Art. 3 
 
 
             Proroga di termini in materie di competenza 
               del Ministero dello sviluppo economico 
 
  1. All'art. 43, comma 12, del (( testo unico dei servizi  di  media
audiovisivi e radiofonici, di cui al )) decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, le parole: «31 dicembre  2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2016». 
  2. All'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.  3,  convertito
con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n.  41,  dopo  il  comma
3-bis e' (( aggiunto )) il seguente: 
  «3-ter. Per esigenze di sicurezza nelle isole maggiori, il servizio
di cui al comma 1 e' prorogato, relativamente alle utenze elettriche,
fino al 31 dicembre 2017. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
e il sistema idrico provvede: 
    a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio,
per quantita' massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e
con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua  del  servizio
stesso pari a 170.000 euro/MW.; 
    (( b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2016,  in  tutto
il territorio nazionale, la  struttura  delle  componenti  tariffarie
relative agli  oneri  generali  di  sistema  elettrico  applicate  ai
clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici  ai
criteri  che  governano  la  tariffa  di  rete  per  i   servizi   di
trasmissione, distribuzione e misura in vigore  alla  medesima  data,
tenendo  comunque  conto  dei  diversi  livelli  di  tensione  e  dei
parametri di connessione, oltre che  della  diversa  natura  e  delle
peculiarita' degli oneri rispetto alla tariffa, nonche' ad applicare,
con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al  sostegno
delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema
elettrico di cui all'art. 39, comma 3, del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134. 
  2-bis. I termini di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i
rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre  2011,
n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di  cui
all'allegato  1  annesso  allo  stesso  regolamento,  sono  prorogati
rispettivamente  di  dodici   mesi   per   gli   ambiti   del   primo
raggruppamento, di  quattordici  mesi  per  gli  ambiti  del  secondo
raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del  terzo,  quarto  e
quinto raggruppamento, di nove  mesi  per  gli  ambiti  del  sesto  e
settimo raggruppamento e di cinque mesi per  gli  ambiti  dell'ottavo
raggruppamento, in  aggiunta  alle  proroghe  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  2-ter.  All'art.  4  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, il secondo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:
«Scaduti tali termini,  la  Regione  competente  sull'ambito  assegna
ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la  procedura
di gara attraverso la nomina di un  commissario  ad  acta,  ai  sensi
dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo  23  maggio  2000,  n.
164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale  termine  senza  che  la
Regione competente abbia proceduto alla  nomina  del  commissario  ad
acta, il Ministero dello  sviluppo  economico,  sentita  la  Regione,
interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta.
L'importo  eventualmente  anticipato  dai  gestori  uscenti  per   la
copertura degli oneri di gara, di cui all'art.  1,  comma  16-quater,
del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,  e'  trasferito
dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese  dalla
sua   nomina,   al   netto   dell'importo   relativo   agli   esborsi
precedentemente effettuati  per  la  preparazione  dei  documenti  di
gara.»; 
    b) i commi 4 e 5 sono abrogati. 
  2-quater. All'art. 15, comma 2, del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, le parole: «31  dicembre  2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2016». 
  2-quinquies. All'art. 1, comma 194, della legge 23  dicembre  2014,
n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: «nell'anno 2014» sono inserite le seguenti: «e
le riduzioni effettuate nell'anno 2015»; 
    b) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,  da  erogare
secondo i criteri e le  procedure  del  Fondo  per  il  pluralismo  e
l'innovazione  dell'informazione,  di  cui  all'art.  1,  comma  160,
lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  del  comma  12  dell'art.  43  del
          decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei
          servizi  di  media   audiovisivi   e   radiofonici),   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 43. Posizioni  dominanti  nel  sistema  integrato
          delle comunicazioni 
              1. - 11. (Omissis). 
              12. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva in
          ambito nazionale su qualunque piattaforma che,  sulla  base
          dell'ultimo  provvedimento  di   valutazione   del   valore
          economico  del  sistema   integrato   delle   comunicazioni
          adottato dall'Autorita' ai  sensi  del  presente  articolo,
          hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di  detto
          valore economico e i  soggetti  di  cui  al  comma  11  non
          possono,   prima   del   31   dicembre   2016,    acquisire
          partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o
          partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici  di
          giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici
          di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in  modalita'
          elettronica. Il  divieto  si  applica  anche  alle  imprese
          controllate, controllanti o collegate  ai  sensi  dell'art.
