Art. 6 
 
 
             Proroga di termini in materie di competenza 
                     del Ministero della salute 
 
  1. All'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n.
71, le parole: «sono rinnovati entro 8 mesi», sono  sostituite  dalle
seguenti: «sono rinnovati entro 18 mesi». 
  2. All'art. 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, le parole: «Entro il 1º gennaio 2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Entro il 1º gennaio 2017». 
  3. All'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 16, e'
sostituito dal seguente: 
    «16. Le tariffe massime delle strutture  che  erogano  assistenza
ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto del  Ministro  previsto  dal  medesimo  comma  15,
nonche'  le  tariffe  delle   prestazioni   relative   all'assistenza
protesica di cui all'art. 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, (( costituiscono  riferimento,  fino  ))  alla  data  del  30
settembre 2016, per la valutazione della congruita' delle  risorse  a
carico  del  Servizio  sanitario   nazionale,   quali   principi   di
coordinamento  della  finanza  pubblica.  Le  tariffe  massime  delle
strutture che erogano assistenza ospedaliera  di  cui  al  comma  15,
valide dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del  Ministro
previsto dal medesimo comma 15, costituiscono riferimento, fino  alla
data del 31 dicembre 2016, per la valutazione della congruita'  delle
risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi  di
coordinamento della finanza pubblica». 
  4. All'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,
quinto periodo, dopo le parole: «Per l'anno 2014», sono  inserite  le
seguenti: (( «, per l'anno 2015 e per l'anno 2016» )). 
  (( 4-bis. All'art. 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,
e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7-bis. Anche per l'anno 2016 e' prorogata l'individuazione, come
regioni  di  riferimento,  di  quelle  stabilite   dalla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015,  e
per la determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di
sanita' sono altresi' confermati  i  costi  pro  capite  per  livelli
assistenziali delle regioni di riferimento rilevati  dai  modelli  LA
2013, nonche' i medesimi pesi per classi di eta' adottati in sede  di
determinazione dei fabbisogni standard regionali per l'anno 2015». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  testo  del  comma  3  dell'art.  11  del
          decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 (Attuazione della
          direttiva   2012/35/UE,   che   modifica    la    direttiva
          2008/106/CE, concernente i requisiti minimi  di  formazione
          della gente di mare), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 11. Rilascio e registrazione dei certificati 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma
          2, i certificati di addestramento rilasciati ai  sensi  del
          decreto  del  Ministro  della  sanita'   7   agosto   1982,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 settembre
          1982, e del decreto del Ministro della  sanita'  25  agosto
          1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  215  del  15
          settembre 1997, da oltre 5 anni, sono  rinnovati  entro  18
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 15 del citato
          decreto-legge  n.  95  del  2012,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 15. Disposizioni  urgenti  per  l'equilibrio  del
          settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
          farmaceutica 
              1. (Omissis). 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle  farmacie
          convenzionate ai sensi del  secondo  periodo  del  comma  6
          dell'art. 11 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010
          n. 122, e' rideterminato al  valore  del  2,25  per  cento.
          Limitatamente al periodo decorrente dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre  2012,
          l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere
          alle Regioni ai  sensi  dell'ultimo  periodo  del  comma  6
          dell'art. 11 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.   122,   e'
          rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno  2012
          l'onere a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  per
          l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui  all'art.  5
          del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  novembre  2007,  n.  222  e
          successive modificazioni, e' rideterminato nella misura del
          13,1 per  cento.  In  caso  di  sforamento  di  tale  tetto
          continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia
          di ripiano di cui all'art. 5 del decreto-legge  1º  ottobre
          2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          novembre 2007, n. 222. Entro il 1º gennaio 2017,  l'attuale
          sistema di remunerazione  della  filiera  distributiva  del
          farmaco e' sostituito da  un  nuovo  metodo,  definito  con
          decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          sulla base di un accordo tra le associazioni  di  categoria
          maggiormente  rappresentative  e  l'Agenzia  italiana   del
          farmaco  per  gli  aspetti  di  competenza  della  medesima
          Agenzia, da emanare entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  secondo  i  criteri  stabiliti  dal  comma  6-bis
          dell'art. 11  del  decreto-legge  31  marzo  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini  di  cui
          al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro
          della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sentite  le
          Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata  in
          vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di  avere
          efficacia   le   vigenti   disposizioni    che    prevedono
          l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto  alle
          farmacie per le erogazioni in regime di Servizio  sanitario
          nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo  metodo
          di remunerazione e'  riferita  ai  margini  vigenti  al  30
          giugno  2012.  In  ogni  caso   dovra'   essere   garantita
          l'invarianza dei saldi di finanza pubblica. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 67-bis dell'art. 2  della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 2. (Disposizioni diverse) 
              1. - 67. (Omissis). 
