Art. 4 
 
 
             Proroga di termini in materie di competenza 
              dei Ministeri dell'interno e della difesa 
 
  1. E' prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione delle disposizioni
di cui all'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2004,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005,  n.
26. 
  (( 1-bis. All'art. 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli
anni 2015 e 2016». 
  1-ter. Il termine di cui all'art.  9,  comma  4,  secondo  periodo,
della legge 6 luglio 2012, n. 96, e' prorogato al 15 giugno 2016 solo
relativamente agli esercizi degli anni 2013 e 2014. 
  1-quater. Al comma 4 dell'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n.  96,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai partiti e ai movimenti
politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione  degli  atti
di cui al secondo e al terzo periodo, nei termini ivi previsti  o  in
quelli eventualmente prorogati da  norme  di  legge,  la  Commissione
applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000». )) 
  2. L'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici  alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di (( prevenzione
degli  incendi  ))  previste   dall'art.   10-bis,   comma   1,   del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128,  e'  completato
entro sei mesi dalla data di adozione del  decreto  ministeriale  ivi
previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. 
  (( 2-bis. All'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2014,
n. 15, le parole: «31 ottobre 2015» sono sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2016». )) 
  3. All'art. 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio  2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2014,  n.
35, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2016». 
  4. I termini di cui all'art. 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre  2016.  ((  Per  i
comuni istituiti a seguito dei processi  di  fusione  previsti  dalla
legislazione vigente che hanno concluso tali  processi  entro  il  1°
gennaio 2016,  l'obbligo  del  rispetto  delle  disposizioni  di  cui
all'art. 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
decorre  dal  1°  gennaio  2017.  Alla  compensazione  degli  effetti
finanziari  in  termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento   netto
derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  periodo
precedente, pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2016, si  provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a  legislazione  vigente  conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali,  di  cui  all'art.  6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni. )) 
  5. All'art. 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
le parole: «31 dicembre 2014» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2016». 
  6. All'art. 1, comma 3, della legge 1º ottobre  2012,  n.  177,  le
parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi». 
  (( 6-bis. Per l'anno 2016 sono confermate le modalita'  di  riparto
del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale gia' adottate  con
decreto del Ministro dell'interno 4  maggio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle
risorse da ripartire e da  attribuire  si  provvede  annualmente  con
decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze.  Per  l'anno  2016  i  trasferimenti
erariali non oggetto di fiscalizzazione,  corrisposti  dal  Ministero
dell'interno in  favore  delle  province  appartenenti  alla  Regione
siciliana e alla regione Sardegna,  sono  determinati  in  base  alle
disposizioni dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 6  marzo  2014,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio  2014,  n.
68. 
  6-ter. All'art. 2257 del codice dell'ordinamento militare,  di  cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  sono  apportate,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «30 maggio 2012» sono sostituite  dalle
seguenti: «30 maggio 2017»; 
    b) al comma 1-bis, le parole: «15 luglio  2012»  sono  sostituite
dalle seguenti: «15 luglio 2017». 
  6-quater. All'art. 1, comma 379, della legge 23 dicembre  2014,  n.
190, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti:
«al 31 dicembre 2016». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 1-bis dell'art. 1
          del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26 (Proroga di
          termini): 
              "Art. 1. Bilanci di previsione degli enti locali. 
              1. (Omissis). 
              1-bis.  Ai  fini  dell'approvazione  del  bilancio   di
          previsione  degli  enti  locali  e  della  verifica   della
          salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano,  per
          l'anno 2005, le disposizioni di cui all'art. 1, commi  2  e
          3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.". 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 7 del  citato
          decreto-legge  n.  78  del  2015,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 7. Ulteriori disposizioni  concernenti  gli  Enti
          locali 
              1. (Omissis). 
              2. Per gli anni 2015 e 2016, le  risorse  derivanti  da
          operazioni  di  rinegoziazione   di   mutui   nonche'   dal
          riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono  essere
          utilizzate  dagli  enti  territoriali  senza   vincoli   di
          destinazione. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del  comma  4  dell'art.  9
          della legge 6 luglio 2012,  n.  96  (Norme  in  materia  di
          riduzione dei contributi pubblici in favore dei  partiti  e
          dei movimenti politici, nonche'  misure  per  garantire  la
          trasparenza e i  controlli  dei  rendiconti  dei  medesimi.
          Delega al Governo per l'adozione di un  testo  unico  delle
          leggi  concernenti  il  finanziamento  dei  partiti  e  dei
          movimenti  politici  e  per  l'armonizzazione  del   regime
          relativo alle detrazioni fiscali),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 9.  Misure  per  garantire  la  trasparenza  e  i
          controlli  dei  rendiconti  dei  partiti  e  dei  movimenti
          politici 
              1. - 3. (Omissis). 