          2359 del codice civile. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 1  del  decreto-legge  25
          gennaio 2010, n.  3,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 22 marzo 2010, n. 41 (Misure urgenti per garantire la
          sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica  nelle
          isole maggiori), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. Garanzia di sicurezza  del  sistema  elettrico
          nazionale nelle isole maggiori 
              1. E' istituito per il triennio 2010, 2011 e  2012,  un
          nuovo servizio per la sicurezza,  esclusivamente  reso  sul
          territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la
          massima disponibilita',  affidabilita'  e  continuita',  la
          possibilita' di ridurre la domanda elettrica  nelle  citate
          isole, in  ottemperanza  alle  istruzioni  impartite  dalla
          societa' Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione
          del sistema elettrico nazionale. 
              2. L'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  con
          propri provvedimenti, sentito il Ministero  dello  sviluppo
          economico che agisce in forza  delle  attribuzioni  di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
          n. 79, definisce le condizioni del servizio di cui al comma
          1 sulla base dei seguenti principi e criteri: 
              a) i soggetti che prestano il servizio sono  i  clienti
          finali, con potenza disponibile alla  riduzione  istantanea
          non inferiore ad una soglia standard per  sito  di  consumo
          che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico
          con parametri minimi  di  disponibilita',  affidabilita'  e
          continuita'  comunicati  da  Terna;  tali   soggetti   sono
          selezionati tramite procedura concorrenziale; 
              b) i clienti finali selezionati  non  possono  recedere
          dall'obbligo di fornire il servizio  per  l'intero  periodo
          triennale,   pena   la   corresponsione   di   una   penale
          proporzionata  alla   durata   del   periodo   di   mancato
          adempimento dell'obbligo qualora l'inadempimento intervenga
          nei primi 15 mesi di prestazione del  servizio  e  comunque
          non superiore all'intero corrispettivo annuale di cui  alla
          lettera c); 
              c) il prezzo del nuovo servizio  non  e'  superiore  al
          doppio del prezzo di cui alla deliberazione della  medesima
          Autorita' 15 dicembre 2006,  n.  289/06,  previsto  per  il
          servizio di interrompibilita' istantanea; 
              d) le quantita'  massime  richieste  tramite  procedura
          concorrenziale  sono  rispettivamente  pari  a  500  MW  in
          Sicilia e 500 MW in Sardegna. 
              3. In ogni sito di  consumo,  il  servizio  di  cui  al
          presente articolo puo' essere prestato unicamente per quote
          di potenza non impegnate: 
              a) in qualsiasi altro servizio  remunerato  volto  alla
          sicurezza del sistema elettrico; 
              b) in ogni altra prestazione che ne  possa  impedire  o
          limitare il pieno adempimento. 
              3-bis. I soggetti che prestano il servizio  di  cui  al
          presente articolo non possono altresi'  avvalersi,  per  le
          medesime quote di potenza, delle misure di cui all'art. 32,
          comma 6, della legge 23 luglio 2009, n.  99,  limitatamente
          al periodo in cui gli  stessi  si  avvalgono  delle  misure
          previste  dal  presente  articolo  e  ferma   restando   la
          titolarita', ai sensi della  medesima  disposizione,  delle
          eventuali   assegnazioni   ottenute    o    successivamente
          incrementate, anche ai  sensi  dell'art.  2,  del  presente
          decreto. 
              3-ter. Per esigenze di sicurezza nelle isole  maggiori,
          il servizio di cui al comma 1 e'  prorogato,  relativamente
          alle  utenze  elettriche,  fino  al   31   dicembre   2017.
