(( Art. 2 ter 
 
 
               Ridefinizione dell'assetto territoriale 
                  degli uffici dei giudici di pace 
 
  1. All'art. 2, comma 1-bis, quarto periodo,  del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, le parole: «Entro il  28  febbraio  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio 2016». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  1-bis  dell'art.  2  del
          decreto-legge 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 (Proroga
          di termini  previsti  da  disposizioni  legislative),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2. Proroga di termini  in  materia  di  giustizia
          amministrativa 
              1. (Omissis). 
              1-bis. Il termine di  cui  all'art.  3,  comma  2,  del
          decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e'  differito
          al 30 luglio 2015. Entro  tale  termine,  gli  enti  locali
          interessati, anche  consorziati  tra  loro,  le  unioni  di
          comuni nonche' le comunita' montane possono  richiedere  il
          ripristino degli uffici  del  giudice  di  pace  soppressi,
          indicati nella vigente tabella A allegata al citato decreto
          legislativo n. 156 del 2012, con competenza sui  rispettivi
          territori, anche tramite eventuale accorpamento,  facendosi
          integralmente carico delle  spese  di  funzionamento  e  di
          erogazione del  servizio  della  giustizia  nelle  relative
          sedi,   ivi   compreso   il   fabbisogno    di    personale
          amministrativo che sara' messo a  disposizione  dagli  enti
          medesimi.  Al  ripristino  puo'  procedersi  anche   previo
          accorpamento   di   territori   limitrofi   compresi    nel
          circondario di un unico tribunale. Entro il 31 maggio  2018
          il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza  delle
          richieste e degli impegni pervenuti ai criteri  di  cui  al
          presente comma, apporta con proprio decreto le  conseguenti
          modifiche alle tabelle di cui  agli  articoli  1  e  2  del
          citato decreto legislativo n. 156 del 2012. Con uno o  piu'
          decreti del Ministro della giustizia, sentito il  Consiglio
          superiore della magistratura,  da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di pubblicazione del decreto  di  cui  al
          quarto periodo nella Gazzetta Ufficiale,  sono  determinate
          le piante organiche del personale di magistratura  onoraria
          degli uffici  del  giudice  di  pace  ripristinati  e  sono
          altresi' apportate le  necessarie  variazioni  alle  piante
          organiche degli  altri  uffici  del  giudice  di  pace.  Il
          Consiglio superiore della magistratura definisce, entro tre
          mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui  al
          periodo  precedente,  la  procedura  di  trasferimento  dei
          magistrati onorari destinati agli  uffici  del  giudice  di
          pace ripristinati. Si applicano i commi 4 e 5  dell'art.  3
          del  citato  decreto  legislativo  n.  156  del   2012,   e
          successive modificazioni. All'attuazione del presente comma
          si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.".