Art. 2 
 
 
                    Proroga di termini in materia 
                     di giustizia amministrativa 
 
  1. All'art. 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114, le parole: «dal 1º gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«dal 1º luglio 2016». 
  2. (( All'art. 13 delle norme di attuazione di cui  all'allegato  2
)) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma  1  e'
aggiunto il seguente: «1-bis. In attuazione del criterio di  graduale
introduzione del processo  telematico,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e fino alla data  del
30  giugno  2016  si  procede  alla   sperimentazione   delle   nuove
disposizioni  presso  i  Tribunali  amministrativi  regionali  ed  il
Consiglio  di  Stato.  L'individuazione  delle   concrete   modalita'
attuative  della  sperimentazione  e'  demandata  agli  Organi  della
Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto
decreto.». 
  (( 2-bis. Fatte salve  le  disposizioni  di  cui  all'art.  10  del
decreto legislativo 19 febbraio  2014,  n.  14,  il  termine  per  la
cessazione  del  temporaneo  ripristino  delle   sezioni   distaccate
insulari   di   Ischia,    Lipari    e    Portoferraio,    ricadenti,
rispettivamente, nei circondari dei tribunali di  Napoli,  Barcellona
Pozzo di Gotto e Livorno, e'  prorogato  al  31  dicembre  2018.  Per
l'effetto, il termine indicato dal citato  art.  10,  comma  13,  del
decreto legislativo n. 14 del 2014 risulta prorogato  al  1°  gennaio
dell'anno successivo a  quello  della  proroga  indicata  al  periodo
precedente. Dall'attuazione del presente comma  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2-ter. All'art. 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n.  247,
la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «quattro». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 1-bis  dell'art.  38  del
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per  la
          semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e  per
          l'efficienza  degli  uffici  giudiziari),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 38. (Processo amministrativo digitale) 
              1. (Omissis). 
              1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2016, il  comma  2-bis
          dell'art. 136 del codice del  processo  amministrativo,  di
          cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
          104, e' sostituito dal seguente: 
              "2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti  del  giudice,
          dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e
          delle  parti  sono   sottoscritti   con   firma   digitale.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"." 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   13   del   decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art.  44
          della legge 18  giugno  2009,  n.  69,  recante  delega  al
          governo per il riordino del processo amministrativo),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 13. Competenza territoriale inderogabile 
              1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti,  atti,
          accordi o comportamenti  di  pubbliche  amministrazioni  e'
          inderogabilmente  competente  il  tribunale  amministrativo
          regionale nella cui circoscrizione territoriale esse  hanno
          sede. Il tribunale  amministrativo  regionale  e'  comunque
          inderogabilmente competente sulle controversie  riguardanti
          provvedimenti, atti, accordi o comportamenti  di  pubbliche
          amministrazioni  i  cui  effetti  diretti   sono   limitati
          all'ambito territoriale della regione in cui  il  tribunale
          ha sede. 
              1-bis.  In  attuazione   del   criterio   di   graduale
          introduzione del processo  telematico,  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del decreto di cui al comma  1  e
          fino  alla  data  del  30  giugno  2016  si  procede   alla
          sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali
          amministrativi  regionali  ed  il   Consiglio   di   Stato.
          L'individuazione delle concrete modalita'  attuative  della
          sperimentazione e' demandata agli  Organi  della  Giustizia
          Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto
          decreto. 
              2. Per le controversie riguardanti pubblici  dipendenti
          e'  inderogabilmente  competente  il  tribunale  nella  cui
          circoscrizione territoriale e' situata la sede di servizio. 
              3. Negli altri casi e' inderogabilmente competente, per
          gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del
          Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a
          carattere  ultra  regionale,  il  tribunale  amministrativo
          regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto. 
              4. La competenza di cui al presente articolo e all'art.
          14 e' inderogabile anche in ordine alle misure cautelari. 
              4-bis.   La   competenza   territoriale   relativa   al
          provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere  attrae
          a se' anche quella relativa  agli  atti  presupposti  dallo
          stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi
          o generali, per  la  cui  impugnazione  restano  fermi  gli
          ordinari criteri di attribuzione della competenza.". 