              4. La Commissione effettua il controllo di  regolarita'
          e di conformita' alla legge del rendiconto di cui  all'art.
          8 della  legge  2  gennaio  1997,  n.  2,  come  da  ultimo
          modificato dal presente articolo, e dei relativi  allegati,
          nonche' di  ottemperanza  alle  disposizioni  di  cui  alla
          presente legge. A tal fine, entro  il  15  giugno  di  ogni
          anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei  partiti  e
          dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il  2
          per cento dei voti validi espressi nelle  elezioni  per  il
          rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno
          un rappresentante eletto alla Camera medesima o  al  Senato
          della Repubblica o al Parlamento europeo o in un  consiglio
          regionale o nei consigli delle province autonome di  Trento
          e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il
          rendiconto e i relativi allegati previsti dall'art. 8 della
          legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo  modificato  dal
          presente articolo, concernenti ciascun esercizio  compreso,
          in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi.
          Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente
          comma,  sono  trasmessi  alla  Commissione   la   relazione
          contenente  il  giudizio  espresso  sul  rendiconto   dalla
          societa' di revisione  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, nonche' il verbale di approvazione del rendiconto
          medesimo da parte  del  competente  organo  del  partito  o
          movimento politico. In  caso  di  partecipazione  in  forma
          aggregata  ad  una  competizione  elettorale  mediante   la
          presentazione di una lista  comune  di  candidati,  ciascun
          partito  e  movimento   politico   che   abbia   depositato
          congiuntamente il contrassegno di lista  e'  soggetto  agli
          obblighi  di  cui  al  presente  comma.  Ai  partiti  e  ai
          movimenti  politici  che  non  ottemperano  all'obbligo  di
          trasmissione degli atti  di  cui  al  secondo  e  al  terzo
          periodo, nei termini ivi previsti o in quelli eventualmente
          prorogati da norme di legge,  la  Commissione  applica  una
          sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il  testo  vigente  del  comma  1  dell'art.
          10-bis  del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.   104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
          n.  128  (Misure  urgenti   in   materia   di   istruzione,
          universita' e ricerca): 
              "Art. 10-bis. Disposizioni in  materia  di  prevenzione
          degli incendi negli edifici scolastici 
              1. Le vigenti disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia di  prevenzione  degli  incendi  per  l'edilizia
          scolastica sono attuate entro  il  31  dicembre  2015.  Con
          decreto del Ministro dell'interno, ai  sensi  dell'art.  15
          del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139,  da  emanare
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto,  tenendo  conto  della
          normativa sulla  costituzione  delle  classi  di  cui  agli
          articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81,  sono
          definite  e  articolate,  con  scadenze  differenziate,  le
          prescrizioni per l'attuazione. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il  testo  del  comma  1  dell'art.  11  del
          decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.  150,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 (Proroga
          di termini  previsti  da  disposizioni  legislative),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 11. Proroga di termini in materia di turismo 
              1. Il termine stabilito  dall'art.  15,  comma  7,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012,  n.  14,  per
          completare l'adeguamento alle disposizioni  di  prevenzione
          incendi, e' prorogato al 31 dicembre 2016 per le  strutture
          ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti
          letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto
          del Ministro dell'interno 9 aprile 1994,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano  in
          possesso, alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  dei   requisiti   per
          l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento
          antincendio,   approvato   con   decreto    del    Ministro
          dell'interno  16  marzo  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  76  del  30   marzo   2012,   e   successive
          modificazioni. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 4-quater dell'art. 17 del
          citato decreto-legge n. 5 del 2012, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 17. Semplificazione in materia di  assunzione  di
          lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa  per
          gli immigrati 
              1. - 4-ter (Omissis). 
              4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter
          acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2016. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 31-ter  dell'art.
          14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica): 
              "Art.  14.  Patto  di  stabilita'  interno   ed   altre
          disposizioni sugli enti territoriali 
              1. - 31-bis. (Omissis). 
              31-ter. I comuni  interessati  assicurano  l'attuazione
          delle disposizioni di cui al presente articolo: 
              a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno  tre
          delle funzioni fondamentali di cui al comma 28; 
              b)  entro  il  30  settembre  2014,  con  riguardo   ad
          ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui  al  comma
          27; 
              b-bis) entro il 31 dicembre  2014,  con  riguardo  alle
          restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dei  commi  da  709  a  734
          dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "709. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della
          Repubblica, gli enti di cui al comma 1  dell'art.  9  della
          legge  24  dicembre   2012,   n.   243,   concorrono   alla
          realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  nel
          rispetto delle disposizioni di cui ai commi da  707  a  734
          del   presente   articolo,   che   costituiscono   principi
          fondamentali di coordinamento della  finanza  pubblica,  ai
          sensi degli articoli  117,  terzo  comma,  e  119,  secondo
          comma, della Costituzione. 