          L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema
          idrico provvede: 
              a) ad aggiornare le  condizioni  del  servizio  per  il
          nuovo biennio, per quantita'  massime  pari  a  400  MW  in
          Sardegna e 200 MW in Sicilia e con  l'assegnazione  diretta
          di una valorizzazione annua  del  servizio  stesso  pari  a
          170.000 Euro/MW; 
              b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2016,  in
          tutto  il  territorio   nazionale,   la   struttura   delle
          componenti  tariffarie  relative  agli  oneri  generali  di
          sistema  elettrico  applicate  ai   clienti   dei   servizi
          elettrici per usi diversi da quelli  domestici  ai  criteri
          che  governano  la  tariffa  di  rete  per  i  servizi   di
          trasmissione,  distribuzione  e  misura  in   vigore   alla
          medesima data, tenendo comunque conto dei  diversi  livelli
          di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della
          diversa natura e delle peculiarita'  degli  oneri  rispetto
          alla  tariffa,  nonche'  ad  applicare,  con  la   medesima
          decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno  delle
          energie rinnovabili, la  rideterminazione  degli  oneri  di
          sistema  elettrico  di  cui  all'art.  39,  comma  3,   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 3 del
          decreto del Ministro dello sviluppo economico  12  novembre
          2011, n. 226 (Regolamento per i criteri di gara  e  per  la
          valutazione dell'offerta  per  l'affidamento  del  servizio
          della  distribuzione  del  gas  naturale,   in   attuazione
          dell'art. 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          novembre 2007, n. 222): 
              "Art. 3. Intervento della Regione 
              1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, commi 2,  3,
          3-bis, 4 e 5 del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
          convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98,
          e dalle altre norme vigenti che espressamente  prorogano  i
          termini,  nel  primo  periodo  di  applicazione,   qualora,
          trascorsi 7 mesi dal termine fissato nell'allegato  1,  gli
          Enti locali concedenti non abbiano identificato la stazione
          appaltante, di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo,  o
          qualora,  nel  caso  di  presenza  nell'ambito  del  Comune
          capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi  o,  negli  altri
          casi, 18 mesi  dal  termine  fissato  nell'allegato  1,  la
          stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di  gara,
          la Regione con competenza sull'ambito,  previa  diffida  ai
          soggetti inadempienti contenente un  termine  perentorio  a
          provvedere, avvia la procedura di gara ai  sensi  dell'art.
          14, comma 7, del decreto legislativo  23  maggio  2000,  n.
          164. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'allegato 1 annesso  al
          citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226
          del 2011: 
              "Allegato 1 
              Data limite entro cui  la  Provincia,  in  assenza  del
          Comune capoluogo di provincia, convoca i Comuni dell'ambito
          per la scelta della stazione appaltante e da cui decorre il
          tempo per un eventuale  intervento  della  Regione  di  cui
          all'art. 3 del regolamento 
              6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento 
              Alessandria 1 - Nord 
              Alessandria 2 - Centro 
              Alessandria 3 - Sud - Ovest 
              Belluno 
              Bologna 1 - Citta' e Impianto di Bologna 
              Brescia 1 - Nord - Ovest 
              Lecco 1 - Nord 
              Livorno 
              Lodi 1 - Nord 
              Macerata 2 - Nord - Est 
              Massa - Carrara 
              Milano 1 - Citta' e Impianto di Milano 
              Monza e Brianza 1 - Est 
              Padova 2 - Euganei e Ovest 
              Parma 
              Pavia 1 - Lomellina Ovest 
              Pavia 4 - Oltrepo' Pavese 
              Perugia 2 - Sud e Est 
              Pesaro e Urbino 
              Reggio nell'Emilia 
              Roma 1 - Citta' e Impianto di Roma 
              Torino 1 - Citta' di Torino 
              Torino 2 - Impianto di Torino 
              Trento 2 - Nord e Est 
              Trento 3 - Sud - Ovest 
              12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento 
              Alessandria 4 - Sud - Est 
              Ascoli Piceno 
