dal soggetto responsabile nel caso  in  cui  il
soggetto  responsabile  acceda  alla  procedura   di   incentivazione
attraverso proprio delegato; 
    h) ove il soggetto responsabile sia una  ESCO  che  realizza  gli
interventi di cui all'art. 4 presso edifici non  di  sua  proprieta',
copia  dell'accordo   contrattuale   recante   l'eventuale   avvenuto
finanziamento tramite terzi. Tale accordo contrattuale deve contenere
l'indicazione  dettagliata  delle  spese  sostenute  dalla  ESCO  con
specifico riferimento alla realizzazione  dell'intervento,  ripartite
per tipologia  di  spesa  in  coerenza  con  l'art.  5,  specificando
l'aliquota IVA applicata, e distinte dai servizi erogati e dall'utile
d'impresa e da eventuali altre spese non ammissibili; 
    i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi
dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di non  incorrere  nel
divieto di cumulo di cui all'art. 12, comma 1, del presente  decreto.
Nell'ambito  di   tale   dichiarazione   sostitutiva,   il   soggetto
responsabile  e'  tenuto  altresi'  a  dichiarare,  con   riferimento
all'intervento per cui e' richiesta  la  concessione  dell'incentivo,
eventuali incentivi aggiuntivi percepiti, a impegnarsi, anche in nome
e per conto del soggetto  ammesso,  a  non  richiedere  o  percepire,
successivamente alla  sottoscrizione  della  scheda-contratto,  alcun
ulteriore incentivo non cumulabile con quelli di cui e'  beneficiario
e a rendersi disponibile ai controlli di cui all'art. 14; 
    j) ottenimento del titolo autorizzativo, ove previsto; 
    k) dichiarazione di conformita' dell'impianto, ove  prevista,  ai
sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
22 gennaio 2008, n. 37, redatta da un installatore avente i requisiti
professionali di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 28/2011; 
    l) certificato del corretto smaltimento degli impianti oggetto di
sostituzione e smaltimento, ove previsto; 
    m) per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b)  che
impieghino  apparecchi  non  ricompresi  nel  Catalogo,   certificato
rilasciato dal produttore attestante il rispetto dei livelli emissivi
in  atmosfera,  ai  fini  dell'applicazione  del  fattore  premiante,
distinto per tipologia installata, ove previsto. 
  8. I dati inseriti nella scheda-domanda di  cui  al  comma  1  sono
sottoposti ad una prima verifica, in forma automatica, di rispondenza
ai requisiti minimi per gli interventi, specificati negli allegati al
presente decreto, e  di  congruita'  dei  costi  dell'intervento.  La
scheda-domanda e' firmata dal soggetto responsabile, ai sensi del DPR
28 dicembre 2000, n. 445. Per gli apparecchi ricompresi nel Catalogo,
la sopra indicata verifica del rispetto dei requisiti minimi previsti
dal decreto si intende  superata  positivamente.  In  caso  di  esito
negativo  di  tale  verifica,   la   domanda   e'   respinta,   dando
comunicazione delle motivazioni al  soggetto  responsabile.  In  ogni
caso   resta    ferma,    anche    nella    fase    di    istruttoria
tecnico-amministrativa ai fini della  qualifica  dell'intervento,  la
possibilita' di esecuzione delle verifiche di cui all'art. 14. 
  9. Nell'ambito della richiesta di accesso agli incentivi di cui  al
presente decreto, e' resa disponibile  al  soggetto  responsabile  la
scheda-contratto.  Il  soggetto  responsabile  prende  visione  delle
condizioni contenute nella scheda-contratto  e,  previa  accettazione
informatica della stessa, accede al regime incentivante. Il  soggetto
responsabile  ottiene  copia   informatica   della   scheda-contratto
contenente il codice identificativo dell'intervento effettuato, utile
per i successivi contatti con il GSE. 
  10. L'incentivo di cui all'art. 7 e' corrisposto dal GSE secondo le
modalita' e tempistiche stabilite nelle  regole  applicative  di  cui
all'art. 8, comma 2 e richiamate nella  scheda-contratto  di  cui  al
comma 9.