              710. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi  di
          finanza pubblica, gli enti  di  cui  al  comma  709  devono
          conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza,
          tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente
          modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732. 
              711.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  710,  le
          entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4
          e  5  dello  schema  di  bilancio  previsto   dal   decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali  sono
          quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del  medesimo  schema
          di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle  entrate  e
          nelle spese finali in termini di competenza e'  considerato
          il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di  spesa,  al
          netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. 
              712.  A  decorrere  dall'anno  2016,  al  bilancio   di
          previsione e' allegato un prospetto obbligatorio contenente
          le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede  di
          rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di
          cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal  fine,
          il  prospetto  allegato  al  bilancio  di  previsione   non
          considera gli stanziamenti  del  fondo  crediti  di  dubbia
          esigibilita' e dei fondi spese e rischi futuri  concernenti
          accantonamenti  destinati  a  confluire  nel  risultato  di
          amministrazione. Il prospetto concernente il  rispetto  del
          predetto saldo e' definito secondo  le  modalita'  previste
          dall'art. 11, comma 11, del decreto legislativo  23  giugno
          2011,  n.  118.  Con  riferimento  all'esercizio  2016,  il
          prospetto  e'  allegato  al  bilancio  di  previsione  gia'
          approvato mediante  delibera  di  variazione  del  bilancio
          approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore del decreto di cui all'art. 11, comma 11,
          del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
              713. Per l'anno 2016, nel saldo  individuato  ai  sensi
          del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli
          enti  locali  per   interventi   di   edilizia   scolastica
          effettuati a valere sull'avanzo  di  amministrazione  e  su
          risorse rivenienti  dal  ricorso  al  debito.  L'esclusione
          opera nel limite massimo di 480 milioni di euro. A tal fine
          gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del
          1º marzo, alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Struttura  di  missione  per  il  coordinamento  e  impulso
          nell'attuazione   di   interventi    di    riqualificazione
          dell'edilizia scolastica, secondo modalita'  individuate  e
          pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura,
          gli spazi  finanziari  di  cui  necessitano  per  sostenere
          interventi di edilizia scolastica nel rispetto del  vincolo
          di cui ai commi  710  e  711.  Gli  spazi  finanziari  sono
          attribuiti secondo il seguente ordine prioritario: a) spese
          sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati
          dai  comuni  a  seguito  dell'art.   48,   comma   1,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,  n.  89,  spese
          sostenute dalle province e dalle citta'  metropolitane  per
          interventi  di  edilizia  scolastica,   nell'ambito   delle
          risorse assegnate ai sensi dell'art. 1,  comma  467,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonche' spese sostenute dai
          comuni a  compartecipazioni  e  finanziamenti  della  Banca
          europea degli investimenti (B.E.I.) destinati ad interventi
          di edilizia scolastica esclusi  dal  beneficio  di  cui  al
          citato articolo 48, comma 1, del  decreto-legge  24  aprile
          2014, n. 66; b) spese sostenute dagli enti locali a  valere
          su stanziamenti di bilancio  ovvero  su  risorse  acquisite
          mediante contrazione di mutuo, per interventi  di  edilizia
          scolastica finanziati con le risorse di cui all'art. 10 del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  8  novembre  2013,  n.  128,  e
          successive  modificazioni;  c)  spese  per  interventi   di
          edilizia scolastica sostenute da parte degli  enti  locali.
          Gli enti locali  beneficiari  dell'esclusione  e  l'importo
          dell'esclusione  stessa  sono   individuati,   sentita   la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
          il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti
          superiore agli spazi  finanziari  disponibili,  gli  stessi
          sono  attribuiti  in  misura  proporzionale  alle   singole
          richieste. Il monitoraggio  degli  interventi  di  edilizia
          scolastica avviene ai  sensi  del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 229. 
              714. Gli enti locali che nel corso del 2013 o del  2014
          hanno  presentato  il  piano  di  riequilibrio  finanziario
          pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione  ai  sensi
          dell'art.   243-bis   del   testo   unico    delle    leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  possono  ripianare  la
          quota di disavanzo  applicato  al  piano  di  riequilibrio,
          secondo le modalita' previste  dal  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  2  aprile  2015,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17  aprile  2015.  Entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge, i medesimi enti, ferma restando  la  durata  massima
          del piano di riequilibrio come prevista dall'art.  243-bis,
          comma  5,  del  citato  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo  n.  267  del  2000,   possono   provvedere   a
          rimodulare o riformulare il precedente  piano  in  coerenza
          con  l'arco  temporale  di  trenta  anni  previsto  per  il
          riaccertamento straordinario dei residui attivi  e  passivi
          di cui all'art. 3 del decreto legislativo 23  giugno  2011,
          n. 118. La restituzione delle anticipazioni  di  liquidita'
          erogate agli enti di cui ai periodi  precedenti,  ai  sensi
          degli articoli 243-ter e  243-quinquies  del  citato  testo
          unico di cui al decreto legislativo n.  267  del  2000,  e'
          effettuata in un periodo massimo di trenta anni  decorrente
          dall'anno  successivo  a  quello  in  cui   viene   erogata
          l'anticipazione. 
