Art. 10 
 
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria 
 
  1. All'art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
le parole: «31 dicembre 2015» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2016». 
  (( 1-bis. All'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 17 dicembre
2014, n. 198, le  parole:  «entro  un  anno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro diciotto mesi». )) 
  2. All'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  le
parole: «31 dicembre  2015»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2016». 
  (( 2-bis. All'art. 14, comma 11, del decreto legislativo  4  luglio
2014, n. 102,  le  parole:  «per  i  soli  anni  2015  e  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2016»  e  le  parole:
«31 dicembre 2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre
2016». 
  2-ter.  L'art.  19,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  in  relazione
alle  attivita'  formative  svolte  dagli  organismi  di   formazione
professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati  ai
sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  si  interpreta
nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto  di
beni e servizi e' detraibile se i beni e servizi acquistati con  tali
contributi  sono  utilizzati  per   l'effettuazione   di   operazioni
imponibili o che danno diritto alla detrazione. 
  2-quater.  Resta  ferma  la  detrazione  dell'imposta  sul   valore
aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi  di
formazione professionale utilizzati nella realizzazione di  attivita'
formative per l'acquisizione di una qualifica professionale,  per  le
quali  abbiano  percepito  contributi  a  fondo  perduto,  ai   sensi
dell'art. 12 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  sempre  che  la
detrazione sia stata operata anteriormente alla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  e  che
l'imposta  non  sia  stata  considerata   dall'ente   erogatore   del
contributo quale spesa ammessa al finanziamento. 
  2-quinquies. In  coerenza  con  quanto  previsto  dall'art.  7  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'art. 12 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione
alle  attivita'  formative  svolte  dagli  organismi  di   formazione
professionale tengono conto,  nella  determinazione  dei  contributi,
dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli  acquisti  di  beni  e
servizi che, ai sensi dello stesso art. 7 del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 2008, si consideri
realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. 
  2-sexies. Ai maggiori oneri di  cui  ai  commi  2-ter,  2-quater  e
2-quinquies, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016, a 5 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 3  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  si
provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni,  del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. )) 
  3. All'art. 1, comma 141, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228,
come modificato dall'art. 10, comma 6, del decreto-legge 31  dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2015, n.  11,  le  parole:  «negli  anni  2013,  2014  e  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015 e  2016».  ((
Per l'anno 2016 gli enti locali sono esclusi dal divieto  di  cui  al
citato art. 1, comma 141, della legge n. 228 del 2012. )) 
  4. All'art. 19, comma 14,  del  decreto  legislativo  17  settembre
2007, n. 164, le parole: «Fino al 31 dicembre 2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2016». 
  5. All'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
parole: «Sino al 31 dicembre 2015» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Sino al 31 dicembre 2016». 
  6. All'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole: «e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, 2015 e 2016». 
  (( 6-bis. Le  richieste  di  cui  all'art.  56-bis,  comma  2,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere effettuate,  secondo
le modalita' ivi indicate, a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto  ed  entro  il
termine perentorio del 31 dicembre 2016. )) 
  7. All'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre  2012,
n. 178, dopo le parole: «di previsione 2013, 2014 e  2015,»  sono  ((
inserite )) le seguenti: «e per l'anno 2016 con riferimento  all'Ente
strumentale alla Croce Rossa Italiana,». 
  (( 7-bis.  La  rappresentanza,  il  patrocinio  e  l'assistenza  in
giudizio dell'Ente strumentale alla  Croce  Rossa  italiana,  di  cui
all'art. 2  del  decreto  legislativo  28  settembre  2012,  n.  178,
continuano a essere assicurati dall'Avvocatura dello Stato  ai  sensi
dell'art. 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933,
n. 1611. La disposizione del precedente periodo e'  richiamata  nello
statuto dell'Ente, adottato con decreto del Ministro della salute, di
concerto  con  il  Ministro  della  difesa,   sentito   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  7-ter. In considerazione della soppressione  dell'Ente  strumentale
alla Croce Rossa italiana, prevista per il 1° gennaio 2018,  all'art.
8, comma 2, decimo periodo,  del  decreto  legislativo  28  settembre
2012,  n.  178,  le  parole:  «2016»   e   «2017»   sono   sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «2017» e «2018». 
  7-quater. All'art. 49-quater del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) le parole: «l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI)»
sono sostituite dalle seguenti: «l'Ente strumentale alla Croce  Rossa
italiana»; 
      2)  le  parole:  «30  settembre  2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2016»; 
      3) le parole: «del direttore generale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'amministratore»; 
      4) le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«per l'anno 2016»; 
      5) dopo le parole: «pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi  ed
esigibili» sono inserite le seguenti: «, anche a  carico  di  singoli
comitati territoriali,  ivi  comprese  le  obbligazioni  estinte  nel
periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2015 a  valere  su  anticipazioni
bancarie,»; 
      6) le parole da: «31 dicembre 2012» fino alla  fine  del  comma
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015, nei  limiti  delle
disponibilita' in conto residui iscritte in bilancio per l'anno  2016
e  non  piu'  necessarie  per  le  finalita'   originarie,   relative
all'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'art.  1,  comma  10,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e comunque limitatamente alla quota
non ancora erogata»; 
    b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a)   dell'approvazione,   da   parte   delle   amministrazioni
vigilanti, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 28  settembre
2012, n. 178, del rendiconto per l'anno  2015  e  della  delibera  di
accertamento dei debiti di cui al comma 1 del presente articolo,  con
l'indicazione di misure idonee e congrue  di  copertura  annuale  del
rimborso dell'anticipazione di liquidita' maggiorata degli interessi,
adottata dal comitato di cui all'art. 2, comma  3,  lettera  a),  del
citato decreto legislativo n. 178 del  2012,  con  asseverazione  del
collegio dei revisori dei conti»; 
    c) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  «2-bis. Le risorse  derivanti  dalle  riduzioni  del  finanziamento
previsto per l'Ente strumentale  alla  Croce  Rossa  italiana  e  per
l'Associazione della Croce Rossa  italiana,  ai  sensi  dell'art.  8,
comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, a  valere
sul finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale,  a  decorrere
dall'anno di applicazione delle medesime riduzioni, sono vincolate al
rimborso dell'anticipazione di liquidita'  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo, nella misura  di  6  milioni  di  euro  annui  per
l'intero  periodo  di  rimborso  della  medesima  anticipazione.   Il
predetto importo, ove non utilizzato per la finalita' di cui al primo
periodo,  costituisce  un'economia  per  il  bilancio  statale.  Fino
all'applicazione delle citate  riduzioni  e,  comunque,  in  caso  di
insufficienza del predetto  importo,  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato a trattenere le risorse necessarie, fino
a concorrenza della rata  da  rimborsare,  a  valere  sulle  somme  a
qualunque titolo dovute dallo Stato all'Ente strumentale  alla  Croce
Rossa italiana o all'Associazione della Croce Rossa italiana.  Tenuto
conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c), del citato
decreto legislativo n. 178  del  2012,  i  proventi  derivanti  dalla
dismissione del patrimonio  immobiliare  dell'Ente  strumentale  alla
Croce Rossa italiana o dell'Associazione della Croce  Rossa  italiana
sono prioritariamente destinati  al  rimborso  dell'anticipazione  di
liquidita' di cui al comma 1 del presente articolo». )) 
  8. All'art. 8, comma 30, (( quarto periodo )), del decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2014» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2016». 
