(( Art. 4 ter Proroga di termini in materia di prevenzione di delitti con finalita' terroristica di matrice internazionale 1. All'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: «Fino al 31 gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2017». ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), come modificato dalla presente legge: "Art. 4. Nuove norme per il potenziamento dell'attivita' informativa 1. - 2. (Omissis). 2-bis. Fino al 31 gennaio 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'art. 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalita' terroristica di matrice internazionale. (Omissis).".