(( Art. 11 bis 
 
 
              Proroga di termini in materia ambientale 
 
  1. Il termine di cui all'art. 33, comma 10,  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, e' prorogato di sessanta giorni. 
  2.  Entro  trenta  giorni  dall'approvazione   del   programma   di
risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'art. 33  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, o di stralci  di
detto programma relativi a  interventi  urgenti  o  propedeutici,  le
risorse residue dei fondi stanziati  dal  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare  per  il  sito  di  interesse
nazionale «Bagnoli-Coroglio» ed erogati  al  comune  di  Napoli,  non
ancora impegnate alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione,  sono   destinate   al   finanziamento   dei   medesimi
interventi, secondo gli indirizzi della cabina di  regia  di  cui  al
comma 13 del medesimo art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014. 
  3. All'art.  33  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 12, le parole da: «Il Soggetto Attuatore  costituisce
allo scopo una societa' per azioni» fino alla  fine  del  comma  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «La   trascrizione   del   decreto   di
trasferimento al  Soggetto  Attuatore  produce  gli  effetti  di  cui
all'art. 2644, secondo  comma,  del  codice  civile.  Alla  procedura
fallimentare della societa' Bagnoli Futura  Spa  e'  riconosciuto  un
importo corrispondente al  valore  di  mercato  delle  aree  e  degli
immobili trasferiti, rilevato dall'Agenzia del demanio alla data  del
trasferimento della proprieta'. Tale importo e' versato alla curatela
fallimentare mediante strumenti finanziari, di durata non superiore a
quindici anni decorrenti  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, emessi su mercati regolamentati  dal  Soggetto
Attuatore, anche al  fine  di  soddisfare  ulteriori  fabbisogni  per
interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma  8.
L'emissione degli strumenti finanziari di cui al presente  comma  non
comporta l'esclusione dai limiti relativi  al  trattamento  economico
stabiliti dall'art. 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Dalla trascrizione del decreto di trasferimento e alla  consegna  dei
suddetti titoli, tutti i diritti relativi alle aree e  agli  immobili
trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura  fallimentare
della societa'  Bagnoli  Futura  Spa,  sono  estinti  e  le  relative
trascrizioni cancellate. La trascrizione  del  predetto  decreto,  da
effettuare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, e gli altri atti previsti  dal  presente
comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da
ogni  altro  onere  e  imposta.  Il  Soggetto  Attuatore  ha  diritto
all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di  disposizione  delle
aree e degli  immobili  ad  esso  trasferiti,  secondo  le  modalita'
indicate con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  da
emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della determinazione
del valore suddetto da parte dell'Agenzia del demanio. Restano  fermi
gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro
aventi causa a titolo di responsabilita' per i costi della bonifica»; 
    b) il comma 13.1 e' abrogato; 
    c) al comma 13-quater,  le  parole:  «ovvero  della  societa'  da
quest'ultimo costituita» sono soppresse. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   33   del   citato
          decreto-legge  n.  133  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 33. Bonifica ambientale  e  rigenerazione  urbana
          delle aree di rilevante interesse nazionale -  comprensorio
          Bagnoli - Coroglio 
              1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui  all'art.
          117, secondo comma, lettera s) della  Costituzione  nonche'
          ai livelli essenziali delle  prestazioni  di  cui  all'art.
          117,  secondo  comma,  lettera  m)  della  Costituzione  le
          disposizioni finalizzate alla bonifica  ambientale  e  alla
          rigenerazione urbana  delle  aree  di  rilevante  interesse
          nazionale contenute nei commi seguenti, e  tra  queste,  in
          particolare, le disposizioni relative alla  disciplina  del
          procedimento di  bonifica,  al  trasferimento  delle  aree,
          nonche'  al  procedimento  di  formazione,  approvazione  e
          attuazione del programma di riqualificazione  ambientale  e
          di  rigenerazione  urbana,   finalizzato   al   risanamento
          ambientale e alla riconversione delle aree dismesse  e  dei
          beni  immobili  pubblici,  al   superamento   del   degrado
          urbanistico  ed  edilizio,  alla  dotazione   dei   servizi
          personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della
          sicurezza urbana. Esse  hanno  l'obiettivo  prioritario  di
          assicurare  la  programmazione,  realizzazione  e  gestione
          unitaria degli  interventi  di  bonifica  ambientale  e  di
          rigenerazione urbana in tempi certi e brevi. 
