Art. 2 Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa 1. All'art. 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «dal 1º gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º luglio 2016». 2. (( All'art. 13 delle norme di attuazione di cui all'allegato 2 )) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e fino alla data del 30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalita' attuative della sperimentazione e' demandata agli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto.». (( 2-bis. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, e' prorogato al 31 dicembre 2018. Per l'effetto, il termine indicato dal citato art. 10, comma 13, del decreto legislativo n. 14 del 2014 risulta prorogato al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della proroga indicata al periodo precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2-ter. All'art. 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «quattro». ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 38 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), come modificato dalla presente legge: "Art. 38. (Processo amministrativo digitale) 1. (Omissis). 1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2016, il comma 2-bis dell'art. 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' sostituito dal seguente: "2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"." Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), come modificato dalla presente legge: "Art. 13. Competenza territoriale inderogabile 1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni e' inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale e' comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede. 1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e fino alla data del 30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalita' attuative della sperimentazione e' demandata agli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto. 2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti e' inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale e' situata la sede di servizio. 3. Negli altri casi e' inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto. 4. La competenza di cui al presente articolo e all'art. 14 e' inderogabile anche in ordine alle misure cautelari. 4-bis. La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a se' anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.". Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari): "Art. 10. Temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari 1. Fino al 31 dicembre 2016, nel circondario del tribunale di Napoli e' ripristinata la sezione distaccata di Ischia, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana. 2. Fino al 31 dicembre 2016, nel circondario del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e' ripristinata la sezione distaccata di Lipari, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina Salina. 3. Fino al 31 dicembre 2016, nel circondario del tribunale di Livorno e' ripristinata la sezione distaccata di Portoferraio, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba. 4. Con decreto del Ministro della giustizia, avente natura non regolamentare, e' fissata la data di inizio del funzionamento delle sezioni distaccate di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. Nelle sezioni distaccate di cui al presente articolo sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale e' determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime. 6. Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale sede sono altresi' svolte, in via esclusiva, le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare. 7. In deroga a quanto previsto dal comma 6, con decreto del Ministro della giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, puo' disporsi che nelle sezioni distaccate siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. 8. In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, puo' disporre che una o piu' udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute nella sezione distaccata, o che una o piu' udienze relative a procedimenti da trattare nella sezione distaccata siano tenute nella sede principale. 9. Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell'ordine degli avvocati, il provvedimento puo' essere adottato anche in relazione a gruppi di procedimenti individuati secondo criteri oggettivi. 10. I magistrati assegnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo criteri determinati con la procedura tabellare prevista dall' articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 11. Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti di presidente di sezione. 12. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo delle sezioni distaccate di cui al presente articolo, si provvede, nei limiti della dotazione organica, mediante assegnazione del personale gia' in servizio presso le rispettive sedi principali alla data di cui al comma 4; quanto agli eventuali esuberi o carenze di organico, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. 13. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia e opera la tabella A del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituita dalla tabella di cui all' allegato II del presente decreto.". Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), come modificato dalla presente legge: "Art. 22. Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori 1. - 3. (Omissis). 4. Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (Omissis).".