  (( 8-bis. Anche per l'anno 2016 e' prorogato l'utilizzo delle somme
iscritte in conto residui nell'anno 2015 nel  bilancio  dello  Stato,
relative all'applicazione delle disposizioni  normative  in  tema  di
split payment introdotte dall'art. 1, comma 629,  lettera  b),  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  8-ter. All'art. 6, comma 16, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: «2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «2014,
2015, 2016 e 2017». 
  8-quater. All'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: «limitatamente al periodo 2011-2016» sono  sostituite
dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2017». 
  8-quinquies. L'applicazione delle disposizioni di cui  all'art.  1,
comma 9, lettera b),  della  legge  15  dicembre  2014,  n.  186,  e'
prorogata al 31 dicembre  2016  al  fine  di  consentire  l'integrale
passaggio di tutto il personale  nella  sezione  «Dogane»  del  ruolo
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con conseguente soppressione
delle distinte sezioni all'interno del ruolo unico del personale  non
dirigenziale, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 1,
comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  8-sexies. Al fine di  consentire  il  pagamento  dei  compensi  per
lavoro  straordinario  ai  corpi   di   polizia,   nelle   more   del
perfezionamento  del  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di   cui
all'art. 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981,  n.  121,
sono prorogati all'anno 2016 i limiti massimi stabiliti  dal  decreto
adottato ai sensi del medesimo art. 43, tredicesimo comma, per l'anno
2015. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 2-ter  dell'art.  10  del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   6   giugno   2013,   n.   64
          (Disposizioni urgenti per il pagamento dei  debiti  scaduti
          della  pubblica  amministrazione,   per   il   riequilibrio
          finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia  di
          versamento di tributi degli enti locali),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 10. Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, e disposizioni in materia  di  versamento  di
          tributi locali 
              1. - 2-bis. (Omissis). 
              2-ter. Al fine di favorire  il  compiuto,  ordinato  ed
          efficace  riordino  della  disciplina  delle  attivita'  di
          gestione e riscossione  delle  entrate  dei  Comuni,  anche
          mediante istituzione di un Consorzio, che si  avvale  delle
          societa' del Gruppo Equitalia per le attivita' di  supporto
          all'esercizio delle funzioni relative alla  riscossione,  i
          termini di cui all'art. 7, comma 2,  lettera  gg-ter),  del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  12  luglio  2011,  n.  106,  e
          all'art. 3, commi 24, 25 e  25-bis,  del  decreto-legge  30
          settembre 2005,  n.  203,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  2  dicembre  2005,  n.  248,  sono  stabiliti
          inderogabilmente al 30 giugno 2016. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il  testo  del  comma  1  dell'art.  21  del
          decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198 (Composizione,
          attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a
          norma dell'art. 2, comma 3,  lettera  a),  della  legge  11
          marzo 2014, n. 23), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  21.  Insediamento  delle  commissioni  censuarie
          locali e centrale 
              1.  Le  commissioni  censuarie  previste  dal  presente
          decreto sono insediate, anche in assenza di designazione di
          uno o piu' componenti supplenti, entro diciotto mesi  dalla
          data di entrata in vigore dello stesso,  con  provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate,  da  pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  che
          individua  una  data  unica  di  insediamento   a   livello
          nazionale. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  3-bis  del
          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  26   aprile   2012,   n.   44
          (Disposizioni  urgenti  in   materia   di   semplificazioni
          tributarie,  di  efficientamento  e   potenziamento   delle
          procedure di accertamento), come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 3-bis. Accisa  sul  carburante  utilizzato  nella
          produzione combinata di energia elettrica e calore 
              1. (Omissis). 
              2. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, alla  produzione
          combinata   di   energia   elettrica    e    calore,    per
          l'individuazione dei quantitativi di combustibile  soggetti
          alle  aliquote  sulla  produzione  di   energia   elettrica
          continuano  ad  applicarsi   i   coefficienti   individuati
          dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas   con
          deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti  nella
          misura del 12 per cento. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo  del  comma  11  dell'art.  14  del
          decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della
          direttiva  2012/27/UE   sull'efficienza   energetica,   che
          modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga  le
          direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  14.  Servizi  energetici  ed  altre  misure  per
          promuovere l'efficienza energetica 
              1. - 10. (Omissis). 
              11. Ai progetti  di  efficienza  energetica  di  grandi
          dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo
          di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro  il
          2014, e' prorogata la durata degli incentivisino sino al 31
          dicembre 2016, a fronte di progetti definiti  dallo  stesso
          proponente e previa verifica tesa  a  valutare  in  maniera
          stringente le reali peculiarita' dei progetti e  purche'  i
          progetti stessi siano in grado di produrre  nuovi  risparmi
          di energia  in  misura  complessivamente  equivalente  alla
          soglia minima annua indicata, siano  concretamente  avviati
          entro il 31  dicembre  2016  e  rispondano  a  criteri  di:
          collegamento funzionale a nuovi  investimenti  in  impianti
          energeticamente efficienti  installati  nel  medesimo  sito
          industriale;   efficientamento   energetico   di   impianti
          collegati alla medesima filiera produttiva, anche  in  siti
          diversi,   avviati   nella   medesima   data;   risanamento
          ambientale nei siti di interesse nazionale di cui  all'art.
          252  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.   152;
          salvaguardia dell'occupazione. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'art.  19
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633 (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
          valore aggiunto): 
              "Art. 19. Detrazione 
              1. (Omissis). 