              Biella 
              Bologna 2 - Provincia 
              Como 1- Triangolo Lariano e Brianza Comasca 
              Como 3 - Impianto di Cernobbio e Nord - Sondrio 
              Cremona 2 - Centro 
              Gorizia 
              L'Aquila 3 - Est 
              Lodi 2 - Sud 
              Milano 3 - Provincia Sud 
              Milano 4 - Provincia Nord - Est 
              Modena 2 - Sud 
              Padova 1 - Citta' di Padova e Nord 
              Padova 3 - Bassa Padovana 
              Pavia 3 - Campagna Sottana e Lomellina Est 
              Prato 
              Siena 
              Torino 3 - Sud - Ovest 
              Torino 5 - Nord - Est 
              Trieste 
              Udine 1 - Nord 
              Verona 2 - Pianure Veronesi 
              Vicenza 1 - Citta' di Vicenza e Sud - Est 
              Vicenza 2 - Nord - Est 
              18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento 
              Ancona 
              Arezzo 
              Asti 
              Bergamo 1 - Nord - Ovest 
              Bergamo 6 - Sud - Est 
              Brescia 4 - Sud - Ovest 
              Como 2 - Como e Olgiatese 
              Cremona 3 - Sud 
              Fermo 
              L'Aquila 1 - Nord - Ovest 
              Lecco 2 - Sud 
              Lucca 
              Macerata 1 - Citta' di Macerata e Ovest 
              Modena 1 - Nord 
              Monza e Brianza 2 - Ovest 
              Pavia 2 - Citta' e Impianto di Pavia 
              Perugia 1 - Citta' di Perugia e Nord - Ovest 
              Rieti 
              Roma 2 - Litorale Nord 
              Rovigo 
              Trento 1 - Impianto di Trento 
              Varese 2 - Centro 
              Venezia 2 - Entroterra e Veneto Orientale 
              Vercelli 
              Viterbo 
              24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento 
              Bergamo 2 - Nord - Est 
              Bergamo 5 - Sud - Ovest 
              Caserta 1 - Sud - Est 
              Chieti 2 - Est e Sud 
              Cuneo 1 - Nord - Ovest 
              Cuneo 2 - Citta' di Cuneo e Sud 
              Cuneo 3 - Nord - Est 
              Ferrara 
              Firenze 1 - Citta' e Impianto di Firenze 
              Genova 2 - Provincia 
              Milano 2 - Provincia Nord - Ovest 
              Novara 1 - Nord 
              Novara 2 - Sud 
              Piacenza 1 - Ovest 
              Pordenone 
              Rimini 
              Roma 3 - Valle del Tevere e Tiburtino 
              Savona 1 - Sud - Ovest 
              Savona 2 - Nord - Est 
              Torino 4 - Nord - Ovest 
              Treviso 2 - Nord 
              Udine 2 - Citta' di Udine e Centro 
              Udine 3 - Sud 
              Venezia 1 - Laguna Veneta 
              Vicenza 4 - Valli dell'Agno e del Chiampo 
              30 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento 
              Bari 1 - Nord 
              Barletta - Andria - Trani 
              Bergamo 3 - Dintorni ad Ovest di Bergamo 
              Bergamo 4 - Bergamo e Dintorni ad Est 
              Brescia 3 - Citta' e Impianto di Brescia 
              Brescia 5 - Sud - Est 
              Campobasso 
              Catanzaro - Crotone 
              Chieti 1 - Nord - Ovest 
              Forli' - Cesena 
              Genova 1 - Citta' e Impianto di Genova 
              Imperia 
              La Spezia 
              Mantova 2 - Sud e Est 
              Napoli 1 - Citta' di Napoli e Impianto Costiero 
              Napoli 2 - Nord - Ovest 
              Pisa 
              Pistoia 
              Ravenna 
              Salerno 1 - Amalfitano e Nocerino Ovest 
              Salerno 2 - Salerno, Sele e Cilento 
              Torino 6 - Po Orientale 
              Valle d'Aosta 
              Varese 3 - Sud 
              Verona 1 - Citta' di Verona e Nord 
              36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento 
              Bari 2 - Sud 
              Brescia 2 - Nord - Est 
              Cosenza 1 - Ovest 
              Cremona 1 - Nord 
              Enna 
              Firenze 2 - Provincia 
              Foggia 2 - Sud 
              Frosinone 1 - Ovest 
              Frosinone 2 - Est 
              Grosseto 
              L'Aquila 2 - Sud - Ovest 
              Latina 
              Mantova 1 - Citta' di Mantova e Nord - Ovest 
              Matera 
              Napoli 3 - Nord - Est 
              Palermo 1 - Citta' di Palermo 
              Piacenza 2 - Est 
              Roma 4 - Litorale Sud e Castelli Romani 
              Roma 5 - Prenestino, Monte Lepini e Aniene 
              Teramo 
              Terni 
              Treviso 1 - Sud 
              Varese 1 - Nord 
              Verbano - Cusio - Ossola 
