(( Art. 2 bis 
 
 
        Proroga di termini in materia di giustizia ordinaria 
 
  1. E' prorogato sino al 31 dicembre 2016 il  termine  assegnato  al
responsabile per i sistemi informativi  automatizzati  del  Ministero
della giustizia per  l'adozione  delle  specifiche  tecniche  di  cui
all'art. 161-quater, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni
per l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e  disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. 
  2. E' prorogato fino al 31 dicembre 2016 il  termine  assegnato  al
responsabile per i sistemi informativi  automatizzati  del  Ministero
della giustizia per  l'adozione  delle  specifiche  tecniche  di  cui
all'art. 16-novies, comma 5, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del primo  comma  dell'art.
          161-quater del regio decreto  18  dicembre  1941,  n.  1368
          (Disposizioni per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
          civile e disposizioni transitorie), pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 24 dicembre 1941, n. 302, S.O. : 
              "Art.  161-quater.  Modalita'  di   pubblicazione   sul
          portale delle vendite pubbliche. 
              La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e'
          effettuata  a  cura  del  professionista  delegato  per  le
          operazioni di vendita o del commissionario o, in  mancanza,
          del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito
          di titolo  esecutivo  ed  in  conformita'  alle  specifiche
          tecniche,  che  possono  determinare  anche  i  dati  e   i
          documenti  da  inserire.  Le   specifiche   tecniche   sono
          stabilite  dal  responsabile  per  i  sistemi   informativi
          automatizzati del Ministero della giustizia entro sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
          e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel  portale
          delle vendite pubbliche.  Quando  la  pubblicita'  riguarda
          beni immobili o beni mobili  registrati,  la  pubblicazione
          non  puo'  essere  effettuata  in  mancanza   della   prova
          dell'avvenuto   pagamento    del    contributo    per    la
          pubblicazione, previsto dall'art. 18-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il  testo  vigente  del  comma  5  dell'art.
          16-novies  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita  del
          Paese): 
              "Art. 16-novies. Modalita' informatiche per le  domande
          di iscrizione e per  la  tenuta  dell'albo  dei  consulenti
          tecnici,  dell'albo  dei  periti   presso   il   tribunale,
          dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la
          vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti
          disponibili a provvedere alle operazioni di vendita 
              1. - 4. (Omissis). 
              5. La presentazione delle domande  e  la  tenuta  degli
          albi ed elenchi di cui al presente articolo sono effettuate
          in  conformita'  alle  specifiche  tecniche  stabilite  dal
          responsabile per i sistemi  informativi  automatizzati  del
          Ministero della giustizia, nel  rispetto  della  disciplina
          prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. Le specifiche tecniche sono pubblicate  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  sul  sito
          internet del Ministero della giustizia. 
              (Omissis).".