(( Art. 12 quater Proroga della durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti 1. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di cui all'art. 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e dei Consigli regionali di cui all'art. 3 della medesima legge n. 69 del 1963 rimangono in carica sino al 31 dicembre 2016. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo degli articoli 3 e 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista): "Art. 3. Composizione dei Consigli regionali o interregionali. I Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianita' di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti." "Art. 17. Durata in carica del Consiglio nazionale. Sostituzioni. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica tre anni, e possono essere rieletti. Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma dell'art. 7.".