(( Art. 3 bis 
 
 
           Scuola sperimentale di dottorato internazionale 
                 Gran Sasso Science Institute - GSSI 
 
  1. All'art.  31-bis  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Al fine di proseguire le attivita' di sperimentazione, alla
scadenza del triennio individuato dal comma  2  l'operativita'  della
scuola e' prorogata per un ulteriore triennio»; 
    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Per il finanziamento delle attivita' della  scuola  per  il
triennio  di  cui  al  comma  2-bis,  a  integrazione  delle  risorse
assegnate con deliberazione  del  CIPE  n.  76  del  6  agosto  2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre  2015,  e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2016, 2017 e 2018. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2  milioni
di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2016,  2017  e  2018,  mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto a 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e  2018,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 del  decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204»; 
    c) al comma 6, dopo le parole: «Allo scadere del  triennio»  sono
inserite le seguenti: «di cui al comma 2-bis». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 31-bis del  decreto-legge
          9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia
          di semplificazione e di sviluppo),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  31-bis.   Scuola   sperimentale   di   dottorato
          internazionale Gran Sasso Science Institute - GSSI 
              1. Al fine di  rilanciare  lo  sviluppo  dei  territori
          terremotati dell'Abruzzo mediante la  ricostituzione  e  il
          rafforzamento  delle  capacita'  del   sistema   didattico,
          scientifico  e  produttivo  e  di  realizzare  un  polo  di
          eccellenza internazionale  grazie  alla  valorizzazione  di
          competenze  e  strutture  altamente   specialistiche   gia'
          esistenti nel territorio, nonche' di favorire  l'attrazione
          di risorse di alto livello prevalentemente nel campo  delle
          scienze di base, e' istituita  la  Scuola  sperimentale  di
          dottorato  internazionale  denominata  Gran  Sasso  Science
          Institute (GSSI). 
              2. La scuola ha  come  soggetto  attivatore  l'Istituto
          nazionale  di  fisica  nucleare  (INFN)  e  opera  in   via
          sperimentale  per  un  triennio   a   decorrere   dall'anno
          accademico 2013-2014. L'INFN, sulla base  delle  risultanze
          del lavoro del comitato  ordinatore  di  cui  al  comma  4,
          coinvolge  universita'  e  ove  necessario  altri  enti  di
          ricerca. 
              2-bis.  Al  fine  di   proseguire   le   attivita'   di
          sperimentazione, alla scadenza del triennio individuato dal
          comma 2 l'operativita' della scuola  e'  prorogata  per  un
          ulteriore triennio. 
              3. La scuola  ha  l'obiettivo  di  attrarre  competenze
          specialistiche di alto livello nel campo delle  scienze  di
          base e dell'intermediazione tra ricerca e impresa  (fisica,
          matematica e informatica, gestione dell'innovazione e dello
          sviluppo  territoriale),  attraverso  attivita'   didattica
          post-laurea,   e   di   formare    ricercatori    altamente
          qualificati. A tal fine, la scuola attiva, ai sensi  e  per
          gli effetti della vigente  normativa  in  materia,  secondo
          quanto previsto dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, come  da
          ultimo modificata dalla legge 30  dicembre  2010,  n.  240,
          corsi di dottorato di  ricerca,  con  particolare  riguardo
          alla dimensione internazionale e al rapporto con le imprese
          ad  alto  contenuto  scientifico  e  tecnologico,  e   cura
          altresi' attivita' di formazione post-dottorato. 
              4. Il piano strategico, che  individua  le  istituzioni
          universitarie da coinvolgere, lo statuto  e  i  regolamenti
          della scuola sono elaborati in fase di costituzione  da  un
          comitato   ordinatore    e    approvati    dal    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il
          comitato ordinatore, nominato  con  decreto  del  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   e'
          composto da cinque esperti di elevata professionalita'.  Il
          comitato opera a titolo gratuito, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              5.   Fino   al   completamento    del    triennio    di
          sperimentazione di cui al comma  2,  per  il  finanziamento
          delle attivita' della scuola e' autorizzata la spesa di  12
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e  2015,
          cui si fa fronte, quanto a  6  milioni  di  euro  annui,  a
          valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo  di  cui
          all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.
          39, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  giugno
          2009, n. 77, e, quanto a 6 milioni di euro annui, a  valere
          sulle risorse destinate alla  regione  Abruzzo  nell'ambito
          del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui  all'art.  4
          del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. 
              5-bis.  Per  il  finanziamento  delle  attivita'  della
          scuola  per  il  triennio  di  cui  al   comma   2-bis,   a
          integrazione delle risorse assegnate con deliberazione  del
          CIPE n. 76 del 6 agosto  2015,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015,  e'  autorizzata  la
          spesa di 3 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2016,
          2017 e 2018. Ai relativi oneri  si  provvede,  quanto  a  2
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e  2018,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'art. 5 della legge 24  dicembre  1993,  n.
          537, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli  anni
          2016,  2017  e  2018,  mediante  corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 del  decreto
          legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 
              6. Allo scadere del triennio di  cui  al  comma  2-bis,
          previo reperimento di  idonea  copertura  finanziaria,  con
          apposito provvedimento legislativo, la scuola puo' assumere
          carattere di stabilita' a  seguito  della  valutazione  dei
          risultati da parte dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione
          del sistema universitario e della ricerca, mediante decreto
          di   riconoscimento    e    approvazione    del    Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.".