Art. 3 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico 1. All'art. 43, comma 12, del (( testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al )) decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». 2. All'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, dopo il comma 3-bis e' (( aggiunto )) il seguente: «3-ter. Per esigenze di sicurezza nelle isole maggiori, il servizio di cui al comma 1 e' prorogato, relativamente alle utenze elettriche, fino al 31 dicembre 2017. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede: a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio, per quantita' massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua del servizio stesso pari a 170.000 euro/MW.; (( b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarita' degli oneri rispetto alla tariffa, nonche' ad applicare, con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'art. 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 2-bis. I termini di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, sono prorogati rispettivamente di dodici mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di quattordici mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di nove mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento e di cinque mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2-ter. All'art. 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'art. 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.»; b) i commi 4 e 5 sono abrogati. 2-quater. All'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». 2-quinquies. All'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «nell'anno 2014» sono inserite le seguenti: «e le riduzioni effettuate nell'anno 2015»; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da erogare secondo i criteri e le procedure del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1, comma 160, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208». ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dalla presente legge: "Art. 43. Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni 1. - 11. (Omissis). 12. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorita' ai sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non possono, prima del 31 dicembre 2016, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalita' elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. (Omissis).". Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41 (Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori), come modificato dalla presente legge: "Art. 1. Garanzia di sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori 1. E' istituito per il triennio 2010, 2011 e 2012, un nuovo servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilita', affidabilita' e continuita', la possibilita' di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla societa' Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale. 2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico che agisce in forza delle attribuzioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, definisce le condizioni del servizio di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri: a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con potenza disponibile alla riduzione istantanea non inferiore ad una soglia standard per sito di consumo che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico con parametri minimi di disponibilita', affidabilita' e continuita' comunicati da Terna; tali soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale; b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per l'intero periodo triennale, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell'obbligo qualora l'inadempimento intervenga nei primi 15 mesi di prestazione del servizio e comunque non superiore all'intero corrispettivo annuale di cui alla lettera c); c) il prezzo del nuovo servizio non e' superiore al doppio del prezzo di cui alla deliberazione della medesima Autorita' 15 dicembre 2006, n. 289/06, previsto per il servizio di interrompibilita' istantanea; d) le quantita' massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in Sicilia e 500 MW in Sardegna. 3. In ogni sito di consumo, il servizio di cui al presente articolo puo' essere prestato unicamente per quote di potenza non impegnate: a) in qualsiasi altro servizio remunerato volto alla sicurezza del sistema elettrico; b) in ogni altra prestazione che ne possa impedire o limitare il pieno adempimento. 3-bis. I soggetti che prestano il servizio di cui al presente articolo non possono altresi' avvalersi, per le medesime quote di potenza, delle misure di cui all'art. 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, limitatamente al periodo in cui gli stessi si avvalgono delle misure previste dal presente articolo e ferma restando la titolarita', ai sensi della medesima disposizione, delle eventuali assegnazioni ottenute o successivamente incrementate, anche ai sensi dell'art. 2, del presente decreto. 