              2. Non e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto  o
          all'importazione di beni  e  servizi  afferenti  operazioni
          esenti  o  comunque  non  soggette  all'imposta,  salvo  il
          disposto dell'art. 19-bis2. In nessun  caso  e'  detraibile
          l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di  beni
          o servizi utilizzati per l'effettuazione di  manifestazioni
          a premio. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 12 della legge  7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
              "Art.  12.  Provvedimenti   attributivi   di   vantaggi
          economici 
              1. La concessione di sovvenzioni,  contributi,  sussidi
          ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
          di qualunque genere a persone ed enti  pubblici  e  privati
          sono subordinate  alla  predeterminazione  da  parte  delle
          amministrazioni  procedenti,  nelle  forme   previste   dai
          rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle  modalita'  cui
          le amministrazioni stesse devono attenersi. 
              2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
          di cui al comma 1 deve risultare dai singoli  provvedimenti
          relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.". 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 7 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  3  ottobre  2008,   n.   196
          (Regolamento  di  esecuzione  del   regolamento   (CE)   n.
          1083/2006 recante disposizioni generali sul  fondo  europeo
          di sviluppo regionale, sul  fondo  sociale  europeo  e  sul
          fondo di coesione): 
              "Art. 7. Imposta sul valore  aggiunto,  oneri  e  altre
          imposte e tasse 
              1. L'imposta sul  valore  aggiunto  (IVA)  realmente  e
          definitivamente sostenuta dal  beneficiario  e'  una  spesa
          ammissibile solo se non sia recuperabile. 
              2. Nei casi in cui il beneficiario e'  soggetto  ad  un
          regime forfetario ai sensi del titolo XII  della  direttiva
          2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre  2006,  relativa
          al sistema comune  d'imposta  sul  valore  aggiunto,  l'IVA
          pagata e' considerata recuperabile ai fini del comma 1. 
              3. Costituisce, altresi', spesa  ammissibile  l'imposta
          di registro, in quanto afferente a un'operazione. 
              4. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e
          assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi
          strutturali costituisce spesa ammissibile,  nel  limite  in
          cui non sia recuperabile dal beneficiario. 
              Il testo del comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge  n.
          185 del 2008 e' riportato nelle Note all'art. 2-quater. 
              Si riporta il testo vigente del comma 141  dell'art.  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2013), come  modificato  dal  comma  6
          dell'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre  2014,  n.  192,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2015, n. 11, come ulteriormente modificato  dalla  presente
          legge: 
              "141. Ferme restando le misure  di  contenimento  della
          spesa gia' previste dalle vigenti disposizioni, negli  anni
          2013,  2014,  2015  e  2016  le  amministrazioni  pubbliche
          inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,
          nonche'  le  autorita'  indipendenti   e   la   Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB)  non  possono
          effettuare spese di ammontare superiore  al  20  per  cento
          della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e  2011  per
          l'acquisto di mobili e arredi,  se  non  destinati  all'uso
          scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto
          sia funzionale alla riduzione  delle  spese  connesse  alla
          conduzione degli immobili. In  tal  caso  il  collegio  dei
          revisori  dei  conti  o  l'ufficio  centrale  di   bilancio
          verifica  preventivamente  i  risparmi  realizzabili,   che
          devono  essere  superiori  alla  minore   spesa   derivante
          dall'attuazione del presente  comma.  La  violazione  della
          presente  disposizione  e'   valutabile   ai   fini   della
          responsabilita'   amministrativa   e    disciplinare    dei
          dirigenti.". 
              Si riporta il testo  del  comma  14  dell'art.  19  del
          decreto legislativo 17 settembre 2007, n.  164  (Attuazione
          della  direttiva  2004/39/CE  relativa  ai  mercati   degli
          strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE,
          93/6/CEE e 2000/12/CE e  abroga  la  direttiva  93/22/CEE),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 19. Disposizioni finali e transitorie 
              1. - 13. (Omissis). 
              14. Fino al 31 dicembre 2016, la riserva  di  attivita'
          di cui all'art. 18  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  non  pregiudica  la
          possibilita' per i soggetti che, alla data del  31  ottobre
          2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di
          continuare a svolgere il servizio di cui all'art. 1,  comma
          5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
          58, senza detenere somme di denaro o  strumenti  finanziari
          di pertinenza dei clienti. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 6 del  citato
          decreto-legge  n.  78  del  2010,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art.   6.   Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2011 le  indennita',  i  compensi,  i  gettoni,  le
          retribuzioni  o  le  altre  utilita'  comunque  denominate,
          corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
          3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
          le autorita'  indipendenti,  ai  componenti  di  organi  di
          indirizzo,   direzione    e    controllo,    consigli    di
          amministrazione e organi collegiali comunque denominati  ed
          ai  titolari  di  incarichi   di   qualsiasi   tipo,   sono
          automaticamente ridotte del  10  per  cento  rispetto  agli
          importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
          dicembre 2016, gli emolumenti di cui al presente comma  non
          possono superare gli importi risultanti alla  data  del  30
          aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente  comma.  Le
          disposizioni del presente comma si applicano ai  commissari
          straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge  23
          agosto  1988,  n.  400  nonche'   agli   altri   commissari
          straordinari, comunque  denominati.  La  riduzione  non  si
          applica al trattamento retributivo di servizio. 
              (Omissis).". 
              Si riporta  il  testo  del  comma  1  dell'art.  3  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3. Razionalizzazione del  patrimonio  pubblico  e
          riduzione dei costi per locazioni passive 
              1.   In   considerazione   dell'eccezionalita'    della
          situazione  economica  e  tenuto   conto   delle   esigenze
          prioritarie   di   raggiungimento   degli   obiettivi    di
          contenimento della spesa pubblica, a decorrere  dalla  data
          di entrata in vigore del presente  provvedimento,  per  gli
          anni  2012,  2013,  2014,  2015  e  2016,   l'aggiornamento
          relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla
          normativa vigente non si applica  al  canone  dovuto  dalle
          amministrazioni inserite nel  conto  economico  consolidato
          della   pubblica    amministrazione,    come    individuate
          dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1,
          comma 3, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  nonche'
          dalle Autorita' indipendenti  ivi  inclusa  la  Commissione
          nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa   (Consob)   per
          l'utilizzo in locazione passiva di immobili  per  finalita'
          istituzionali. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il  testo  vigente  del  comma  2  dell'art.
          56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98
          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia): 
              "Art.  56-bis.  Semplificazione  delle   procedure   in
          materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali 
              1. (Omissis). 
