Art. 8 Adempimenti a carico del GSE 1. Il GSE e' responsabile dell'attuazione e della gestione del sistema di incentivazione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. 2. Il GSE provvede all'assegnazione, all'erogazione, alla revoca degli incentivi secondo modalita' e tempistiche specificate in apposite regole applicative, emanate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 3. Il GSE cura l'effettuazione delle verifiche ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 14. Nell'esecuzione di questa attivita' i funzionari del GSE, o i soggetti da questo preposti, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale. 4. Il GSE, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di facilitare la conoscenza dei consumatori sui prodotti ad alta efficienza presenti sul mercato e rispondenti ai requisiti tecnici richiesti per l'accesso agli incentivi, pubblica sul proprio sito e aggiorna semestralmente, anche in considerazione dell'evoluzione della normativa tecnica di settore e/o dei requisiti richiesti per l'accesso, il Catalogo degli apparecchi idonei, finalizzati per installazioni ad uso domestico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento e tutela del libero mercato dei prodotti. I produttori di apparecchi e tecnologie possono presentare al GSE richiesta di iscrizione dei propri prodotti al Catalogo, secondo modalita' e tempistiche definite dallo stesso nelle regole applicative di cui al comma 2. Accedono al Catalogo suddetto solo gli apparecchi per i quali sia verificata positivamente, sulla base della documentazione fornita dal produttore, la rispondenza ai requisiti tecnici di cui agli Allegati al presente decreto. Resta fermo il valore esemplificativo e non esaustivo del Catalogo con riguardo ai prodotti in possesso dei requisiti tecnici richiesti. 5. Il GSE, al fine di agevolare l'accesso al regime incentivante, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, specifiche modalita' applicative, in coerenza con gli standard gia' utilizzati in fattispecie analoghe, per favorire la cessione del credito e il mandato irrevocabile all'incasso da parte del soggetto beneficiario dell'incentivo. 6. Il GSE aggiorna con continuita' sul Portaltermico, il contatore riportante l'impegno di spesa annua cumulata raggiunta per l'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto. 7. Il GSE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, fornisce all'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico gli elementi per l'aggiornamento della scheda-contratto di cui all'art. 28, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 28/2011, prevedendo la prima rata di pagamento entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto di cui all'art. 6, comma 9. 8. Il GSE predispone la relazione annuale sul funzionamento del sistema incentivante secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2, segnalando eventuali misure per il miglioramento dell'efficacia dello strumento di incentivazione nell'ambito degli aggiornamenti previsti all'art. 1, comma 2. 9. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi precedenti e per la completa attuazione del presente decreto, il GSE puo' avvalersi, oltre che delle societa' da esso controllate, anche di altre societa' e/o enti di comprovata esperienza. 10. Il GSE, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, predispone, anche in collaborazione con il CTI le modalita' e le tempistiche per la trasmissione telematica dei dati relativi all'energia termica prodotta per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b) nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW, per gli interventi di cui al comma 2, lettere c) nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m², nonche' nei casi di cui all'art. 4, comma 9. 11. Il GSE, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, predispone, anche in collaborazione con il CTI, le linee guida per l'installazione di contatori termici per la contabilizzazione dell'energia termica prodotta. Le suddette linee guida saranno impiegate ai fini dell'applicazione di un sistema di contabilizzazione del calore nelle successive revisioni del presente decreto, come previste all'art. 1, comma 2.