              715.   Gli   enti   locali   che    hanno    conseguito
          l'approvazione  del  piano  di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale ai sensi  dell'art.  243-bis  del  testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il  periodo
          della  durata  del  piano  possono  utilizzare  le  risorse
          derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui  nonche'
          dal  riacquisto  dei  titoli  obbligazionari  emessi  senza
          vincoli di destinazione. 
              716. Per l'anno 2016, nel saldo  individuato  ai  sensi
          del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli
          enti  locali  per  interventi   di   bonifica   ambientale,
          conseguenti ad attivita'  minerarie,  effettuati  a  valere
          sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti  dal
          ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di
          20 milioni di euro. A tale fine gli enti locali comunicano,
          entro il termine perentorio del 1º marzo,  alla  Presidenza
          del Consiglio dei ministri - Struttura di  missione  contro
          il  dissesto  idrogeologico  e  per   lo   sviluppo   delle
          infrastrutture idriche,  secondo  modalita'  individuate  e
          pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura,
          gli spazi finanziari di cui necessitano per  sostenere  gli
          interventi di  cui  al  presente  comma  nel  rispetto  del
          vincolo di  cui  ai  commi  710  e  711.  Gli  enti  locali
          beneficiari  dell'esclusione  e  l'importo  dell'esclusione
          stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-citta'
          ed  autonomie  locali,  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016.
          Qualora la richiesta  complessiva  risulti  superiore  agli
          spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in
          misura proporzionale alle singole richieste. 
              717. L'Istituto nazionale  per  l'assicurazione  contro
          gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),   nell'ambito   degli
          investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego  dei
          fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30  aprile
          1969, n. 153, e successive modificazioni, destina ulteriori
          50 milioni di euro rispetto alle  somme  indicate  all'art.
          18, comma 8, del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, per la realizzazione delle  scuole  innovative,  ivi
          compresa l'acquisizione delle relative aree  di  intervento
          di cui all'art. 1, comma 153, della legge 13  luglio  2015,
          n. 107. Rispetto alle citate risorse i canoni di  locazione
          da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello  Stato
          nella  misura  di  euro  1,5  milioni  annui  a   decorrere
          dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo
          «La Buona Scuola» per il miglioramento e la  valorizzazione
          dell'istruzione scolastica di cui all'art.  1,  comma  202,
          della legge 13 luglio 2015,  n.  107.  Le  somme  incassate
          dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro
          proprieta'  in  favore  dell'INAIL  sono   vincolate   alla
          realizzazione delle ulteriori fasi progettuali  finalizzate
          alla cantierizzazione dell'intervento oggetto del  concorso
          di cui al comma 155 dell'art. 1 della citata legge  n.  107
          del 2015, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge  19
          giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2015, n. 125.  Le  eventuali  somme  residue
          sono trasferite dagli enti locali al bilancio  dello  Stato
          per la riduzione dei canoni di cui al comma 158 dell'art. 1
          della citata legge n. 107 del 2015. 
              718.  Al  fine  di  assicurare  lo  svolgimento   delle
          attivita' di cui all'art. 1,  comma  153,  della  legge  13
          luglio 2015, n. 107, e quelle di cui all'art. 1, comma 317,
          della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  aventi  ad  oggetto
          principalmente  investimenti  in   strutture   scolastiche,
          l'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro (INAIL) e' autorizzato a reclutare  un
          apposito  contingente  di  20  unita'  di  personale  delle
          amministrazioni  pubbliche  in  possesso  delle  necessarie
          competenze    tecnico-amministrative    in    materia    di
          investimenti immobiliari e di appalti pubblici, selezionato
          con apposito bando di mobilita' e a valere  sulle  facolta'
          assunzionali  dell'Istituto  previste  dalla   legislazione
          vigente. 
              719. Per il monitoraggio degli adempimenti  relativi  a
          quanto disposto dai commi da 707 a 734 e per l'acquisizione
          di elementi informativi utili per la finanza pubblica,  gli
          enti  di  cui  al  comma  709  trasmettono   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti
          le risultanze del saldo di cui al comma 710,  con  tempi  e
          modalita'  definiti  con  decreti  del  predetto  Ministero
          sentite, rispettivamente,  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano. 
