(( Art. 4 quater 
 
 
           Proroga di termini in materia di conservazione 
            dei dati di traffico telefonico e telematico 
 
  1. All'art.  4-bis  del  decreto-legge  18  febbraio  2015,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  aprile  2015,  n.  43,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I dati relativi al traffico telefonico  o  telematico,  esclusi
comunque i contenuti di comunicazione, detenuti dagli  operatori  dei
servizi di telecomunicazione alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, nonche' quelli relativi al
traffico telefonico o telematico effettuato  successivamente  a  tale
data, sono conservati, in deroga a quanto  stabilito  dall'art.  132,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, e successive modificazioni, fino  al  30  giugno  2017,  per  le
finalita' di accertamento e di repressione  dei  reati  di  cui  agli
articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a),  del  codice
di procedura penale»; 
    b) al comma 2, le parole:  «31  dicembre  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2017»; 
    c) al comma 3, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle
seguenti: «1° luglio 2017». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 4-bis  del  decreto-legge
          18 febbraio 2015,  n.  7,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 (Misure  urgenti  per  il
          contrasto del terrorismo, anche di matrice  internazionale,
          nonche' proroga delle missioni internazionali  delle  Forze
          armate  e  di  polizia,  iniziative  di  cooperazione  allo
          sviluppo  e  sostegno  ai  processi  di   ricostruzione   e
          partecipazione   alle   iniziative   delle   Organizzazioni
          internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
          di stabilizzazione), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 4-bis. Disposizioni in materia  di  conservazione
          dei dati di traffico telefonico e telematico 
              1. I dati relativi al traffico telefonico o telematico,
          esclusi comunque i  contenuti  di  comunicazione,  detenuti
          dagli operatori dei servizi di telecomunicazione alla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  nonche'  quelli  relativi  al  traffico
          telefonico o telematico effettuato successivamente  a  tale
          data,  sono  conservati,  in  deroga  a  quanto   stabilito
          dall'art. 132, comma  1,  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo  30  giugno  2003,   n.   196,   e   successive
          modificazioni, fino al 30 giugno 2017, per le finalita'  di
          accertamento  e  di  repressione  dei  reati  di  cui  agli
          articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma  2,  lettera  a),
          del codice di procedura penale. 
              2.  I  dati  relativi  alle  chiamate  senza  risposta,
          effettuate a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente  decreto,  trattati
          temporaneamente  da  parte  dei  fornitori  di  servizi  di
          comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di
          una rete pubblica di comunicazione, sono conservati fino al
          30 giugno 2017. 
              3. Le disposizioni di cui ai commi 1  e  2  cessano  di
          applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2017.".