              Vicenza 3 - Valli Astico, Leogra e Timonchio 
              42 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento 
              Agrigento 
              Avellino 
              Benevento 
              Brindisi 
              Caltanisetta 
              Caserta 2 - Nord e Ovest 
              Catania 1 - Nord 
              Catania 2 - Sud 
              Cosenza 2 - Est 
              Foggia 1 - Nord 
              Isernia 
              Lecce 1 - Nord 
              Lecce 2 - Sud 
              Messina 2 - Ovest 
              Napoli 4 - Sud - Est 
              Palermo 2 - Provincia 
              Pescara 
              Potenza 1 - Nord 
              Potenza 2 - Sud 
              Reggio di Calabria - Vibo Valentia 
              Salerno 3 - Nord e Est 
              Taranto 
              Trapani 
              La data piu' lontana fra 42 mesi dall'entrata in vigore
          del presente regolamento e 30  mesi  prima  della  scadenza
          della prima concessione nell'ambito 
              Bolzano 
              Messina 1 - Est 
              Ragusa 
              Siracusa. ". 
              Si riporta il testo dell'art. 4  del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98  (Disposizioni  urgenti  per  il
          rilancio dell'economia),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 4. Norme in materia di  concorrenza  nel  mercato
          del gas naturale e nei carburanti 
              1. All'art. 22, comma 2,  del  decreto  legislativo  23
          maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma  1,
          del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.  93,  le  parole
          «Per gli stessi clienti vulnerabili» sono sostituite  dalle
          seguenti «Per i soli clienti domestici». 
              2. I termini previsti dall'art. 3  del  regolamento  di
          cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  12
          novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3
          del presente articolo, relativi all'avvio  delle  procedure
          di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del
          gas naturale, sono  da  intendersi  di  natura  perentoria.
          Scaduti tali termini,  la  Regione  competente  sull'ambito
          assegna ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi  i  quali
          avvia la procedura di  gara  attraverso  la  nomina  di  un
          commissario ad acta, ai sensi dell'art. 14,  comma  7,  del
          decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.  164.  Decorsi  due
          mesi dalla scadenza di tale termine senza  che  la  Regione
          competente abbia proceduto alla nomina del  commissario  ad
          acta, il Ministero dello  sviluppo  economico,  sentita  la
          Regione, interviene per dare avvio alla gara  nominando  un
          commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai
          gestori uscenti per la copertura degli oneri  di  gara,  di
          cui all'art.  1,  comma  16-quater,  del  decreto-legge  23
          dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' trasferito dalla  stazione
          appaltante al commissario ad acta entro un mese  dalla  sua
          nomina,  al  netto  dell'importo  relativo   agli   esborsi
          precedentemente  effettuati   per   la   preparazione   dei
          documenti di gara. 
              3. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento
          di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  12
          novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti  ricadenti  nel
          primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1, che
          sono scadute o che verrebbero a scadere entro  il  mese  di
          ottobre 2013, sono  prorogate  di  quattro  mesi,  con  uno
          spostamento dei rispettivi termini di cui  all'art.  3  del
          medesimo regolamento relativi  alla  mancata  nomina  della
          stazione appaltante comunque a data  non  anteriore  al  1°
          gennaio 2014. Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in
          cui  non  e'  presente  il  capoluogo  di   provincia,   la
          designazione della stazione appaltante di cui  all'art.  2,
          comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo  economico
          12 novembre 2011, n. 226, avviene a maggioranza qualificata
          dei  due  terzi  dei  comuni  appartenenti  all'ambito  che
          rappresentino almeno i due terzi dei  punti  di  riconsegna
          dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la
          formazione degli ambiti pubblicati sul  sito  internet  del
          Ministero dello sviluppo economico. 