              720. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo
          di saldo, ciascun ente e' tenuto a inviare, utilizzando  il
          sistema    web    appositamente    previsto    nel     sito
          «http://pareggiobilan-cioentiterritoriali.tesoro.it», entro
          il termine perentorio del 31  marzo  di  ciascun  anno,  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello  Stato  una  certificazione
          dei risultati conseguiti, firmata  digitalmente,  ai  sensi
          dell'art. 24 del codice di cui  al  decreto  legislativo  7
          marzo  2005,  n.  82,  dal   rappresentante   legale,   dal
          responsabile del  servizio  finanziario  e  dall'organo  di
          revisione economico-finanziaria, ove previsto,  secondo  un
          prospetto e con le modalita' definiti dai decreti di cui al
          comma  719.  La  trasmissione  per  via  telematica   della
          certificazione ha valore giuridico ai sensi  dell'art.  45,
          comma 1, del codice di cui al decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82. La mancata trasmissione  della  certificazione
          entro  il  termine  perentorio  del  31  marzo  costituisce
          inadempimento all'obbligo del  pareggio  di  bilancio.  Nel
          caso in cui la  certificazione,  sebbene  in  ritardo,  sia
          trasmessa entro trenta giorni  dal  termine  stabilito  per
          l'approvazione del rendiconto della gestione e  attesti  il
          conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma  710,
          si applicano le sole disposizioni  di  cui  al  comma  723,
          lettera e). 
              21. Decorsi trenta giorni  dal  termine  stabilito  per
          l'approvazione del  rendiconto  di  gestione,  in  caso  di
          mancata  trasmissione  da  parte  dell'ente  locale   della
          certificazione,  il  presidente  dell'organo  di  revisione
          economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero
          l'unico  revisore  nel  caso  di  organo  monocratico,   in
          qualita'  di  commissario  ad  acta,  provvede,   pena   la
          decadenza   dal   ruolo   di   revisore,   ad    assicurare
          l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta
          certificazione entro i successivi trenta giorni.  Nel  caso
          in cui la certificazione sia trasmessa dal  commissario  ad
          acta  entro  sessanta  giorni  dal  termine  stabilito  per
          l'approvazione del rendiconto  di  gestione  e  attesti  il
          conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma  710,
          si applicano le sole disposizioni  di  cui  al  comma  723,
          lettere e) e f). Sino alla data di  trasmissione  da  parte
          del  commissario  ad  acta,  le  erogazioni  di  risorse  o
          trasferimenti da parte del Ministero dell'interno  relative
          all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e,
          a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello
          Stato provvede  a  trasmettere  apposita  comunicazione  al
          predetto Ministero.  Ferma  restando  l'applicazione  delle
          sanzioni di cui al comma 723, decorsi sessanta  giorni  dal
          termine stabilito per l'approvazione del  rendiconto  della
          gestione, l'invio  della  certificazione  non  da'  diritto
          all'erogazione da parte del  Ministero  dell'interno  delle
          risorse o trasferimenti oggetto di sospensione. 
              722. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito  per
          l'approvazione del rendiconto della gestione, gli  enti  di
          cui  al   comma   709   non   possono   trasmettere   nuove
          certificazioni  a  rettifica  di  quelle  precedenti.  Sono
          comunque tenuti ad  inviare  una  nuova  certificazione,  a
          rettifica della precedente, solo  gli  enti  che  rilevano,
          rispetto a quanto gia' certificato,  un  peggioramento  del
          proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di  saldo  di
          cui al comma 710. 
              723. In caso di mancato conseguimento del saldo di  cui
          al   comma   710,    nell'anno    successivo    a    quello
          dell'inadempienza: 
              a) l'ente locale e' assoggettato ad una  riduzione  del
          fondo  sperimentale  di  riequilibrio  o   del   fondo   di
          solidarieta'   comunale   in   misura   pari    all'importo
          corrispondente allo  scostamento  registrato.  Le  province
          della Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  sono
          assoggettate  alla  riduzione  dei  trasferimenti  erariali
          nella misura indicata al primo  periodo.  Gli  enti  locali
          delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
          province autonome di Trento e di Bolzano sono  assoggettati
          ad una riduzione dei trasferimenti correnti  erogati  dalle
          medesime  regioni  o  province  autonome  in  misura   pari
          all'importo corrispondente allo scostamento registrato.  In
          caso di incapienza gli enti locali sono  tenuti  a  versare
          all'entrata del  bilancio  dello  Stato  le  somme  residue
          presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello
          Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato,  al
          capitolo 3509, articolo 2. In caso  di  mancato  versamento
          delle predette somme residue nell'anno successivo a  quello
          dell'inadempienza, il recupero e' operato con le  procedure
          di cui ai commi 128  e  129  dell'art.  1  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228; 
              b) la regione  e'  tenuta  a  versare  all'entrata  del
          bilancio dello Stato, entro  sessanta  giorni  dal  termine
          stabilito per la trasmissione della certificazione relativa
          al   rispetto   del   pareggio   di   bilancio,   l'importo
          corrispondente allo  scostamento  registrato.  In  caso  di
          mancato  versamento  si  procede  al  recupero   di   detto
          scostamento a valere sulle giacenze depositate a  qualsiasi
          titolo  nei  conti  aperti  presso  la  tesoreria  statale.