              2.  Sulla  base  dei  principi  di  sussidiarieta'   ed
          adeguatezza  le   funzioni   amministrative   relative   al
          procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite  allo
          Stato  per  assicurarne  l'esercizio  unitario,  garantendo
          comunque  la   partecipazione   degli   enti   territoriali
          interessati alle determinazioni in materia di  governo  del
          territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi  di
          cui al comma 1. 
              3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle  quali
          si applicano le disposizioni  del  presente  articolo  sono
          individuate con deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,
          su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, sentita la  Conferenza  Stato-Regioni.  Alla
          seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i  Presidenti
          delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area  di
          interesse nazionale cosi' individuata  e'  predisposto  uno
          specifico  programma  di  risanamento   ambientale   e   un
          documento di  indirizzo  strategico  per  la  rigenerazione
          urbana finalizzati, in particolare: 
              a) a individuare e realizzare  i  lavori  di  messa  in
          sicurezza e bonifica dell'area; 
              b) a definire gli  indirizzi  per  la  riqualificazione
          urbana dell'area; 
              c)  a  valorizzare  eventuali  immobili  di  proprieta'
          pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione; 
              d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali
          per il potenziamento della rete stradale  e  dei  trasporti
          pubblici, per i collegamenti aerei  e  marittimi,  per  gli
          impianti  di  depurazione  e  le  opere  di  urbanizzazione
          primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e
          privati, e il relativo fabbisogno finanziario,  cui  si  fa
          fronte, per quanto riguarda la parte  di  competenza  dello
          Stato, nell'ambito delle risorse  previste  a  legislazione
          vigente. 
              4.  Alla  formazione,  approvazione  e  attuazione  del
          programma di risanamento  ambientale  e  del  documento  di
          indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui  al
          precedente  comma   3,   sono   preposti   un   Commissario
          straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai
          fini dell'adozione di misure straordinarie di  salvaguardia
          e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore
          procedono anche in deroga agli articoli 252 e  252-bis  del
          decreto legislativo n. 152 del 2006,  per  i  soli  profili
          procedimentali e non anche con riguardo  ai  criteri,  alle
          modalita' per lo svolgimento  delle  operazioni  necessarie
          per  l'eliminazione  delle  sorgenti  di   inquinamento   e
          comunque per la riduzione  delle  sostanze  inquinanti,  in
          armonia con i principi e le norme comunitarie e,  comunque,
          nel rispetto delle procedure di scelta del contraente,  sia
          per la progettazione sia  per  l'esecuzione,  previste  dal
          codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163. 
              5. Il Commissario straordinario del Governo, scelto tra
          persone, anche estranee alla pubblica  amministrazione,  di
          comprovata  esperienza  gestionale  e  amministrativa,   e'
          nominato con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il presidente della regione  interessata.
          Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento  degli
          interventi infrastrutturali d'interesse statale con  quelli
          privati da  effettuare  nell'area  di  rilevante  interesse
          nazionale di cui al comma 1, nonche' i compiti  di  cui  ai
          commi successivi. Agli eventuali oneri del  Commissario  si
          fa fronte nell'ambito  delle  risorse  del  bilancio  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
              6. Il Soggetto Attuatore e' nominato  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  nel  rispetto  dei
          principi europei di trasparenza e di concorrenza.  Ad  esso
          compete l'elaborazione  e  l'attuazione  del  programma  di
          risanamento e rigenerazione di  cui  al  comma  3,  con  le
          risorse disponibili a legislazione  vigente  per  la  parte
          pubblica. Lo stesso opera altresi' come stazione appaltante
          per l'affidamento dei lavori di bonifica  ambientale  e  di
          realizzazione  delle   opere   infrastrutturali.   In   via
          straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure  ad
          evidenza pubblica di cui al  presente  articolo  i  termini
          previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad
          esclusione di quelli processuali, sono dimezzati. 
              7. Al fine di conseguire celermente  gli  obiettivi  di
          cui al comma 1, le aree di interesse nazionale  di  cui  al
          medesimo  comma  sono  trasferite  al  Soggetto  attuatore,
          secondo le modalita' stabilite dal decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6. 
              8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
          comma 6, trasmette al Commissario straordinario di  Governo
          la  proposta  di  programma  di  risanamento  ambientale  e
          rigenerazione urbana di cui al  comma  3,  corredata  dallo
          specifico progetto di bonifica degli interventi sulla  base
          dei dati  dello  stato  di  contaminazione  del  sito,  dal
          cronoprogramma di svolgimento dei lavori  di  cui  all'art.
          242-bis del decreto legislativo n. 152  del  2006,  da  uno
          studio di fattibilita'  territoriale  e  ambientale,  dalla
          valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione
          di  impatto  ambientale  (VIA),   nonche'   da   un   piano
          economico-finanziario relativo  alla  sostenibilita'  degli
          interventi previsti, contenente l'indicazione  delle  fonti
          finanziarie   pubbliche   disponibili   e    dell'ulteriore
          fabbisogno necessario alla  realizzazione  complessiva  del
          programma. La proposta  di  programma  e  il  documento  di
          indirizzo  strategico  dovranno   altresi'   contenere   la
          previsione   urbanistico-edilizia   degli   interventi   di
          demolizione e  ricostruzione  e  di  nuova  edificazione  e
          mutamento  di  destinazione  d'uso   dei   beni   immobili,
          comprensivi  di  eventuali  premialita'  edificatorie,   la
          previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico  di
          cui al comma 3 e di quelle che abbiano  ricaduta  a  favore
          della  collettivita'  locale  anche  fuori  del   sito   di
          riferimento,  i  tempi  ed  i  modi  di  attuazione   degli
          interventi con  particolare  riferimento  al  rispetto  del
          principio di concorrenza e  dell'evidenza  pubblica  e  del
          possibile ricorso da parte delle amministrazioni  pubbliche
          interessate all'uso di modelli privatistici  e  consensuali
          per finalita' di pubblico interesse. 
              9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la
          proposta di cui al  comma  8,  convoca  immediatamente  una
          conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di
          assenso  e  di  intesa  da  parte   delle   amministrazioni
          competenti.  La  durata  della  conferenza,  cui  partecipa
          altresi'  il  Soggetto  Attuatore,  non  puo'  superare  il
          termine di 30 giorni dalla sua indizione,  entro  il  quale
          devono essere altresi' esaminati il progetto  di  bonifica,
          il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.
          242-bis  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  la
          valutazione  ambientale  strategica  e  la  valutazione  di
          impatto ambientale.  Se  la  Conferenza  non  raggiunge  un
          accordo entro il termine predetto,  provvede  il  Consiglio
          dei Ministri anche in deroga  alle  vigenti  previsioni  di
          legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa  il
          Presidente della Regione interessata. 
              10. Il programma di rigenerazione urbana,  da  attuarsi
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a  legislazione  vigente,  e'  adottato   dal   Commissario
          straordinario  del   Governo,   entro   10   giorni   dalla
          conclusione   della   conferenza   di   servizi   o   dalla
          deliberazione del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9,
          ed e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          previa   deliberazione   del   Consiglio   dei    Ministri.
