Art. 8 
 
                    Adempimenti a carico del GSE 
 
  1. Il GSE e' responsabile  dell'attuazione  e  della  gestione  del
sistema  di  incentivazione  nel  rispetto  delle  disposizioni   del
presente decreto. 
  2. Il GSE provvede all'assegnazione,  all'erogazione,  alla  revoca
degli  incentivi  secondo  modalita'  e  tempistiche  specificate  in
apposite regole applicative, emanate entro 60 giorni dall'entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. Il GSE cura l'effettuazione delle verifiche ai  sensi  dell'art.
42 del  decreto  legislativo  n.  28/2011,  nel  rispetto  di  quanto
previsto al successivo art. 14. Nell'esecuzione di questa attivita' i
funzionari del GSE, o i soggetti da  questo  preposti,  rivestono  la
qualifica di pubblico ufficiale. 
  4. Il GSE, entro 90 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, al fine di facilitare la conoscenza dei consumatori
sui prodotti ad alta efficienza presenti sul mercato e rispondenti ai
requisiti tecnici richiesti per l'accesso  agli  incentivi,  pubblica
sul proprio sito e aggiorna semestralmente, anche  in  considerazione
dell'evoluzione della normativa tecnica di settore e/o dei  requisiti
richiesti  per  l'accesso,  il  Catalogo  degli  apparecchi   idonei,
finalizzati per installazioni ad  uso  domestico,  nel  rispetto  dei
principi di non discriminazione, parita' di trattamento e tutela  del
libero mercato dei prodotti. I produttori di apparecchi e  tecnologie
possono presentare al GSE richiesta di iscrizione dei propri prodotti
al Catalogo, secondo modalita' e tempistiche  definite  dallo  stesso
nelle regole applicative di cui al  comma  2.  Accedono  al  Catalogo
suddetto  solo  gli   apparecchi   per   i   quali   sia   verificata
positivamente,  sulla   base   della   documentazione   fornita   dal
produttore, la rispondenza ai requisiti tecnici di cui agli  Allegati
al presente decreto. Resta fermo  il  valore  esemplificativo  e  non
esaustivo del Catalogo con  riguardo  ai  prodotti  in  possesso  dei
requisiti tecnici richiesti. 
  5. Il GSE, al fine di agevolare l'accesso al  regime  incentivante,
entro  30  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente   decreto,
sottopone all'approvazione del Ministero  dello  sviluppo  economico,
specifiche modalita' applicative, in coerenza con gli  standard  gia'
utilizzati in fattispecie analoghe,  per  favorire  la  cessione  del
credito e il mandato irrevocabile all'incasso da parte  del  soggetto
beneficiario dell'incentivo. 
  6. Il GSE aggiorna con continuita' sul Portaltermico, il  contatore
riportante  l'impegno  di  spesa   annua   cumulata   raggiunta   per
l'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto. 
  7. Il GSE, entro 30 giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, fornisce all'Autorita' per l'energia elettrica il gas  e  il
sistema   idrico   gli    elementi    per    l'aggiornamento    della
scheda-contratto di cui all'art. 28, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo n. 28/2011, prevedendo la prima rata di  pagamento  entro
l'ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del  bimestre
in cui ricade la data di attivazione del contratto di cui all'art. 6,
comma 9. 
  8. Il GSE predispone la relazione  annuale  sul  funzionamento  del
sistema incentivante secondo quanto previsto dall'art. 13,  comma  2,
segnalando eventuali misure per il miglioramento dell'efficacia dello
strumento di incentivazione nell'ambito degli aggiornamenti  previsti
all'art. 1, comma 2. 
  9. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi precedenti  e
per  la  completa  attuazione  del  presente  decreto,  il  GSE  puo'
avvalersi, oltre che delle societa' da  esso  controllate,  anche  di
altre societa' e/o enti di comprovata esperienza. 
  10. Il GSE, entro sei mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, predispone, anche in collaborazione con il CTI le  modalita'
e le tempistiche per la trasmissione  telematica  dei  dati  relativi
all'energia termica prodotta per gli interventi di  cui  all'art.  4,
comma 2, lettere a) e b) nel caso di  impianti  con  potenza  termica
utile superiore a 200 kW, per gli  interventi  di  cui  al  comma  2,
lettere c) nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m²,
nonche' nei casi di cui all'art. 4, comma 9. 
  11. Il GSE, entro sei mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, predispone, anche in collaborazione con  il  CTI,  le  linee
guida   per   l'installazione   di   contatori   termici    per    la
contabilizzazione dell'energia termica prodotta.  Le  suddette  linee
guida saranno impiegate ai fini dell'applicazione di  un  sistema  di
contabilizzazione del calore nelle successive revisioni del  presente
decreto, come previste all'art. 1, comma 2.