          Trascorso inutilmente il  termine  dei  trenta  giorni  dal
          termine di approvazione del rendiconto della  gestione  per
          la  trasmissione  della  certificazione  da   parte   della
          regione, si procede al blocco  di  qualsiasi  prelievo  dai
          conti  della   tesoreria   statale   sino   a   quando   la
          certificazione non e' acquisita; 
              c) l'ente non puo' impegnare  spese  correnti,  per  le
          regioni al netto delle spese  per  la  sanita',  in  misura
          superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati
          nell'anno precedente a quello di riferimento; 
              d) l'ente non puo' ricorrere all'indebitamento per  gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  o  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti o le aperture di linee  di
          credito devono essere corredati da apposita attestazione da
          cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo
          periodo   relativo    all'anno    precedente.    L'istituto
          finanziatore  o  l'intermediario   finanziario   non   puo'
          procedere al finanziamento o al collocamento  del  prestito
          in assenza della predetta attestazione; 
              e) l'ente non puo' procedere ad assunzioni di personale
          a   qualsiasi   titolo,    con    qualsivoglia    tipologia
          contrattuale, ivi compresi  i  rapporti  di  collaborazione
          coordinata e continuativa e di somministrazione, anche  con
          riferimento ai processi  di  stabilizzazione  in  atto.  E'
          fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti  di
          servizio con  soggetti  privati  che  si  configurino  come
          elusivi della presente disposizione; 
              f) l'ente e' tenuto a rideterminare  le  indennita'  di
          funzione ed i  gettoni  di  presenza  del  presidente,  del
          sindaco  e  dei   componenti   della   giunta   in   carica
          nell'esercizio in cui e' avvenuta la  violazione,  con  una
          riduzione  del  30   per   cento   rispetto   all'ammontare
          risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui
          al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. 
              724. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del
          saldo di cui al comma  710  sia  accertato  successivamente
          all'anno seguente a quello cui la violazione si  riferisce,
          le sanzioni di cui al  comma  723  si  applicano  nell'anno
          successivo  a  quello  della  comunicazione   del   mancato
          conseguimento del predetto saldo. La rideterminazione delle
          indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui  al
          comma 723, lettera  f),  e'  applicata  al  presidente,  al
          sindaco  e   ai   componenti   della   giunta   in   carica
          nell'esercizio in cui e' avvenuto il mancato conseguimento.
          Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti  al
          bilancio dell'ente. 
              725. Gli enti  di  cui  al  comma  724  sono  tenuti  a
          comunicare    l'inadempienza    entro     trenta     giorni
          dall'accertamento della violazione mediante l'invio di  una
          nuova certificazione al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato. 
              726. I contratti di servizio e gli altri atti posti  in
          essere dagli enti, che si configurano elusivi delle  regole
          di cui ai commi da 707 a 734, sono nulli. 
              727. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della
          Corte dei conti accertino che il rispetto delle  regole  di
          cui ai  commi  da  707  a  734  e'  stato  artificiosamente
          conseguito  mediante  una  non  corretta  applicazione  dei
          principi contabili di cui al decreto legislativo 23  giugno
          2011, n. 118, o altre forme elusive,  le  stesse  irrogano,
          agli amministratori che hanno posto in essere atti  elusivi
          delle  predette  regole,  la  condanna  ad   una   sanzione
          pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennita' di
          carica percepita al momento di commissione dell'elusione e,
          al responsabile amministrativo  individuato  dalla  sezione
          giurisdizionale  regionale  della  Corte  dei  conti,   una
          sanzione pecuniaria fino a tre mensilita'  del  trattamento
          retributivo, al netto degli oneri fiscali e  previdenziali.
          Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti  al
          bilancio dell'ente. 
              728. Le regioni possono autorizzare gli enti locali del
          proprio territorio a peggiorare il saldo di  cui  al  comma
          710 per consentire esclusivamente un aumento degli  impegni
          di  spesa  in  conto  capitale,   purche'   sia   garantito
          l'obiettivo complessivo a  livello  regionale  mediante  un
          contestuale miglioramento, di pari  importo,  del  medesimo
          saldo dei  restanti  enti  locali  della  regione  e  della
          regione stessa. Per  gli  anni  2016  e  2017,  la  Regione
          siciliana e  le  regioni  Friuli  Venezia  Giulia  e  Valle
          d'Aosta operano  la  compensazione  mediante  la  riduzione
          dell'obiettivo  del  patto  di  stabilita'  in  termini  di
          competenza eurocompatibile di cui all'art.  1,  comma  454,
          della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e  la  regione
          Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano mediante  il  contestuale  miglioramento,  di  pari
          importo, del proprio  saldo  programmatico  riguardante  il
          patto di stabilita' interno. 