3-ter. Per esigenze di sicurezza nelle isole maggiori, il servizio di cui al comma 1 e' prorogato, relativamente alle utenze elettriche, fino al 31 dicembre 2017. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede: a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio, per quantita' massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua del servizio stesso pari a 170.000 Euro/MW; b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarita' degli oneri rispetto alla tariffa, nonche' ad applicare, con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'art. 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.". Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 (Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222): "Art. 3. Intervento della Regione 1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, commi 2, 3, 3-bis, 4 e 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, e dalle altre norme vigenti che espressamente prorogano i termini, nel primo periodo di applicazione, qualora, trascorsi 7 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, gli Enti locali concedenti non abbiano identificato la stazione appaltante, di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, o qualora, nel caso di presenza nell'ambito del Comune capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi o, negli altri casi, 18 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, la stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara, la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. (Omissis).". Si riporta il testo vigente dell'allegato 1 annesso al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 2011: "Allegato 1 Data limite entro cui la Provincia, in assenza del Comune capoluogo di provincia, convoca i Comuni dell'ambito per la scelta della stazione appaltante e da cui decorre il tempo per un eventuale intervento della Regione di cui all'art. 3 del regolamento 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento Alessandria 1 - Nord Alessandria 2 - Centro Alessandria 3 - Sud - Ovest Belluno Bologna 1 - Citta' e Impianto di Bologna Brescia 1 - Nord - Ovest Lecco 1 - Nord Livorno Lodi 1 - Nord Macerata 2 - Nord - Est Massa - Carrara Milano 1 - Citta' e Impianto di Milano Monza e Brianza 1 - Est Padova 2 - Euganei e Ovest Parma Pavia 1 - Lomellina Ovest Pavia 4 - Oltrepo' Pavese Perugia 2 - Sud e Est Pesaro e Urbino Reggio nell'Emilia Roma 1 - Citta' e Impianto di Roma Torino 1 - Citta' di Torino Torino 2 - Impianto di Torino Trento 2 - Nord e Est Trento 3 - Sud - Ovest 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento Alessandria 4 - Sud - Est Ascoli Piceno Biella Bologna 2 - Provincia Como 1- Triangolo Lariano e Brianza Comasca Como 3 - Impianto di Cernobbio e Nord - Sondrio Cremona 2 - Centro Gorizia L'Aquila 3 - Est Lodi 2 - Sud Milano 3 - Provincia Sud Milano 4 - Provincia Nord - Est Modena 2 - Sud Padova 1 - Citta' di Padova e Nord Padova 3 - Bassa Padovana Pavia 3 - Campagna Sottana e Lomellina Est Prato Siena Torino 3 - Sud - Ovest Torino 5 - Nord - Est Trieste Udine 1 - Nord Verona 2 - Pianure Veronesi Vicenza 1 - Citta' di Vicenza e Sud - Est Vicenza 2 - Nord - Est 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento Ancona Arezzo Asti Bergamo 1 - Nord - Ovest Bergamo 6 - Sud - Est Brescia 4 - Sud - Ovest Como 2 - Como e Olgiatese Cremona 3 - Sud Fermo L'Aquila 1 - Nord - Ovest Lecco 2 - Sud Lucca Macerata 1 - Citta' di Macerata e Ovest Modena 1 - Nord Monza e Brianza 2 - Ovest Pavia 2 - Citta' e Impianto di Pavia Perugia 1 - Citta' di Perugia e Nord - Ovest Rieti Roma 2 - Litorale Nord Rovigo Trento 1 - Impianto di Trento Varese 2 - Centro Venezia 2 - Entroterra e Veneto Orientale Vercelli Viterbo 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento Bergamo 2 - Nord - Est Bergamo 5 - Sud - Ovest Caserta 1 - Sud - Est Chieti 2 - Est e Sud Cuneo 1 - Nord - Ovest Cuneo 2 - Citta' di Cuneo e Sud Cuneo 3 - Nord - Est Ferrara Firenze 1 - Citta' e Impianto di Firenze Genova 2 - Provincia Milano 2 - Provincia Nord - Ovest Novara 1 - Nord Novara 2 - Sud Piacenza 1 - Ovest Pordenone Rimini Roma 3 - Valle del Tevere e Tiburtino Savona 1 - Sud - Ovest Savona 2 - Nord - Est Torino 4 - Nord - Ovest Treviso 2 - Nord Udine 2 - Citta' di Udine e Centro Udine 3 - Sud Venezia 1 - Laguna Veneta Vicenza 4 - Valli dell'Agno e del Chiampo 30 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento Bari 1 - Nord Barletta - Andria - Trani Bergamo 3 - Dintorni ad Ovest di Bergamo Bergamo 4 - Bergamo e Dintorni ad Est Brescia 3 - Citta' e Impianto di Brescia Brescia 5 - Sud - Est Campobasso Catanzaro - Crotone Chieti 1 - Nord - Ovest Forli' - Cesena Genova 1 - Citta' e Impianto di Genova Imperia La Spezia Mantova 2 - Sud e Est Napoli 1 - Citta' di Napoli e Impianto Costiero Napoli 2 - Nord - Ovest Pisa Pistoia Ravenna Salerno 1 - Amalfitano e Nocerino Ovest Salerno 2 - Salerno, Sele e Cilento Torino 6 - Po Orientale Valle d'Aosta Varese 3 - Sud Verona 1 - Citta' di Verona e Nord 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento Bari 2 - Sud Brescia 2 - Nord - Est Cosenza 1 - Ovest Cremona 1 - Nord Enna Firenze 2 - Provincia Foggia 2 - Sud Frosinone 1 - Ovest Frosinone 2 - Est Grosseto L'Aquila 2 - Sud - Ovest Latina Mantova 1 - Citta' di Mantova e Nord - Ovest Matera Napoli 3 - Nord - Est Palermo 1 - Citta' di Palermo Piacenza 2 - Est Roma 4 - Litorale Sud e Castelli Romani Roma 5 - Prenestino, Monte Lepini e Aniene Teramo Terni Treviso 1 - Sud Varese 1 - Nord Verbano - Cusio - Ossola Vicenza 3 - Valli Astico, Leogra e Timonchio 42 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento Agrigento Avellino Benevento Brindisi Caltanisetta Caserta 2 - Nord e Ovest Catania 1 - Nord Catania 2 - Sud Cosenza 2 - Est Foggia 1 - Nord Isernia Lecce 1 - Nord Lecce 2 - Sud Messina 2 - Ovest Napoli 4 - Sud - Est Palermo 2 - Provincia Pescara Potenza 1 - Nord Potenza 2 - Sud Reggio di Calabria - Vibo Valentia Salerno 3 - Nord e Est Taranto Trapani La data piu' lontana fra 42 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e 30 mesi prima della scadenza della prima concessione nell'ambito Bolzano Messina 1 - Est Ragusa Siracusa. ". Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), come modificato dalla presente legge: "Art. 4. Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti 1. All'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, le parole «Per gli stessi clienti vulnerabili» sono sostituite dalle seguenti «Per i soli clienti domestici». 2. I termini previsti dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sono da intendersi di natura perentoria. Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'art. 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara. 3. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1, che sono scadute o che verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, sono prorogate di quattro mesi, con uno spostamento dei rispettivi termini di cui all'art. 3 del medesimo regolamento relativi alla mancata nomina della stazione appaltante comunque a data non anteriore al 1° gennaio 2014. Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in cui non e' presente il capoluogo di provincia, la designazione della stazione appaltante di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico. 3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna e' situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni. 4. (Abrogato). 5. (Abrogato). 6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare di cui al comma 2 e di ridurre i costi per gli enti locali e per le imprese, il Ministero dello sviluppo economico puo' emanare linee guida su criteri e modalita' operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, in conformita' con l'art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226. 7. Al fine di promuovere la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti liquidi e per diffondere l'uso del metano e del GPL per autotrazione nelle aree con scarsa presenza di impianti di distribuzione di tale carburante, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e' destinato anche alla erogazione di contributi per la chiusura e contestuale trasformazione da impianti di distribuzione di carburanti liquidi in impianti di distribuzione esclusiva di metano o di GPL per autotrazione, secondo le modalita' definite con i decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2013, e 7 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2003. 7-bis. All'art. 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dei volumi d'affari di cui all'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000 euro; b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000 euro e fino a 2.064.000 euro; c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000 euro».". Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), come modificato dalla presente legge: "Art. 15. Sistemi di qualificazione degli installatori 1. (Omissis). 2. Entro il 31 dicembre 2016, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore. (Omissis).". Si riporta il testo del comma 194 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente legge: "194. Per assicurare il sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale, nonche' per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2014 e le riduzioni effettuate nell'anno 2015 sulle relative risorse, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, da erogare secondo i criteri e le procedure del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1, comma 160, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.".