(( Art. 2 quater Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1. All'art. 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2016». Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 38 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 2. Per i contratti di solidarieta', di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale e' aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 3. Al comma 284 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, dopo le parole: «forme sostitutive» sono inserite le seguenti: «ed esclusive» e, all'ottavo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni». ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 34 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) come modificato dalla presente legge: "Art. 2. Ammortizzatori sociali 1. - 33. (Omissis). 34. Per il periodo 2013-2016, il contributo di cui al comma 31 non e' dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuita' occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attivita' e chiusura del cantiere. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12 milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (Omissis).". Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale): "Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione; b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilita'; b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Omissis).". Il testo del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 ottobre 1984, n. 299. Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2015, n. 221, S.O. Si riporta il testo del comma 284 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016), come modificato dalla presente legge: "284. I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all'art. 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, possono, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, d'intesa con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio di cui al presente comma e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non e' assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa e' riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Si applica l'art. 41, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il beneficio di cui al presente comma e' riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018. La facolta' di cui al presente comma e' concessa, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro. Il datore di lavoro con riferimento al lavoratore che intende, di intesa con lo stesso datore di lavoro, accedere alla facolta' di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al presente comma deve dare comunicazione all'INPS e alla Direzione territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa cessazione secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al successivo periodo. Il beneficio di cui al presente comma e' riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, nei limiti delle risorse di cui al quinto periodo del presente comma e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio di cui al presente comma comunicate dalle imprese. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche in via prospettica, l'INPS non prendera' in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso al beneficio in esame. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti ai sensi del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, la quota residua delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, relative ai datori di lavoro non aderenti ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, dedotte quelle utilizzate per la copertura degli oneri della presente disposizione, e' versata prioritariamente al Fondo di rotazione di cui all'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino alla concorrenza di un importo pari al 50 per cento della somma complessiva.".