          L'approvazione  del  programma  sostituisce  a  tutti   gli
          effetti le autorizzazioni, le concessioni, i  concerti,  le
          intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
          legislazione  vigente,  fermo  restando  il  riconoscimento
          degli oneri costruttivi  in  favore  delle  amministrazioni
          interessate.  Costituisce  altresi'  variante   urbanistica
          automatica e comporta dichiarazione  di  pubblica  utilita'
          delle opere e di urgenza e indifferibilita' dei lavori.  Il
          Commissario    straordinario     del     Governo     vigila
          sull'attuazione  del  programma  ed   esercita   i   poteri
          sostitutivi previsti dal programma medesimo. 
              11.  Considerate  le  condizioni  di  estremo   degrado
          ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio
          Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate  ai
          sensi dell'art.  36-bis,  comma  3,  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  134,  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  8
          agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
          23 agosto 2014, le stesse sono dichiarate con  il  presente
          provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli
          effetti di cui ai precedenti commi. 
              12. In riferimento al predetto comprensorio il Soggetto
          Attuatore  e'  individuato   nell'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale  societa'  in
          house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, da emanare entro la  data  del  30  settembre
          2015, e' trasferita al  Soggetto  Attuatore,  con  oneri  a
          carico del medesimo,  la  proprieta'  delle  aree  e  degli
          immobili di cui e' attualmente titolare la societa' Bagnoli
          Futura S.p.A. in stato di fallimento. La  trascrizione  del
          decreto di trasferimento al Soggetto Attuatore produce  gli
          effetti di cui all'art. 2644,  secondo  comma,  del  codice
          civile. Alla procedura fallimentare della societa'  Bagnoli
          Futura Spa e' riconosciuto  un  importo  corrispondente  al
          valore di mercato delle aree e degli  immobili  trasferiti,
          rilevato   dall'Agenzia   del   demanio   alla   data   del
          trasferimento della proprieta'.  Tale  importo  e'  versato
          alla curatela fallimentare mediante  strumenti  finanziari,
          di durata non superiore a quindici  anni  decorrenti  dalla
          data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,
          emessi su mercati  regolamentati  dal  Soggetto  Attuatore,
          anche  al  fine  di  soddisfare  ulteriori  fabbisogni  per
          interventi necessari all'attuazione del programma di cui al
          comma 8. L'emissione degli strumenti finanziari di  cui  al
          presente  comma  non  comporta  l'esclusione   dai   limiti
          relativi  al  trattamento  economico  stabiliti   dall'art.
          23-bis  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,  n.  214.   Dalla   trascrizione   del   decreto   di
          trasferimento e alla consegna dei suddetti titoli, tutti  i
          diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti,  ivi
          compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare  della
          societa' Bagnoli Futura Spa, sono  estinti  e  le  relative
          trascrizioni  cancellate.  La  trascrizione  del   predetto
          decreto, da effettuare entro sessanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, e gli  altri
          atti previsti dal presente comma e conseguenti sono  esenti
          da imposte di registro, di bollo e da ogni  altro  onere  e
          imposta. Il Soggetto Attuatore ha diritto all'incasso delle
          somme rivenienti dagli atti di disposizione  delle  aree  e
          degli immobili ad esso  trasferiti,  secondo  le  modalita'
          indicate con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,   da   emanare   entro   novanta   giorni   dalla
          comunicazione della determinazione del valore  suddetto  da
          parte dell'Agenzia del demanio. Restano fermi gli eventuali
          obblighi a carico dei creditori  fallimentari  o  dei  loro
          aventi causa a titolo di responsabilita' per i costi  della
          bonifica.  Alla  procedura  fallimentare   della   societa'
          Bagnoli  Futura  S.p.A.  e'  riconosciuto  dalla   societa'
          costituita dal Soggetto Attuatore  un  importo  determinato
          sulla base  del  valore  di  mercato  delle  aree  e  degli
          immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio  alla
          data del trasferimento della proprieta', che potra'  essere
          versato mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi
          dalla societa', il cui rimborso e' legato all'incasso delle
          somme rivenienti dagli atti di disposizione  delle  aree  e
          degli immobili trasferiti, secondo  le  modalita'  indicate
          con  il  decreto  di  nomina  del  Soggetto  Attuatore.  La
          trascrizione del decreto di nomina del  Soggetto  Attuatore
          produce gli effetti di cui all'art.  2644,  secondo  comma,
          del codice civile. Successivamente  alla  trascrizione  del
          decreto  e  alla  consegna  dei  titoli,  tutti  i  diritti
          relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi
          quelli inerenti alla procedura fallimentare della  societa'
          Bagnoli  Futura  S.p.A.,  sono  estinti   e   le   relative
          trascrizioni cancellate. La  trascrizione  del  decreto  di
          nomina del Soggetto Attuatore e degli altri  atti  previsti
          dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte  di
          registro, di bollo e da ogni altro onere ed imposta. 