              2. A decorrere dal 1°  settembre  2013,  i  comuni,  le
          province,  le  citta'  metropolitane  e  le   regioni   che
          intendono acquisire la proprieta' dei beni di cui al  comma
          1 presentano all'Agenzia  del  demanio,  entro  il  termine
          perentorio del 30 novembre 2013, con le modalita'  tecniche
          da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta  di
          attribuzione   sottoscritta   dal   rappresentante   legale
          dell'ente,  che  identifica  il  bene,  ne   specifica   le
          finalita'  di  utilizzo  e  indica  le  eventuali   risorse
          finanziarie preordinate  a  tale  utilizzo.  L'Agenzia  del
          demanio, verificata  la  sussistenza  dei  presupposti  per
          l'accoglimento  della  richiesta,   ne   comunica   l'esito
          all'ente interessato entro sessanta giorni dalla  ricezione
          della richiesta. In caso di esito positivo  si  procede  al
          trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del
          demanio. In caso  di  esito  negativo,  l'Agenzia  comunica
          all'ente interessato  i  motivi  ostativi  all'accoglimento
          della richiesta. Entro trenta  giorni  dalla  comunicazione
          del  motivato  provvedimento  di   rigetto,   l'ente   puo'
          presentare una  richiesta  di  riesame  del  provvedimento,
          unitamente ad elementi e  documenti  idonei  a  superare  i
          motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 del decreto
          legislativo 28 settembre  2012,  n.  178  (Riorganizzazione
          dell'Associazione italiana della Croce  Rossa  (C.R.I.),  a
          norma dell'art. 2 della legge 4  novembre  2010,  n.  183),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3. Disposizioni sui tempi e  sulle  modalita'  di
          applicazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2 
              1. - 2. (Omissis). 
              3.  Il  Commissario  della  CRI  ovvero  il  Presidente
          nazionale  sono  autorizzati  ad  utilizzare,  escluse   le
          risorse derivanti da raccolte  fondi  finalizzate,  nonche'
          escluse le risorse provenienti dal Ministero  della  Difesa
          per gli anni 2010, 2011, il 2013,  il  2014  e  il  2015  e
          destinate ai Corpi Ausiliari delle Forze Armate,  la  quota
          vincolata dell'avanzo  accertato  dell'amministrazione  sia
          del comitato centrale che  del  consolidato  alla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  per  il  ripiano
          immediato di debiti anche a carico dei bilanci dei comitati
          con riferimento  all'ultimo  conto  consuntivo  consolidato
          approvato, a quello che sara' approvato per il 2012  e  per
          le esigenze del bilancio di previsione 2013, 2014 e 2015, e
          per l'anno 2016 con riferimento all'Ente  strumentale  alla
          Croce Rossa Italiana, nonche' ad utilizzare  beni  immobili
          tra quelli di cui  all'art.  4,  comma  1,  lettera  c),  a
          garanzia   di   mutui,   prestiti   o   anticipazioni   per
          fronteggiare carenze di liquidita' per spese obbligatorie e
          inderogabili. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo  vigente  dell'art.  2  del  citato
          decreto legislativo n. 178 del 2012: 
              "Art. 2. Riordino della CRI fino alla liquidazione 
              1. La CRI e' riordinata  secondo  le  disposizioni  del
          presente decreto e dal 1° gennaio 2016 fino alla data della
          sua  liquidazione  assume   la   denominazione   di   «Ente
          strumentale  alla  Croce  Rossa   italiana»,   di   seguito
          denominato Ente, mantenendo la  personalita'  giuridica  di
          diritto pubblico come ente non economico, sia pure non piu'
          associativo, con la finalita' di concorrere temporaneamente
          allo sviluppo dell'Associazione.  L'Ente  e  l'Associazione
          sottoscrivono un protocollo per disciplinare l'utilizzo, da
          parte dell'Ente, degli emblemi di cui  alle  Convenzioni  e
          protocolli, compatibilmente con la normativa internazionale
          in materia di utilizzo degli emblemi. In ogni  caso  l'Ente
          non puo'  utilizzare  gli  emblemi  di  cui  alla  predetta
          normativa internazionale se non per  i  casi  espressamente
          previsti dalla suddetta convenzione. All'Ente si  applicano
          le  disposizioni  vigenti  per  gli   enti   pubblici   non
          economici, salvo quanto previsto dal presente articolo. 
              2. L'Ente svolge le attivita' in ordine al patrimonio e
          ai dipendenti della CRI di cui al presente decreto, nonche'
          ogni    altra    attivita'    di    gestione    finalizzata
          all'espletamento  delle  funzioni  di   cui   al   presente
          articolo. 
              3. Sono organi dell'Ente: 
              a) un comitato, nominato con decreto del Ministro della
          salute,     presieduto     dal     Presidente     nazionale
          dell'Associazione  in  carica  che  e'   anche   Presidente
          dell'Ente, da tre componenti designati dal Presidente tra i
          soci della CRI con particolari competenze amministrative  e
          da  altri  tre  componenti  designati  rispettivamente  dai
          Ministri della salute,  dell'economia  e  delle  finanze  e
          della difesa, con compiti di indirizzo  e  di  approvazione
          dei regolamenti interni di organizzazione e  funzionamento,
          di amministrazione, finanza  e  contabilita'  ai  quali  si
          applica l'art. 7. In caso di  parita'  nelle  deliberazioni
          prevale il voto del Presidente, salvo per  quelle  relative
          agli indirizzi nelle materie di cui all'art.  4,  comma  1,
          lettere c) ed h), e all'art. 6 che  devono  essere  assunte
          all'unanimita'; 
              b) un collegio dei revisori  dei  conti,  nominato  dal
          Ministro della salute, costituito da tre componenti, di cui
          uno magistrato  della  Corte  dei  conti  con  funzioni  di
          Presidente, uno  designato  dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, uno designato dalla Presidenza del Consiglio
          dei Ministri; 
              c) un amministratore,  con  compiti  di  rappresentanza
          legale e di gestione, nominato dal Ministro della salute. 
              4. Il Presidente dell'Ente, i componenti  il  comitato,
          l'amministratore, i componenti del  collegio  dei  revisori
          dei conti durano  in  carica  fino  al  31  dicembre  2017.
          L'incarico di  amministratore  e'  incompatibile  con  ogni
          altra attivita' esterna  all'Ente  e  all'Associazione.  Il
          trattamento economico dell'amministratore e dei  componenti
          del collegio dei revisori  dei  conti  e'  determinato  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro della  salute.  Gli  incarichi  di
          Presidente e di  componente  del  comitato  sono  svolti  a
          titolo  gratuito,   salvo   rimborso   delle   spese.   Ove
          l'amministratore    sia     dipendente     di     pubbliche
          amministrazioni si applicano  le  disposizioni  vigenti  in
          materia di aspettativa di diritto. 