              729. Gli spazi finanziari  ceduti  dalla  regione  sono
          assegnati tenendo conto  prioritariamente  delle  richieste
          avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e
          dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011. 
              730. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi  di
          cui al  comma  728,  le  regioni  e  le  province  autonome
          definiscono criteri di virtuosita' e  modalita'  operative,
          previo confronto  in  sede  di  Consiglio  delle  autonomie
          locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali
          delle autonomie locali.  Per  i  medesimi  fini,  gli  enti
          locali comunicano  all'Associazione  nazionale  dei  comuni
          italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e
          alle regioni e alle province autonome, entro il  15  aprile
          ed entro il 15  settembre,  gli  spazi  finanziari  di  cui
          necessitano per effettuare esclusivamente impegni in  conto
          capitale ovvero gli spazi finanziari che  sono  disposti  a
          cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile  e  del  30
          settembre, le regioni e  le  province  autonome  comunicano
          agli   enti   locali   interessati   i   saldi    obiettivo
          rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze,
          con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione
          o provincia autonoma, gli elementi  informativi  occorrenti
          per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei  saldi
          di finanza pubblica anche con riferimento a quanto disposto
          dal comma  731.  Gli  spazi  finanziari  attribuiti  e  non
          utilizzati per impegni in conto capitale  non  rilevano  ai
          fini del conseguimento del saldo di cui al comma 710. 
              731. Agli enti locali che cedono  spazi  finanziari  e'
          riconosciuta,  nel   biennio   successivo,   una   modifica
          migliorativa del saldo di cui al comma 710, commisurata  al
          valore  degli  spazi  finanziari  ceduti,  fermo   restando
          l'obiettivo complessivo  a  livello  regionale.  Agli  enti
          locali  che  acquisiscono  spazi  finanziari,  nel  biennio
          successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati  per
          un importo  complessivamente  pari  agli  spazi  finanziari
          acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari  concessi
          e attribuiti deve risultare, per ogni anno di  riferimento,
          pari a zero. 
              732. Gli  enti  locali  che  prevedono  di  conseguire,
          nell'anno  di  riferimento,   un   differenziale   negativo
          rispetto al saldo di cui al comma 710  possono  richiedere,
          per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il
          meccanismo di cui al comma 728, al Ministero  dell'economia
          e delle finanze - Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello      Stato,      mediante      il      sito       web
          «http://pareggio-bilancioentiterritoriali.tesoro.it»
          appositamente predisposto, entro il termine perentorio  del
          15 giugno, gli spazi di cui necessitano  nell'esercizio  in
          corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Gli
          enti locali  che  prevedono  di  conseguire,  nell'anno  di
          riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di
          cui  al  comma  710,  possono   comunicare   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale  dello  Stato,  mediante  il  sito  web
          «http://pareggiobilancioentiterri-toriali.tesoro.it»
          appositamente predisposto, entro il termine perentorio  del
          15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in
          corso. Qualora l'entita' delle  richieste  pervenute  dagli
          enti  superi  l'ammontare  degli  spazi   finanziari   resi
          disponibili,  l'attribuzione  e'   effettuata   in   misura
          proporzionale   agli   spazi   finanziari   richiesti.   Il
          Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  entro
          il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati
          dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al
          presente comma, con riferimento  all'anno  in  corso  e  al
          biennio  successivo.  Agli  enti  che  acquisiscono   spazi
          finanziari   e'   peggiorato,   nel   biennio   successivo,
          l'obiettivo per un importo annuale pari  alla  meta'  della
          quota  acquisita,  mentre  agli  enti  che   cedono   spazi
          finanziari  l'obiettivo  di  ciascun   anno   del   biennio
          successivo e' migliorato in  misura  pari  alla  meta'  del
          valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori
          spazi finanziari ceduti e di quelli  attribuiti,  per  ogni
          anno di riferimento, e' pari a zero. 
              733. Qualora risultino, anche sulla base dei  dati  del
          monitoraggio di cui al comma 719, andamenti di spesa  degli
          enti non coerenti con gli impegni  finanziari  assunti  con
          l'Unione  europea,  il  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze, sentite la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali e la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, propone  adeguate  misure  di  contenimento  della
          predetta spesa. 
