(( Art. 12 ter 
 
 
             Proroga di termini in materia di competenza 
             della Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  1. All'art. 4, comma 2, della  legge  30  marzo  2004,  n.  92,  la
parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «venti». 
  2. Le domande di cui al comma 1 dell'art. 4 della  legge  30  marzo
2004, n. 92, corredate della relativa  documentazione,  sono  inviate
alla Commissione di cui all'art. 5 della medesima  legge  n.  92  del
2004. 
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 della legge 30
          marzo 2004, n. 92 (Istituzione del «Giorno del ricordo»  in
          memoria   delle    vittime    delle    foibe,    dell'esodo
          giuliano-dalmata, delle vicende  del  confine  orientale  e
          concessione  di  un  riconoscimento  ai   congiunti   degli
          infoibati),  con  le  modifiche  apportate  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 4. 1. Le domande, su carta libera,  dirette  alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  devono   essere
          corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto  notorio
          con la descrizione del fatto, della localita',  della  data
          in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la
          scomparsa   del   congiunto,   allegando   ogni   documento
          possibile, eventuali testimonianze, nonche'  riferimenti  a
          studi, pubblicazioni e memorie sui fatti. 
              2. Le domande devono essere presentate entro il termine
          di venti  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. Dopo  il  completamento  dei  lavori  della
          commissione di cui  all'art.  5,  tutta  la  documentazione
          raccolta viene devoluta all'Archivio centrale dello Stato." 
              "Art. 5. 1. Presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri e' costituita una  commissione  di  dieci  membri,
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o  da
          persona da lui delegata, e composta dai capi servizio degli
          uffici storici degli stati  maggiori  dell'Esercito,  della
          Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma  dei  Carabinieri,  da
          due rappresentanti del comitato per le onoranze  ai  caduti
          delle  foibe,  da  un   esperto   designato   dall'Istituto
          regionale  per  la  cultura   istriano-fiumano-dalmata   di
          Trieste, da un esperto designato  dalla  Federazione  delle
          associazioni degli esuli  dell'Istria,  di  Fiume  e  della
          Dalmazia,  nonche'  da   un   funzionario   del   Ministero
          dell'interno. La partecipazione ai lavori della commissione
          avviene a  titolo  gratuito.  La  commissione  esclude  dal
          riconoscimento i congiunti delle vittime  perite  ai  sensi
          dell'art. 3 per le quali sia accertato,  con  sentenza,  il
          compimento di delitti efferati contro la persona. 
              2.  La  commissione,  nell'esame  delle  domande,  puo'
          avvalersi  delle  testimonianze,  scritte  e   orali,   dei
          superstiti e dell'opera e del parere consultivo di  esperti
          e studiosi, anche segnalati dalle associazioni degli  esuli
          istriani, giuliani e dalmati, o scelti anche tra autori  di
          pubblicazioni scientifiche sull'argomento.".