              13. Al fine di definire gli  indirizzi  strategici  per
          l'elaborazione del programma di  risanamento  ambientale  e
          rigenerazione  urbana  del  comprensorio  Bagnoli-Coroglio,
          assicurando il  coinvolgimento  dei  soggetti  interessati,
          nonche'  il  coordinamento  con  ulteriori  iniziative   di
          valorizzazione  del  predetto   comprensorio,   anche   con
          riferimento  alla  sua   dotazione   infrastrutturale,   e'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,  un'apposita  cabina  di  regia,  presieduta  dal
          Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei
          ministri  all'uopo  delegato  e  composta  dal  Commissario
          straordinario,  da  un  rappresentante  per  ciascuno   dei
          Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e delle  infrastrutture  e
          dei    trasporti,    nonche'    da    un    rappresentante,
          rispettivamente, della regione Campania  e  del  comune  di
          Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono  essere
          invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonche' altri
          organismi pubblici o privati operanti nei settori  connessi
          al predetto programma. 
              13.1 (Abrogato). 
              13.2 Ai fini della puntuale definizione della  proposta
          di programma di risanamento ambientale e  di  rigenerazione
          urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base  degli  indirizzi
          di cui al  comma  13,  acquisisce  in  fase  consultiva  le
          proposte del comune di  Napoli,  con  le  modalita'  e  nei
          termini  stabiliti  dal   Commissario   straordinario.   Il
          Soggetto  Attuatore  esamina  le  proposte  del  comune  di
          Napoli, avendo  prioritario  riguardo  alle  finalita'  del
          redigendo programma di  rigenerazione  urbana  e  alla  sua
          sostenibilita' economico-finanziaria. Il comune  di  Napoli
          puo' chiedere, nell'ambito della conferenza di  servizi  di
          cui al  comma  9,  la  rivalutazione  delle  sue  eventuali
          proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede
          ai sensi del terzo periodo del comma 9. 
              13-bis.   Il   programma   di   rigenerazione   urbana,
          predisposto secondo le finalita' di  cui  al  comma  3  del
          presente articolo, deve garantire la piena compatibilita' e
          il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati  a  seguito
          della direttiva del Presidente del Consiglio  dei  ministri
          14 febbraio 2014, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          108 del 12 maggio 2014. 
              13-ter. 
              13-quater. Il  Commissario  straordinario  di  Governo,
          all'esito della procedura di mobilita' di cui  all'art.  1,
          commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
          verifica  i  fabbisogni  di  personale  necessari  per   le
          attivita' di competenza del  Soggetto  Attuatore  e  assume
          ogni iniziativa utile al fine di  salvaguardare  i  livelli
          occupazionali dei lavoratori  facenti  capo  alla  societa'
          Bagnoli  Futura  Spa  alla  data  della  dichiarazione   di
          fallimento.".