Art. 5 
 
 
        (( Proroghe in materia di beni e attivita' culturali 
                           e di turismo )) 
 
  1. All'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le
parole: «entro il 31 dicembre 2015» sono sostituite  dalle  seguenti:
«entro il 30 giugno 2016». 
  (( 1-bis. All'art. 2, comma  5-ter,  del  decreto-legge  31  maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al   primo   periodo,   dopo   le   parole:   «e   successive
modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonche' l'attivita' della
struttura di supporto ivi prevista,», le parole: «e' assicurato» sono
sostituite dalle seguenti: «sono assicurati» e la cifra: «100.000» e'
sostituita dalla seguente: «500.000»; 
    b) al secondo periodo, le parole:  «Dal  1°  gennaio  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «Dal 1° gennaio 2017». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  il  testo  del  comma  5  dell'art.  3  del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre
          Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3. Reti  d'impresa,  "Zone  a  burocrazia  zero",
          Distretti turistici, nautica da diporto 
              1. - 4. (Omissis). 
              5. Nei territori di cui al comma  4,  la  delimitazione
          dei Distretti e' effettuata, entro il 30 giugno 2016, dalle
          Regioni  d'intesa  con  il  Ministero  dei  beni  e   delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo  e   con   i   Comuni
          interessati,  previa  conferenza   di   servizi,   che   e'
          obbligatoriamente  indetta  se  richiesta  da  imprese  del
          settore turistico che operano nei  medesimi  territori.  Il
          relativo procedimento si  intende  concluso  favorevolmente
          per gli interessati  se  l'amministrazione  competente  non
          comunica all'interessato, nel  termine  di  novanta  giorni
          dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma  5-ter  dell'art.  2  del
          decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio   2014,   n.   106
          (Disposizioni  urgenti  per  la   tutela   del   patrimonio
          culturale, lo sviluppo della  cultura  e  il  rilancio  del
          turismo), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2. Misure urgenti per  la  semplificazione  delle
          procedure  di  gara  e  altri  interventi  urgenti  per  la
          realizzazione del Grande Progetto Pompei 
              1. - 5-bis (Omissis). 
              5-ter.  Al  fine  di  assicurare   la   tutela   e   la
          valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree
          limitrofe attraverso le  modalita'  operative  adottate  in
          attuazione del  Grande  Progetto  Pompei,  approvato  dalla
          Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29
          marzo 2012, lo svolgimento  delle  funzioni  del  Direttore
          generale di progetto di cui all'art. 1 del decreto-legge  8
          agosto 2013, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 ottobre 2013, n. 112, e  successive  modificazioni,
          nonche'  l'attivita'  della  struttura  di   supporto   ivi
          prevista, sono assicurati fino  al  31  gennaio  2019,  nel
          limite massimo di spesa  pari  a  500.000  euro  lordi  per
          ciascuno degli anni 2017,  2018  e  2019,  a  valere  sulle
          risorse  disponibili  sul  bilancio  della   Soprintendenza
          speciale per Pompei, Ercolano  e  Stabia.  Dal  1º  gennaio
          2017, allo scopo altresi' di consentire  il  rientro  nella
          gestione ordinaria  del  sito,  il  Direttore  generale  di
          progetto e  le  competenze  ad  esso  attribuite  ai  sensi
          dell'art.  1  del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,
          n. 112,  e  successive  modificazioni,  confluiscono  nella
          Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia,  che
          assume la denominazione  di  'Soprintendenza  Pompei'.  Con
          decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
          del turismo emanato ai sensi dell'art.  30,  comma  4,  del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica, sono adottate le  misure  di
          carattere  organizzativo  necessarie   all'attuazione   del
          presente comma, nonche'  sono  definite  le  modalita'  del
          progressivo trasferimento alla Soprintendenza Pompei  delle
          funzioni e delle strutture di cui al periodo precedente. 
              (Omissis).".