              5. Le risorse finanziarie a carico del  bilancio  dello
          Stato, diverse da quelle di cui all'art. 1,  comma  6,  che
          sarebbero state erogate alla CRI  nell'anno  2014,  secondo
          quanto disposto dalla normativa vigente in materia, nonche'
          risorse finanziarie, di pari ammontare a quelle determinate
          per l'anno 2014, salvo quanto disposto dall'art.  6,  comma
          6,  per   l'anno   2016,   sono   attribuite   all'Ente   e
          all'Associazione, con decreti del  Ministro  della  salute,
          del Ministro dell'economia e delle finanze e  del  Ministro
          della  difesa,   ciascuno   in   relazione   alle   proprie
          competenze,  ripartendole  tra  Ente  e   Associazione   in
          relazione alle  funzioni  di  interesse  pubblico  ad  essi
          affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica.  I  decreti  del  Ministro  della  difesa
          tengono conto delle esigenze dei corpi ausiliari.". 
              Si riporta il testo  vigente  dell'art.  43  del  regio
          decreto 30 ottobre 1933, n.  1611  (Approvazione  del  T.U.
          delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
          difesa  in  giudizio   dello   Stato   e   sull'ordinamento
          dell'Avvocatura dello Stato): 
              "Art. 43. L'Avvocatura dello  Stato  puo'  assumere  la
          rappresentanza e la difesa nei  giudizi  attivi  e  passivi
          avanti le Autorita' giudiziarie, i  Collegi  arbitrali,  le
          giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni
          pubbliche non statali ed enti sovvenzionati,  sottoposti  a
          tutela od anche a sola vigilanza dello  Stato,  sempre  che
          sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento  o
          di altro provvedimento approvato con regio decreto. 
              Le disposizioni e  i  provvedimenti  anzidetti  debbono
          essere promossi di concerto coi Ministri per  la  grazia  e
          giustizia e per le finanze. 
              Qualora sia intervenuta  l'autorizzazione,  di  cui  al
          primo comma, la rappresentanza  e  la  difesa  nei  giudizi
          indicati nello stesso comma sono assunte  dalla  Avvocatura
          dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi
          di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. 
              Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni
          ed enti intendano in  casi  speciali  non  avvalersi  della
          Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita  motivata
          delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. 
              Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono  estese
          agli enti  regionali,  previa  deliberazione  degli  organi
          competenti.". 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 8 del  citato
          decreto legislativo n. 178 del 2012, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 8. Norme transitorie e finali 
              1. (Omissis). 
              2. A far data 1° gennaio 2018  l'Ente  e'  soppresso  e
          posto in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956,
          n. 1404, come modificata e integrata dal  decreto-legge  15
          aprile 2002, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 giugno 2002, n. 112,  salvo  quanto  previsto  nel
          secondo periodo del presente comma. Alla  medesima  data  i
          beni mobili e immobili rimasti di proprieta' dell'Ente sono
          trasferiti  all'Associazione,  che  subentra  in  tutti   i
          rapporti  attivi  e  passivi,  salvo  quelli  relativi   al
          trattamento del personale rimasto dipendente dell'Ente, che
          restano in carico alla gestione liquidatoria. Il  personale
          gia' individuato nella previsione di  fabbisogno  ai  sensi
          dell'art.  3,  comma  4,  come  funzionale  alle  attivita'
          propedeutiche alla gestione liquidatoria verra' individuato
          con specifico provvedimento del presidente nazionale  della
          CRI  ovvero  dell'Ente   entro   il   30   marzo   2016   e
          successivamente aggiornato. Detto personale  non  partecipa
          alle procedure  previste  dall'art.  7,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.  Il  1º
          gennaio 2018 il suddetto personale  viene  trasferito,  con
          corrispondente  trasferimento  delle  risorse  finanziarie,
          presso pubbliche amministrazioni che presentano carenze  in
          organico nei corrispondenti  profili  professionali  ovvero
          anche in sovrannumero. Il personale, ad eccezione di quello
          funzionale  alle  attivita'  propedeutiche  alla   gestione
          liquidatoria  di  cui  al  precedente  capoverso,  ove  non
          assunto alla data del 1° gennaio 2018 dall'Associazione, e'
          collocato in disponibilita' ai sensi del comma 7  dell'art.
          33 e dell'art. 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165. Il personale della CRI ovvero  dell'Ente,  nelle  more
          della conclusione delle procedure di cui all'art. 7,  comma
          2-bis,  del  decreto-legge  31  dicembre  2014,   n.   192,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2015, n. 11, previa convenzione tra le parti, puo' prestare
          temporaneamente la propria attivita' presso altre pubbliche
          amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico di
          cui all'art. 1, comma 4,  anche  con  oneri  a  carico  del
          finanziamento pubblico  della  CRI  ovvero  dell'Ente,  che
          rimane  esclusivamente  responsabile  nei   confronti   del
          lavoratore   del   trattamento   economico   e   normativo.
          L'assunzione ai sensi dell'art. 6, comma  4,  determina  la
          cessazione dello stato di disponibilita'. Il  finanziamento
          e'  attribuito  tenuto  conto  dei  compiti  di   interesse
          pubblico da parte  dell'Associazione  mediante  convenzioni
          annuali tra Ministero della salute, Ministero dell'economia
          e delle finanze, Ministero della difesa e Associazione.  Il
          finanziamento annuale dell'Associazione non  puo'  superare
          l'importo   complessivamente    attribuito    all'Ente    e
          Associazione ai sensi dell'art.  2,  comma  5,  per  l'anno
          2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e del  20  per
          cento  a  decorrere  dall'anno  2018.  In  sede  di   prima
          applicazione le convenzioni  sono  stipulate  entro  il  1°
          gennaio 2018. Nelle convenzioni sono stabilite procedure di
          verifica  dell'utilizzo  dei   beni   pubblici   trasferiti
          all'Associazione.  Per   l'assolvimento   di   compiti   di
          interesse pubblico, con particolare riguardo alle attivita'
          in continuita' con quanto previsto dall'art. 5, comma 6, ai
          servizi resi dai Corpi ausiliari, alla protezione civile  e
          alla formazione  alle  emergenze,  l'Associazione,  con  la
          partecipazione  dei  Corpi   ausiliari,   costituisce   una
          fondazione anche con soggetti pubblici e privati, che  puo'
          essere destinataria di beni di cui al presente comma e  che
          impiega  in  distacco  il  personale  di  cui  all'aliquota
          dedicata prevista al comma 4, primo periodo,  dell'art.  6,
          nonche' altro personale  dell'Associazione  con  esperienza
          nel settore delle emergenze. Il Ministero della difesa puo'
          stipulare la convenzione  di  cui  al  quarto  periodo  del
          presente comma direttamente con la fondazione. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il  testo  dell'art.  49-quater  del  citato
          decreto-legge  n.  69  del  2013,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 49-quater. Anticipazione di liquidita' in  favore
          dell'Associazione italiana della Croce Rossa 
              1. Nelle more dello svolgimento delle attivita' di  cui
          all'art. 4 del decreto legislativo 28  settembre  2012,  n.