              3-bis. Le date stabilite  dall'Allegato  1  annesso  al
          regolamento di cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo
          economico 12 novembre  2011,  n.  226,  sono  prorogate  di
          ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte  dal
          comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno
          il 15 per cento dei punti  di  riconsegna  e'  situato  nei
          comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
          e inseriti nell'elenco di cui  all'Allegato  1  annesso  al
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  1°
          giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del
          6 giugno 2012, e successive modificazioni. 
              4. (Abrogato). 
              5. (Abrogato). 
              6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle  gare  di
          cui al comma 2 e di ridurre i costi per gli enti  locali  e
          per le imprese, il Ministero dello sviluppo economico  puo'
          emanare linee guida su criteri e modalita' operative per la
          valutazione  del  valore  di  rimborso  degli  impianti  di
          distribuzione del gas naturale, in conformita' con l'art. 5
          del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  12
          novembre 2011, n. 226. 
              7. Al fine di  promuovere  la  razionalizzazione  della
          rete  di  distribuzione  dei  carburanti  liquidi   e   per
          diffondere l'uso del metano  e  del  GPL  per  autotrazione
          nelle aree con scarsa presenza di impianti di distribuzione
          di tale carburante, il fondo per la razionalizzazione della
          rete di distribuzione dei carburanti di cui all'art. 6  del
          decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,  e'  destinato
          anche alla erogazione  di  contributi  per  la  chiusura  e
          contestuale trasformazione da impianti di distribuzione  di
          carburanti liquidi in impianti di  distribuzione  esclusiva
          di metano o di GPL per autotrazione, secondo  le  modalita'
          definite  con  i  decreti  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico  19  aprile  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 136 del 12  giugno  2013,  e  7  agosto  2003,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre
          2003. 
              7-bis. All'art. 34 della legge  12  novembre  2011,  n.
          183, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              «1. Per tenere conto dell'incidenza  delle  accise  sul
          reddito   di   impresa   degli   esercenti   impianti    di
          distribuzione di carburante, il reddito stesso e'  ridotto,
          a titolo di deduzione forfetaria, di un importo  pari  alle
          seguenti percentuali dei volumi d'affari  di  cui  all'art.
          20,  primo  comma,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 
              a) 1,1 per cento del volume d'affari fino  a  1.032.000
          euro; 
              b) 0,6 per cento del volume  d'affari  oltre  1.032.000
          euro e fino a 2.064.000 euro; 
              c) 0,4 per cento del volume  d'affari  oltre  2.064.000
          euro».". 
              Si riporta il  testo  del  comma  2  dell'art.  15  del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28  (Attuazione  della
          direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
          da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica   e   successiva
          abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 15. Sistemi di qualificazione degli installatori 
              1. (Omissis). 
              2. Entro il 31 dicembre 2016, le regioni e le  province
          autonome,  nel  rispetto  dell'allegato  4,   attivano   un
          programma di formazione per gli installatori di impianti  a
          fonti  rinnovabili  o  procedono   al   riconoscimento   di
          fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero
          dello sviluppo economico e  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del  territorio  e  del  mare.  Le  regioni  e
          province   autonome   possono   riconoscere   ai   soggetti
          partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i
          periodi  di  prestazione  lavorativa  e  di  collaborazione
          tecnica continuativa svolti presso imprese del settore. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma  194  dell'art.  1  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2015), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "194.  Per   assicurare   il   sostegno   all'emittenza
          radiotelevisiva locale, nonche' per compensare le riduzioni
          effettuate nella misura di 80  milioni  di  euro  nell'anno
          2014  e  le  riduzioni  effettuate  nell'anno  2015   sulle
          relative risorse, e' autorizzata la spesa di 20 milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2015, da erogare secondo i
          criteri e le  procedure  del  Fondo  per  il  pluralismo  e
          l'innovazione dell'informazione, di cui all'art.  1,  comma
          160, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.".