Art. 12 
 
Credito d'imposta per promuovere la tracciabilita' delle vendite  dei
  giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita
  della stampa quotidiana e periodica 
 
  1. Per favorire l'attuazione del  piano  di  modernizzazione  della
rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e  periodica,
previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio  2012,  n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge  16  luglio  2012,  n.
103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile  alle  imprese  il
credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal  quale  e'
obbligatorio assicurare la tracciabilita' delle vendite e delle rese,
e' prorogato al 31 dicembre 2016. Il credito  d'imposta  previsto  al
medesimo  comma  1  per  sostenere  l'adeguamento  tecnologico  degli
operatori della rete, distributori ed edicolanti, e' conseguentemente
riconosciuto per l'anno 2016, a valere sulle  risorse  stanziate  per
tale finalita' dal medesimo comma  1,  come  integrate  dall'art.  1,
comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  2. Il Fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e' ridotto di 13,3
milioni di euro per il 2016. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 4 del
          decreto-legge  18  maggio  2012,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  luglio   2012,   n.   103
          (Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi
          alle imprese editrici,  nonche'  di  vendita  della  stampa
          quotidiana e periodica e di pubblicita' istituzionale): 
              "Art. 4. Modernizzazione del sistema di distribuzione e
          vendita della stampa quotidiana e periodica 
              1. Per  favorire  la  modernizzazione  del  sistema  di
          distribuzione  e  vendita   della   stampa   quotidiana   e
          periodica, per assicurare una adeguata certificazione delle
          copie distribuite e vendute e nell'intento di agevolare  la
          diffusione della moneta elettronica,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio  2013  e'  obbligatoria  la  tracciabilita'   delle
          vendite e delle rese dei giornali  quotidiani  e  periodici
          attraverso l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici
          e telematici basati sulla lettura del codice  a  barre.  La
          gestione  degli  strumenti   informatici   e   della   rete
          telematica e' svolta, in maniera condivisa ed unitaria, con
          la partecipazione  di  tutti  i  componenti  della  filiera
          distributiva,  editori,  distributori  e  rivenditori,  che
          stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della  rete,  la
          gestione dati e i  costi  di  collegamento.  Per  sostenere
          l'adeguamento tecnologico degli operatori,  e'  attribuito,
          nel rispetto della regola de minimis di cui al  Regolamento
          (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre  2006,
          un credito di imposta, per l'anno 2012, per un importo  non
          superiore ai risparmi accertati con  apposito  decreto  del
          Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri   ovvero   del
          Sottosegretario delegato ai sensi del comma 3 e,  comunque,
          fino ad un limite massimo di 10 milioni  di  euro.  A  tale
          fine  le  somme  rivenienti  dai  risparmi   effettivamente
          conseguiti in applicazione del  comma  3,  per  un  importo
          complessivo non  superiore  a  10  milioni  di  euro,  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate, nel medesimo anno, per le finalita' di cui  al
          presente  comma,  ad  apposito  capitolo  dello  stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.  Il
          credito  d'imposta  va  indicato  nella  dichiarazione  dei
          redditi relativa al  periodo  d'imposta  per  il  quale  e'
          concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione
          ai sensi dell'art. 17  del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre
          alla formazione del reddito e del valore  della  produzione
          ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
          non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61  e
          109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, sono stabilite  le  condizioni,  i  termini  e  le
          modalita' di applicazione del presente articolo  anche  con
          riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine  del
          rispetto  del  previsto  limite  di  spesa  e  al  relativo
          monitoraggio. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 335  dell'art.  1
          della citata legge n. 147 del 2013: 
              "335. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto di cui al comma 577 del presente articolo, i  commi
          1, 2 e 3 dell'art.  11-bis  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221, sono abrogati.  Le  somme  destinate
          per l'anno 2014 al credito di imposta di cui alle  suddette
          disposizioni, come  rideterminate  ai  sensi  del  predetto
          decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere riassegnate alla dotazione di  cui  all'art.  4,
          comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18  maggio  2012,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio
          2012, n. 103.". 
              Il  testo  del  comma  2   dell'art.   6   del   citato
          decreto-legge n. 154  del  2008  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 4.