(( Art. 12 ter Proroga di termini in materia di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri 1. All'art. 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «venti». 2. Le domande di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge 30 marzo 2004, n. 92, corredate della relativa documentazione, sono inviate alla Commissione di cui all'art. 5 della medesima legge n. 92 del 2004. 3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
Riferimenti normativi Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 della legge 30 marzo 2004, n. 92 (Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati), con le modifiche apportate dalla presente legge: "Art. 4. 1. Le domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la descrizione del fatto, della localita', della data in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando ogni documento possibile, eventuali testimonianze, nonche' riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti. 2. Le domande devono essere presentate entro il termine di venti anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo il completamento dei lavori della commissione di cui all'art. 5, tutta la documentazione raccolta viene devoluta all'Archivio centrale dello Stato." "Art. 5. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita una commissione di dieci membri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da persona da lui delegata, e composta dai capi servizio degli uffici storici degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri, da due rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti delle foibe, da un esperto designato dall'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste, da un esperto designato dalla Federazione delle associazioni degli esuli dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, nonche' da un funzionario del Ministero dell'interno. La partecipazione ai lavori della commissione avviene a titolo gratuito. La commissione esclude dal riconoscimento i congiunti delle vittime perite ai sensi dell'art. 3 per le quali sia accertato, con sentenza, il compimento di delitti efferati contro la persona. 2. La commissione, nell'esame delle domande, puo' avvalersi delle testimonianze, scritte e orali, dei superstiti e dell'opera e del parere consultivo di esperti e studiosi, anche segnalati dalle associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati, o scelti anche tra autori di pubblicazioni scientifiche sull'argomento.".