(( Art. 5 bis Proroga del finanziamento del Museo tattile statale «Omero» 1. E' prorogata per il triennio 2016-2018 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 396, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 5-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo): "Art. 5-ter. Disposizioni urgenti per garantire il funzionamento del Museo tattile statale "Omero" 1. Al fine di garantire il funzionamento del Museo tattile statale "Omero", istituito con la legge 25 novembre 1999, n. 452, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per il triennio 2013-2015. (Omissis).". Si riporta il testo vigente del comma 396 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008): "396. A decorrere dal 1º gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, la cui dotazione e' quantificata annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data, alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.".