          178, l'Ente strumentale  alla  Croce  Rossa  italiana  puo'
          presentare al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento del tesoro  e  Dipartimento  della  Ragioneria
          generale  dello  Stato,  entro  il  30  giugno  2016,   con
          certificazione     congiunta     del      presidente      e
          dell'amministratore, un'istanza di accesso ad anticipazione
          di liquidita', per l'anno 2016, nel limite massimo  di  150
          milioni  di  euro.  L'anticipazione  e'  concessa,   previa
          presentazione da parte della CRI di un piano  di  pagamenti
          dei debiti certi, liquidi ed esigibili, anche a  carico  di
          singoli comitati territoriali, ivi comprese le obbligazioni
          estinte nel periodo 1° gennaio 2013 - 31  dicembre  2015  a
          valere su anticipazioni bancarie, alla data del 31 dicembre
          2015, nei limiti  delle  disponibilita'  in  conto  residui
          iscritte in bilancio per l'anno 2016 e non piu'  necessarie
          per le finalita' originarie, relative all'autorizzazione di
          spesa di cui all'art. 1,  comma  10,  del  decreto-legge  8
          aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64, e comunque  limitatamente  alla
          quota non ancora erogata. 
              2. All'erogazione della somma di  cui  al  comma  1  si
          provvede a seguito: 
              a) dell'approvazione, da  parte  delle  amministrazioni
          vigilanti, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo  28
          settembre 2012, n. 178, del rendiconto per  l'anno  2015  e
          della delibera di accertamento dei debiti di cui al comma 1
          del presente articolo, con l'indicazione di misure idonee e
          congrue    di    copertura     annuale     del     rimborso
          dell'anticipazione   di   liquidita'    maggiorata    degli
          interessi, adottata dal comitato di cui all'art.  2,  comma
          3, lettera a), del citato decreto legislativo  n.  178  del
          2012, con  asseverazione  del  collegio  dei  revisori  dei
          conti; 
              b) della sottoscrizione di apposito  contratto  tra  il
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          tesoro e la CRI, nel quale sono definite  le  modalita'  di
          erogazione e di restituzione  delle  somme  comprensive  di
          interessi e in un periodo  non  superiore  a  trenta  anni,
          prevedendo altresi', qualora l'ente non adempia nei termini
          stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalita'
          di recupero delle medesime somme  da  parte  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 2-bis, sia
          l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse
          a carico dell'ente e' pari al  rendimento  di  mercato  dei
          buoni poliennali del tesoro  a  cinque  anni  in  corso  di
          emissione. 
              2-bis.  Le  risorse  derivanti  dalle   riduzioni   del
          finanziamento previsto per l'Ente  strumentale  alla  Croce
          Rossa italiana  e  per  l'Associazione  della  Croce  Rossa
          italiana, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  28  settembre  2012,  n.  178,  a  valere  sul
          finanziamento del Servizio sanitario nazionale, a decorrere
          dall'anno di applicazione delle  medesime  riduzioni,  sono
          vincolate al rimborso dell'anticipazione di  liquidita'  di
          cui al comma 1 del presente articolo,  nella  misura  di  6
          milioni di euro annui  per  l'intero  periodo  di  rimborso
          della medesima anticipazione. Il predetto importo, ove  non
          utilizzato per  la  finalita'  di  cui  al  primo  periodo,
          costituisce  un'economia  per  il  bilancio  statale.  Fino
          all'applicazione delle citate  riduzioni  e,  comunque,  in
          caso di insufficienza del predetto  importo,  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  trattenere
          le risorse necessarie, fino a  concorrenza  della  rata  da
          rimborsare, a valere sulle somme a qualunque titolo  dovute
          dallo Stato all'Ente strumentale alla Croce Rossa  italiana
          o all'Associazione della Croce Rossa italiana. Tenuto conto
          di quanto previsto dall'art. 4, comma 1,  lettera  c),  del
          citato decreto legislativo n.  178  del  2012,  i  proventi
          derivanti  dalla  dismissione  del  patrimonio  immobiliare
          dell'Ente  strumentale  alla   Croce   Rossa   italiana   o
          dell'Associazione   della   Croce   Rossa   italiana   sono
          prioritariamente destinati al  rimborso  dell'anticipazione
          di liquidita' di cui al comma 1 del presente articolo.". 
              Si riporta il  testo  del  comma  30  dell'art.  8  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  8.  Misure  per  la   stabilita'   del   sistema
          creditizio 
              1. - 29. (Omissis). 
