(( Art. 5 bis 
 
 
                      Proroga del finanziamento 
                  del Museo tattile statale «Omero» 
 
  1. E' prorogata per  il  triennio  2016-2018  l'applicazione  delle
disposizioni di cui all'art. 5-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  8
agosto 2013, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
ottobre  2013,  n.  112.  All'onere  derivante  dall'attuazione   del
presente comma, pari a 500.000 euro per  ciascuno  degli  anni  2016,
2017  e  2018,  si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  2,  comma  396,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 5-ter
          del decreto-legge 8 agosto 2013,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre   2013,   n.   112
          (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
          rilancio  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo): 
              "Art. 5-ter.  Disposizioni  urgenti  per  garantire  il
          funzionamento del Museo tattile statale "Omero" 
              1. Al fine di  garantire  il  funzionamento  del  Museo
          tattile statale "Omero", istituito con la legge 25 novembre
          1999, n. 452, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui
          per il triennio 2013-2015. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 396  dell'art.  2
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008): 
              "396. A decorrere dal 1º gennaio 2008, gli importi  dei
          contributi statali erogati alle  istituzioni  culturali  ai
          sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre  1996,
          n. 534, sono iscritti in un apposito capitolo  dello  stato
          di previsione del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, la cui dotazione e' quantificata annualmente  ai
          sensi dell'art. 11, comma 3,  lettera  d),  della  legge  5
          agosto  1978,  n.  468,  e  successive   modificazioni.   A
          decorrere dalla medesima data, alle  istituzioni  culturali
          di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, non si applicano
          le disposizioni di cui all'art. 32,  commi  2  e  3,  della
          legge 28 dicembre 2001, n. 448.".