              Si riporta il testo vigente dell'art.  10  del  decreto
          legislativo  19  febbraio   2014,   n.   14   (Disposizioni
          integrative,   correttive   e   di   coordinamento    delle
          disposizioni di cui  ai  decreti  legislativi  7  settembre
          2012,  n.  155,  e  7  settembre  2012,  n.  156,  tese  ad
          assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari): 
              "Art. 10. Temporaneo ripristino di  sezioni  distaccate
          insulari 
              1. Fino  al  31  dicembre  2016,  nel  circondario  del
          tribunale di Napoli e' ripristinata la  sezione  distaccata
          di Ischia, avente giurisdizione sul territorio  dei  comuni
          di Barano  d'Ischia,  Casamicciola  Terme,  Forio,  Ischia,
          Lacco Ameno, Serrara Fontana. 
              2. Fino  al  31  dicembre  2016,  nel  circondario  del
          tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e'  ripristinata  la
          sezione distaccata  di  Lipari,  avente  giurisdizione  sul
          territorio dei comuni di Leni, Lipari, Malfa, Santa  Marina
          Salina. 
              3. Fino  al  31  dicembre  2016,  nel  circondario  del
          tribunale di Livorno e' ripristinata la sezione  distaccata
          di Portoferraio, avente giurisdizione  sul  territorio  dei
          comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri,  Marciana,  Marciana
          Marina,  Porto  Azzurro,  Portoferraio,  Rio  Marina,   Rio
          nell'Elba. 
              4. Con decreto del  Ministro  della  giustizia,  avente
          natura non regolamentare, e' fissata la data di inizio  del
          funzionamento delle sezioni distaccate di cui ai commi 1, 2
          e 3. 
              5. Nelle sezioni distaccate di cui al presente articolo
          sono trattati gli affari  civili  e  penali  sui  quali  il
          tribunale giudica in composizione  monocratica,  quando  il
          luogo in ragione del quale e' determinata la competenza per
          territorio  rientra  nella  circoscrizione  delle   sezioni
          medesime. 
              6. Le controversie in materia di lavoro e di previdenza
          e  assistenza  obbligatorie  sono  trattate  esclusivamente
          nella sede principale del  tribunale.  In  tale  sede  sono
          altresi' svolte, in via esclusiva, le funzioni del  giudice
          per le indagini  preliminari  e  del  giudice  dell'udienza
          preliminare. 
              7. In deroga a quanto previsto dal comma 6, con decreto
          del  Ministro   della   giustizia   in   conformita'   alla
          deliberazione del Consiglio  superiore  della  magistratura
          assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito
          il consiglio dell'ordine degli avvocati, puo' disporsi  che
          nelle sezioni distaccate  siano  trattate  anche  le  cause
          concernenti  controversie  di  lavoro  e  di  previdenza  e
          assistenza obbligatorie. 
              8.  In  considerazione  di  particolari  esigenze,   il
          presidente del tribunale, sentite le parti,  puo'  disporre
          che una o piu' udienze relative  a  procedimenti  civili  o
          penali da trattare  nella  sede  principale  del  tribunale
          siano tenute nella sezione distaccata, o  che  una  o  piu'
          udienze relative a procedimenti da trattare  nella  sezione
          distaccata siano tenute nella sede principale. 
              9. Sentiti il consiglio  giudiziario  ed  il  consiglio
          dell'ordine degli avvocati, il  provvedimento  puo'  essere
          adottato  anche  in  relazione  a  gruppi  di  procedimenti
          individuati secondo criteri oggettivi. 
              10. I magistrati assegnati alle sezioni distaccate  del
          tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche  presso
          la sede principale,  secondo  criteri  determinati  con  la
          procedura tabellare prevista dall' articolo 7-bis del regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 
              11. Nelle sezioni distaccate non sono  istituiti  posti
          di presidente di sezione. 
              12.  Alla   copertura   dell'organico   del   personale
          amministrativo delle sezioni distaccate di cui al  presente
          articolo, si provvede, nei limiti della dotazione organica,
          mediante assegnazione del personale gia' in servizio presso
          le rispettive sedi principali alla data di cui al comma  4;
          quanto agli eventuali esuberi o  carenze  di  organico,  si
          provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. 
              13. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le disposizioni del
          presente articolo cessano di avere  efficacia  e  opera  la
          tabella A  del  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,
          sostituita dalla  tabella  di  cui  all'  allegato  II  del
          presente decreto.". 
              Si riporta il testo del  comma  4  dell'art.  22  della
          legge  31  dicembre  2012,   n.   247   (Nuova   disciplina
          dell'ordinamento   della   professione    forense),    come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 22. Albo speciale per il patrocinio davanti  alle
          giurisdizioni superiori 
              1. - 3. (Omissis). 
              4. Possono altresi' chiedere  l'iscrizione  coloro  che
          maturino i requisiti secondo la previgente normativa  entro
          quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente
          legge. 
              (Omissis).".