              30. Qualora,  al  fine  di  soddisfare  anche  in  modo
          indiretto  esigenze  di  liquidita',  la   Banca   d'Italia
          effettui operazioni di finanziamento o di altra natura  che
          siano garantite mediante pegno o cessione  di  credito,  la
          garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei  terzi
          dal momento della sua prestazione, ai sensi degli  articoli
          1, comma 1, lettera q),  e  2,  comma  1,  lettera  b)  del
          decreto legislativo 21 maggio 2004, n.  170  ed  in  deroga
          agli articoli  1264,  1265  e  2800  del  codice  civile  e
          all'art. 3, comma 1-bis del decreto legislativo  21  maggio
          2004, n. 170. In caso di  garanzia  costituita  da  crediti
          ipotecari,  non   e'   richiesta   l'annotazione   prevista
          dall'art. 2843 del codice civile. Alle medesime  operazioni
          si applica l'art. 67, quarto comma, del  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267. La disciplina  derogatoria  di  cui  al
          presente  comma  si  applica  ai  contratti   di   garanzia
          finanziaria a favore della Banca d'Italia  stipulati  entro
          la data del 31 dicembre 2016. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 629  dell'art.  1
          della citata legge n. 190 del 2014: 
              "629. Al decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) all'art. 17, sesto comma: 
              1) alla lettera a), dopo le parole:  «alle  prestazioni
          di servizi» sono inserite le seguenti: «diversi  da  quelli
          di cui alla lettera a-ter)»; 
              2) dopo la lettera a-bis) e' inserita la seguente: 
              «a-ter) alle prestazioni  di  servizi  di  pulizia,  di
          demolizione,   di   installazione   di   impianti   e    di
          completamento relative ad edifici»; 
              3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: 
              «d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a
          effetto  serra  definite   all'art.   3   della   direttiva
          2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13
          ottobre 2003, e successive modificazioni,  trasferibili  ai
          sensi dell'art. 12 della medesima direttiva  2003/87/CE,  e
          successive modificazioni; 
              d-ter) ai trasferimenti di  altre  unita'  che  possono
          essere utilizzate dai gestori per conformarsi  alla  citata
          direttiva 2003/87/CE e di certificati  relativi  al  gas  e
          all'energia elettrica; 
              d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a
          un soggetto passivo-rivenditore ai sensi  dell'art.  7-bis,
          comma 3, lettera a); 
              d-quinquies)  alle  cessioni  di  beni  effettuate  nei
          confronti degli  ipermercati  (codice  attivita'  47.11.1),
          supermercati  (codice   attivita'   47.11.2)   e   discount
          alimentari (codice attivita' 47.11.3)»; 
              b) prima dell'art. 18 e' inserito il seguente: 
              «Art. 17-ter. - (Operazioni effettuate nei confronti di
          enti pubblici). - 1. Per le  cessioni  di  beni  e  per  le
          prestazioni  di  servizi  effettuate  nei  confronti  dello
          Stato,  degli  organi  dello  Stato  ancorche'  dotati   di
          personalita' giuridica, degli enti pubblici territoriali  e
          dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n.  267,  e  successive  modificazioni,  delle  camere   di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  degli
          istituti  universitari,  delle  aziende  sanitarie  locali,
          degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di  ricovero  e
          cura aventi prevalente carattere  scientifico,  degli  enti
          pubblici  di  assistenza  e  beneficenza  e  di  quelli  di
          previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti
          non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni  in
          materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni
          caso versata  dai  medesimi  secondo  modalita'  e  termini
          fissati con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          ai compensi  per  prestazioni  di  servizi  assoggettati  a
          ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»; 
              c)  all'art.  30,  secondo  comma,  lettera  a),   sono
          aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche'  a  norma
          dell'art. 17-ter»; 
              d) all'art. 74, settimo comma, alinea, dopo le  parole:
          «di gomma e plastica,» sono inserite le seguenti:  «nonche'
          di  bancali  in  legno  (pallet)  recuperati  ai  cicli  di
          utilizzo successivi al primo,». 
              Si riporta il testo vigente del comma  16  dell'art.  6
          del citato decreto-legge n. 95 del  2012,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 6. Rafforzamento della funzione statistica e  del
          monitoraggio dei conti pubblici 
              1. - 15-bis. (Omissis). 
              16. In via sperimentale per gli  esercizi  2013,  2014,
          2015,  2016  e  2017  e  relativo   bilancio   pluriennale,
          relativamente alle autorizzazioni di spesa pluriennale, con
          legge di bilancio gli stanziamenti  di  competenza  possono
          essere  rimodulati  negli  anni  ricompresi  nel   bilancio
          pluriennale, assicurandone apposita evidenza, nel  rispetto
          del  limite  complessivo  della  spesa   autorizzata,   per
          adeguarli  alle  corrispondenti  autorizzazioni  di   cassa
          determinate in relazione ai pagamenti programmati ai  sensi
          del comma 10. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del  citato
          decreto-legge  n.  78  del  2010,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 2. Riduzione e flessibilita'  negli  stanziamenti
          di bilancio 
              1. Al fine di consentire alle Amministrazioni  centrali
          di pervenire ad un consolidamento delle  risorse  stanziate
          sulle missioni di ciascun stato di  previsione,  in  deroga
          alle norme in materia di flessibilita' di cui  all'art.  23
          della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  limitatamente  al
          periodo 2011-2017  e  relativo  bilancio  pluriennale,  nel
          rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza
          pubblica con il disegno di legge di bilancio, per  motivate
          esigenze,   possono   essere   rimodulate   le    dotazioni
          finanziarie  tra  le  missioni   di   ciascuno   stato   di
          previsione, con riferimento alle spese di cui all'art.  21,
          comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In  appositi
          allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate
          le autorizzazioni  legislative  di  cui  si  propongono  le
          modifiche  ed  i  corrispondenti  importi.  Resta  precluso
          l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  conto   capitale   per
          finanziare spese correnti. A decorrere  dall'anno  2011  e'
          disposta la  riduzione  lineare  del  10  per  cento  delle
          dotazioni  finanziarie,  iscritte  a  legislazione  vigente
          nell'ambito delle spese rimodulabili di  cui  all'art.  21,
          comma 5, lettera b), della citata legge n.  196  del  2009,
          delle missioni di  spesa  di  ciascun  Ministero,  per  gli
          importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle
          predette riduzioni sono esclusi il  fondo  ordinario  delle
          universita', nonche' le risorse destinate  all'informatica,
          alla ricerca e al  finanziamento  del  5  per  mille  delle
          imposte sui redditi  delle  persone  fisiche.  Le  medesime
          riduzioni sono comprensive degli  effetti  di  contenimento
          della  spesa  dei  Ministeri,  derivanti  dall'applicazione
          dell'art. 6, e  degli  Organi  costituzionali  fatto  salvo
          quanto previsto dall'art. 5, comma 1, primo  periodo.  Dato
          il  vincolo  europeo  alla  stabilizzazione   della   spesa
          pubblica, nel caso in cui gli effetti  finanziari  previsti
          in relazione all'art. 9 risultassero, per qualsiasi motivo,
          conseguiti in  misura  inferiore  a  quella  prevista,  con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri, e' disposta, con  riferimento  alle
          missioni di spesa dei Ministeri interessati, una  ulteriore
          riduzione lineare delle dotazioni  finanziarie  di  cui  al
          quarto periodo del presente  comma  sino  alla  concorrenza
          dello scostamento finanziario riscontrato.". 
              Si riporta il testo vigente del  comma  9  dell'art.  1
          della legge 15  dicembre  2014,  n.  186  (Disposizioni  in
          materia  di  emersione  e  rientro  di  capitali   detenuti
          all'estero  nonche'  per  il  potenziamento   della   lotta
          all'evasione   fiscale.   Disposizioni   in   materia    di
          autoriciclaggio): 
              "Art.  1.  Misure  per  l'emersione  e  il  rientro  di
          capitali detenuti all'estero nonche' per  il  potenziamento
          della lotta all'evasione fiscale 
              1. - 8. (Omissis). 