              734. Per gli anni 2016  e  2017,  alle  regioni  Friuli
          Venezia Giulia, Valle d'Aosta,  Trentino-Alto  Adige,  alla
          Regione siciliana e alle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano non si applicano le disposizioni di  cui  al  comma
          723 del presente articolo e resta ferma la  disciplina  del
          patto di stabilita' interno recata dall'art. 1, commi 454 e
          seguenti, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  come
          attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 6 del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189,  e
          successive  modificazioni  (Disposizioni  urgenti  per   il
          contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in   materia   di
          regolazioni contabili con le autonomie locali): 
              "Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali 
              1. - 1-quater. (Omissis). 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,  n.
          350, introdotto dall'art. 1,  comma  512,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per  le
          finalita'  previste   dall'art.   5-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'art.  4  del  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.". 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  41-bis  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure
          urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 41-bis. Misure per l'accelerazione dei  pagamenti
          a favore delle imprese 
              1.  Per  consentire  l'adempimento  delle  obbligazioni
          assunte per gli interventi di  cui  alle  leggi  11  giugno
          2004, nn. 146, 147  e  148,  ed  agevolare  il  flusso  dei
          pagamenti in favore delle imprese, e' autorizzato, fino  al
          31 dicembre 2016, l'utilizzo delle risorse gia' disponibili
          sulle rispettive contabilita'  speciali,  come  individuate
          nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3
          dicembre 2013. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 della legge
          1° ottobre 2012, n. 177 (Modifiche al decreto legislativo 9
          aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro  per
          la bonifica degli ordigni bellici), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1. (Omissis). 
              3. Le modificazioni al  decreto  legislativo  9  aprile
          2008, n. 81, introdotte dal comma 1 del presente  articolo,
          acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla  data  della
          pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, di cui
          al  comma  2  del  presente  articolo.  Fino  a  tale  data
          continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7,
          commi primo, secondo  e  quarto,  del  decreto  legislativo
          luogotenenziale 12 aprile 1946, n.  320,  che  riacquistano
          efficacia, a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  nel  testo   vigente   il   giorno
          antecedente  la  data  di  entrata  in  vigore  del  codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo  2010,  n.  66,  e  sono  autorizzate  a   proseguire
          l'attivita'  le  imprese  gia'  operanti  ai  sensi   delle
          medesime disposizioni.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'art.  10
          del decreto-legge 6 marzo  2014,  n.  16,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   2   maggio   2014,   n.   68
          (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche'
          misure volte  a  garantire  la  funzionalita'  dei  servizi
          svolti nelle istituzioni scolastiche): 
              "Art. 10.  Proroga  delle  modalita'  di  riparto  alle
          province del fondo sperimentale di riequilibrio 
              1. (Omissis). 
              2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto
          di fiscalizzazione corrisposti dal  Ministero  dell'interno
          in  favore  delle  province   appartenenti   alla   regione
          Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in  base
          alle  disposizioni  recate  dall'art.  4,  comma   6,   del
          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44,  e  alle
          modifiche dei fondi successivamente intervenute.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  2257   del   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  2257.  Durata  del  mandato  dei  delegati   nei
          consigli di rappresentanza 
              1. Il mandato dei componenti in  carica  del  Consiglio
          centrale interforze della rappresentanza militare,  nonche'
          del consigli centrali, intermedi e  di  base  dell'Esercito
          italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare,
          dell'Arma dei carabinieri e  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza, eletti nelle categorie del personale  militare  in
          servizio permanente e volontario, e' prorogato fino  al  30
          maggio 2017. 
              1-bis. I procedimenti elettorali  per  il  rinnovo  dei
          consigli di rappresentanza devono concludersi entro  il  15
          luglio 2017.". 
              Si riporta il testo del comma  379  dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  190  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "379.  Anche  ai  fini   della   valorizzazione   degli
          investimenti effettuati e della  salvaguardia  dei  livelli
          occupazionali, il termine di cui all'art.  2190,  comma  1,
          del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
          66, e successive modificazioni, e'  prorogato  al  bilancio
          2016,  assicurando  una  riduzione  delle  spese   per   il
          personale con contratto a  tempo  determinato  dell'Agenzia
          industrie difesa non inferiore al  60  per  cento  rispetto
          alla  spesa  sostenuta  nell'anno  2014.  Conseguentemente,
          l'ulteriore termine di cui al comma 3 del  citato  articolo
          2190 del codice di cui al decreto  legislativo  n.  66  del
          2010,  e  successive  modificazioni,  e'  prorogato  al  31
          dicembre  2016  per  non  oltre  un  terzo  dei   contratti
          stipulati ai sensi dell'art. 143, comma 3, del testo  unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo
          2010,  n.  90.  Gli  uffici  dirigenziali  di  livello  non
          generale dell'Agenzia industrie difesa previsti dal decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio  2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  94  del  23  aprile
          2014, sono rideterminati in 12 unita'.".