Art. 5 (( Proroghe in materia di beni e attivita' culturali e di turismo )) 1. All'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «entro il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2016». (( 1-bis. All'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonche' l'attivita' della struttura di supporto ivi prevista,», le parole: «e' assicurato» sono sostituite dalle seguenti: «sono assicurati» e la cifra: «100.000» e' sostituita dalla seguente: «500.000»; b) al secondo periodo, le parole: «Dal 1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 1° gennaio 2017». ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), come modificato dalla presente legge: "Art. 3. Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistici, nautica da diporto 1. - 4. (Omissis). 5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei Distretti e' effettuata, entro il 30 giugno 2016, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che e' obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego. (Omissis).". Si riporta il testo del comma 5-ter dell'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), come modificato dalla presente legge: "Art. 2. Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei 1. - 5-bis (Omissis). 5-ter. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalita' operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, nonche' l'attivita' della struttura di supporto ivi prevista, sono assicurati fino al 31 gennaio 2019, nel limite massimo di spesa pari a 500.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Dal 1º gennaio 2017, allo scopo altresi' di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, confluiscono nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di 'Soprintendenza Pompei'. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo emanato ai sensi dell'art. 30, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono adottate le misure di carattere organizzativo necessarie all'attuazione del presente comma, nonche' sono definite le modalita' del progressivo trasferimento alla Soprintendenza Pompei delle funzioni e delle strutture di cui al periodo precedente. (Omissis).".