              9. Per le esigenze operative connesse allo  svolgimento
          delle   attivita'   necessarie    all'applicazione    della
          disciplina di cui al comma 1 sull'emersione e  sul  rientro
          dei capitali detenuti all'estero, e  comunque  al  fine  di
          potenziare   l'azione   di    prevenzione    e    contrasto
          dell'evasione   e   dell'elusione   fiscale,    assicurando
          l'incremento delle entrate tributarie  e  il  miglioramento
          della qualita' dei servizi: 
              a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni
          gia' autorizzate o consentite dalla normativa vigente, puo'
          procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione a
          tempo indeterminato di funzionari di terza area funzionale,
          fascia retributiva F1, e  di  assistenti  di  seconda  area
          funzionale, fascia retributiva F3, assicurando la priorita'
          agli idonei che sono inseriti in graduatorie finali  ancora
          vigenti a  seguito  di  concorsi  per  assunzioni  a  tempo
          indeterminato, nel limite di un contingente  corrispondente
          a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per  l'anno
          2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5  milioni
          di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno 2017; 
              b) la  disposizione  di  cui  all'art.  1,  comma  346,
          lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  continua
          ad applicarsi,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente, e puo' essere utilizzata anche per il
          passaggio del  personale  tra  le  sezioni  del  ruolo  del
          personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e  dei
          monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i
          criteri per il  passaggio  del  personale  da  una  sezione
          all'altra, in ragione  del  progressivo  completamento  dei
          processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione di
          cui all'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, e successive modificazioni. Ai dipendenti che
          transitano  presso   la   sezione   «dogane»   si   applica
          esclusivamente  il  trattamento  giuridico   ed   economico
          previsto dal contratto collettivo nazionale di  lavoro  per
          il personale gia' appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai
          dipendenti che transitano dalla sezione «ASSI» alla sezione
          «monopoli»  si  applica   esclusivamente   il   trattamento
          giuridico ed  economico  previsto  per  il  personale  gia'
          appartenente all'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di
          Stato.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 346  dell'art.  1
          della citata legge n. 244 del 2007: 
              "346.  Anche  in  deroga  ai  limiti  stabiliti   dalle
          disposizioni vigenti e al fine di potenziare  le  attivita'
          di accertamento, ispettive e di contrasto  alle  frodi,  di
          soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo  di  altre
          amministrazioni statali, nonche' al  fine  di  ridurre  gli
          oneri derivanti  dall'applicazione  della  legge  24  marzo
          2001, n. 89, a  valere  sulle  maggiori  entrate  derivanti
          dalle disposizioni dei commi da 345  a  357  nonche'  della
          presente legge, e' autorizzata la spesa per  assunzioni  di
          personale, anche di qualifica dirigenziale: 
              a)  nella  sola  qualifica  di  vigile  del   fuoco   e
          attraverso le procedure selettive previste dai commi 519  e
          526 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per 7
          milioni di euro per l'anno 2008, 16  milioni  di  euro  per
          l'anno  2009  e  26  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2010; 
              b) nell'amministrazione penitenziaria, per 1,5  milioni
          di euro per l'anno 2008, 5 milioni di euro per l'anno  2009
          e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010; 
              c) nel Corpo forestale dello Stato  per  1  milione  di
          euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno  2009  e
          16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010,  anche
          nei ruoli iniziali  nel  limite  delle  vacanze  dei  ruoli
          superiori e con successivo riassorbimento  al  passaggio  a
          tali ruoli, con possibilita' di utilizzare  le  graduatorie
          di idonei dei concorsi gia' banditi o conclusi, nonche' per
          compensare gli  effetti  finanziari  dell'eventuale  deroga
          all'art. 5, comma 5, ultimo periodo, della legge 6 febbraio
          2004, n. 36; 
              d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1  milione
          di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno  2009
          e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010; 
              e)   nell'Agenzia   delle    dogane,    che    utilizza
          prioritariamente  le  graduatorie  formate  a  seguito   di
          procedure selettive gia' espletate e per le quali il limite
          di eta' anagrafica vigente per i contratti di formazione  e
          lavoro dei soggetti risultati idonei e' riferito alla  data
          di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla
          mobilita', anche ai sensi  dell'  articolo  1,  comma  536,
          della legge n. 296 del 2006, per 34  milioni  di  euro  per
          l'anno 2008, 46 milioni  di  euro  per  l'anno  2009  e  62
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. L'Agenzia
          delle  dogane  e'  autorizzata  a  stipulare  contratti  di
          formazione e  lavoro,  anche  in  deroga  all'art.  36  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come  sostituito
          dall'art.  3,  comma   79,   della   presente   legge,   in
          particolare,  con  soggetti  risultati   idonei,   con   un
          punteggio  minimo  finale  non  inferiore   a   46,   nelle
          graduatorie  formate  a  seguito  delle  procedure  indette
          dall'Agenzia  delle  entrate  con  bandi  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 84 del 21 ottobre
          2005 e n. 28 del 6  aprile  2007,  per  la  selezione,  con
          contratti di formazione e lavoro, rispettivamente di  1.500
          e 500 funzionari, terza area funzionale, F1, per  attivita'
          amministrativo-tributarie, e con soggetti risultati  idonei
          nelle  graduatorie  formate  a  seguito   delle   procedure
          selettive indette dall'Agenzia delle  dogane  in  data  non
          anteriore al 1º settembre 2005,  rispettivamente,  per  150
          posti di collaboratore tributario, terza  area  funzionale,
          F1, per 25 posti di chimico, terza area funzionale, F1, per
          20  posti  di  collaboratore   di   sistema,   terza   area
          funzionale, F1, e per 10 posti di collaboratori statistici,
          terza area funzionale, F1. Nei limiti delle  autorizzazioni
          di spesa stabilite dalla presente lettera, l'Agenzia  delle
          dogane puo' stipulare ulteriori contratti di  formazione  e
          lavoro  anche  con   soggetti   risultati   idonei,   nelle
          graduatorie  formate  a  seguito  delle  procedure  indette
          dall'Agenzia  delle  entrate  con  bandi  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 84 del 21 ottobre
          2005 e n. 28 del 6 aprile 2007,  con  un  punteggio  finale
          inferiore a 46; in ogni caso l'utilizzo di tali graduatorie
          da parte dell'Agenzia delle entrate, nei limiti di  cui  al
          quarto periodo  del  comma  345,  e'  prioritario  rispetto
          all'utilizzo   delle   medesime   graduatorie   da    parte
          dell'Agenzia delle dogane.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  del  tredicesimo  comma
          dell'art. 43 della legge 1°  aprile  1981,  n.  121  (Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): 
              "Art. 43. Trattamento economico 
              1. - 12. (Omissis). 
              Per le esigenze funzionali dei servizi di  polizia,  in
          relazione alle  disponibilita'  effettive  degli  organici,
          viene  fissato  annualmente,  con  decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  il
          numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive
          da retribuire come lavoro straordinario. 
              (Omissis).".