(( Art. 2 quater 
 
 
             Proroga di termini in materie di competenza 
         del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
 
  1. All'art. 2, comma 34, della legge 28  giugno  2012,  n.  92,  le
parole: «Per il periodo 2013-2015» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Per  il  periodo  2013-2016».  Alle  minori  entrate  derivanti  dal
presente comma, pari a 38 milioni di euro, si provvede a  valere  sul
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  2.  Per  i  contratti  di  solidarieta',  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n.  863,  e  successive  modificazioni,
stipulati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione
salariale siano state presentate entro la  stessa  data,  l'ammontare
del trattamento di integrazione salariale e' aumentato, per  il  solo
anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10
per cento della retribuzione  persa  a  seguito  della  riduzione  di
orario, fino a concorrenza dell'importo  massimo  complessivo  di  50
milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'art.  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  3. Al comma 284 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,
al primo periodo, dopo le parole: «forme sostitutive»  sono  inserite
le  seguenti:  «ed  esclusive»  e,  all'ottavo  periodo,  le  parole:
«sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti:  «novanta  giorni».
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del  comma  34  dell'art.  2  della
          legge 28 giugno 2012, n. 92  (Disposizioni  in  materia  di
          riforma del  mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
          crescita) come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2. Ammortizzatori sociali 
              1. - 33. (Omissis). 
              34. Per il periodo 2013-2016, il contributo di  cui  al
          comma 31 non e' dovuto nei seguenti casi: a)  licenziamenti
          effettuati in conseguenza di cambi  di  appalto,  ai  quali
          siano succedute assunzioni presso altri datori  di  lavoro,
          in attuazione  di  clausole  sociali  che  garantiscano  la
          continuita' occupazionale prevista dai contratti collettivi
          nazionali  di   lavoro   stipulati   dalle   organizzazioni
          sindacali  dei  lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale;
          b)   interruzione   di   rapporto   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato, nel settore  delle  costruzioni  edili,  per
          completamento delle attivita' e chiusura del cantiere. Alle
          minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12
          milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per
          ciascuno degli anni  2014  e  2015,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 24, comma 27,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'art.  18
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale): 
              "Art.  18.   Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali 
              1. In considerazione della eccezionale crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n.  133,  il  CIPE,  su  proposta  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  nonche'  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  per  quanto
          attiene alla lettera b),  in  coerenza  con  gli  indirizzi
          assunti in sede europea, entro  30  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, assegna  una  quota
          delle  risorse  nazionali  disponibili   del   Fondo   aree
          sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.  6-quinquies
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'; 
              b-bis) al Fondo strategico  per  il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri. 
              (Omissis).". 
              Il testo del decreto-legge 30  ottobre  1984,  n.  726,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          1984, n. 863, e successive modificazioni (Misure urgenti  a
          sostegno e ad incremento  dei  livelli  occupazionali),  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 30 ottobre 1984, n. 299. 
              Il  decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148
          (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
          ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,
          in attuazione della legge 10 dicembre  2014,  n.  183),  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2015, n. 221, S.O. 
              Si riporta il testo del comma  284  dell'art.  1  della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2016), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "284.  I  lavoratori  dipendenti  del  settore  privato
          iscritti all'assicurazione  generale  obbligatoria  e  alle
          forme sostitutive ed esclusive della medesima con contratto
          di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano  entro
          il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico
          di  vecchiaia,  di  cui   all'art.   24,   comma   6,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  e
          successive modificazioni, possono, a  condizione  di  avere
          maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto
          al  predetto  trattamento   pensionistico   di   vecchiaia,
          d'intesa con il  datore  di  lavoro,  per  un  periodo  non
          superiore al periodo intercorrente tra la data  di  accesso
          al beneficio  di  cui  al  presente  comma  e  la  data  di
          maturazione del requisito anagrafico  previsto  dal  citato
          articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del
          2011, ridurre l'orario del rapporto  di  lavoro  in  misura
          compresa tra il 40 per cento e il 60 per  cento,  ottenendo
          mensilmente dal datore di lavoro una  somma  corrispondente
          alla contribuzione previdenziale  a  fini  pensionistici  a
          carico del  datore  di  lavoro  relativa  alla  prestazione
          lavorativa non effettuata. Tale importo non  concorre  alla
          formazione del  reddito  da  lavoro  dipendente  e  non  e'
          assoggettato a contribuzione previdenziale. Per  i  periodi
          di riduzione della prestazione lavorativa  e'  riconosciuta
          la contribuzione figurativa commisurata  alla  retribuzione
          corrispondente alla prestazione lavorativa non  effettuata.
          Si applica l'art. 41, comma 6, del decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 148. Il beneficio  di  cui  al  presente
          comma e' riconosciuto nel limite massimo di 60  milioni  di
          euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e
          60 milioni di euro per l'anno 2018. La facolta' di  cui  al
          presente comma e' concessa, a domanda e  nei  limiti  delle
          risorse di cui al precedente periodo, previa autorizzazione
          della Direzione  territoriale  del  lavoro.  Il  datore  di
          lavoro con riferimento al lavoratore che intende, di intesa
          con lo stesso datore di lavoro, accedere alla  facolta'  di
          ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al presente comma
          deve  dare  comunicazione   all'INPS   e   alla   Direzione
          territoriale del lavoro della stipulazione del contratto  e
          della relativa cessazione secondo  le  modalita'  stabilite
          dal decreto di cui al successivo periodo. Il  beneficio  di
          cui al presente comma e' riconosciuto dall'INPS, qualora ne
          ricorrano i necessari presupposti e requisiti,  nei  limiti
          delle risorse di cui al quinto periodo del presente comma e
          secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  delle
          domande di accesso al beneficio di cui  al  presente  comma
          comunicate dalle imprese. Qualora dal predetto monitoraggio
          risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche in
          via prospettica, l'INPS non prendera'  in  esame  ulteriori
          domande finalizzate all'accesso al beneficio in  esame.  Ai
          maggiori oneri derivanti dal  presente  comma,  pari  a  60
          milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di euro  per
          l'anno 2017 e a 60 milioni di  euro  per  l'anno  2018,  si
          provvede mediante il  versamento  in  entrata  al  bilancio
          dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto
          dall'art. 5 del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.
          150, di una quota pari a 60  milioni  di  euro  per  l'anno
          2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60  milioni
          di  euro  per   l'anno   2018   delle   entrate   derivanti
          dall'aumento contributivo di cui all'art. 25 della legge 21
          dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate
          al finanziamento dei  fondi  paritetici  interprofessionali
          nazionali per la formazione continua di  cui  all'art.  118
          della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e   successive
          modificazioni. Le somme  versate  in  entrata  al  bilancio
          dello Stato ai sensi del periodo precedente sono trasferite
          all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti ai  sensi
          del presente comma. In deroga a quanto  disposto  dall'art.
          5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.
          150, la quota residua delle entrate derivanti  dall'aumento
          contributivo di cui all'art. 25  della  legge  21  dicembre
          1978, n. 845, relative ai datori di lavoro non aderenti  ai
          fondi  paritetici  interprofessionali  nazionali   per   la
          formazione  continua,  dedotte  quelle  utilizzate  per  la
          copertura  degli  oneri  della  presente  disposizione,  e'
          versata prioritariamente  al  Fondo  di  rotazione  di  cui
          all'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1993, n. 236, fino alla concorrenza di un importo  pari  al
          50 per cento della somma complessiva.".