              67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  da  adottarsi  entro  il  30  novembre  2011,  di
          concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabilite forme premiali a valere sulle  risorse  ordinarie
          previste dalla vigente legislazione  per  il  finanziamento
          del Servizio sanitario nazionale, applicabili  a  decorrere
          dall'anno  2012,  per  le  regioni  che  istituiscano   una
          Centrale regionale per gli acquisti e  l'aggiudicazione  di
          procedure  di  gara  per  l'approvvigionamento  di  beni  e
          servizi per un volume annuo non  inferiore  ad  un  importo
          determinato con  il  medesimo  decreto  e  per  quelle  che
          introducano  misure  idonee  a  garantire,  in  materia  di
          equilibrio di  bilancio,  la  piena  applicazione  per  gli
          erogatori pubblici di quanto previsto dall'art. 4, commi  8
          e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  e
          successive modificazioni, nel rispetto del principio  della
          remunerazione   a   prestazione.    L'accertamento    delle
          condizioni per  l'accesso  regionale  alle  predette  forme
          premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato  permanente
          per la verifica dell'erogazione dei livelli  essenziali  di
          assistenza e del  Tavolo  tecnico  per  la  verifica  degli
          adempimenti  regionali,  di  cui  agli  articoli  9  e   12
          dell'Intesa  23  marzo  2005,  sancita   dalla   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n.  105
          del 7 maggio 2005.  Per  gli  anni  2012  e  2013,  in  via
          transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al
          primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          stabilisce il  riparto  della  quota  premiale  di  cui  al
          presente  comma,  tenendo  anche  conto   di   criteri   di
          riequilibrio indicati  dalla  Conferenza  delle  regioni  e
          delle province autonome. Limitatamente  all'anno  2013,  la
          percentuale   indicata   all'art.   15,   comma   23,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'  pari
          allo 0,30 per cento. Per l'anno 2014, per l'anno 2015 e per
          l'anno 2016, in via transitoria, nelle  more  dell'adozione
          del decreto di cui al  primo  periodo,  il  Ministro  della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze,  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano,  stabilisce  il  riparto  della  quota
          premiale di cui al presente comma, tenendo anche  conto  di
          criteri di riequilibrio  indicati  dalla  Conferenza  delle
          regioni e delle province autonome.  Limitatamente  all'anno
          2014, la percentuale indicata al citato articolo 15,  comma
          23, del decreto-legge  n.  95  del  2012,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  n.  135  del  2012,  e'  pari
          all'1,75 per cento. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   27   del   decreto
          legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni  in  materia
          di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
          delle province, nonche' di determinazione dei costi  e  dei
          fabbisogni standard nel settore sanitario), come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 27. Determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni
          standard regionali 
              1.  Il  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai  sensi
          dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          con  la  conferenza  Stato-Regioni  sentita  la   struttura
          tecnica  di  supporto  di  cui   all'art.   3   dell'intesa
          Stato-Regioni del 3 dicembre 2009,  determina  annualmente,
          sulla base della procedura definita nel presente  articolo,
          i costi e i fabbisogni standard regionali. 
              2. Per la determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni
          standard  regionali  si  fa   riferimento   agli   elementi
          informativi  presenti   nel   Nuovo   sistema   informativo
          sanitario (NSIS) del Ministero della salute. 
              3.  Ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,   lettera   a),
          dell'intesa  Stato-Regioni  in  materia  sanitaria  per  il
          triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con riferimento  ai
          macrolivelli  di  assistenza  definiti  dal   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei
          livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del 29
          novembre    2001,    costituiscono     indicatori     della
          programmazione nazionale per l'attuazione  del  federalismo
          fiscale i seguenti  livelli  percentuali  di  finanziamento
          della spesa sanitaria: 
              a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria collettiva in
          ambiente di vita e di lavoro; 
              b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale; 
              c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera. 
              4.  Il  fabbisogno  sanitario  standard  delle  singole
          regioni  a  statuto  ordinario,  cumulativamente  pari   al
          livello del fabbisogno  sanitario  nazionale  standard,  e'
          determinato, in fase  di  prima  applicazione  a  decorrere
          dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i  valori  di
          costo rilevati nelle regioni di  riferimento.  In  sede  di
          prima applicazione e' stabilito il procedimento di  cui  ai
          commi dal 5 all'11. 
              5. Sono regioni di riferimento le tre regioni, tra  cui
          obbligatoriamente la prima, che siano  state  scelte  dalla
          Conferenza  Stato-Regioni  tra  le  cinque   indicate   dal
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,  in
          quanto  migliori  cinque  regioni  che,  avendo   garantito
          l'erogazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza   in
          condizione di equilibrio economico,  comunque  non  essendo
          assoggettate a piano di rientro  e  risultando  adempienti,
          come verificato dal Tavolo di  verifica  degli  adempimenti
          regionali di cui all'art. 12 dell'intesa  Stato-Regioni  in
          materia sanitaria del 23 marzo 2005,  sono  individuate  in
          base  a  criteri   di   qualita'   dei   servizi   erogati,
          appropriatezza  ed  efficienza  definiti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa  della
          Conferenza Stato-Regioni, sentita la struttura  tecnica  di
          supporto di cui all'art. 3 dell'intesa Stato-Regioni del  3
          dicembre 2009, sulla base  degli  indicatori  di  cui  agli
          allegati 1, 2 e 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3  dicembre
          2009. A tale scopo si considerano in  equilibrio  economico
          le  regioni  che  garantiscono  l'erogazione  dei   livelli
          essenziali di assistenza in condizioni di efficienza  e  di
          appropriatezza con le  risorse  ordinarie  stabilite  dalla
          vigente legislazione a livello nazionale, ivi  comprese  le
          entrate proprie regionali effettive.  Nella  individuazione
          delle regioni  si  dovra'  tenere  conto  dell'esigenza  di
          garantire una rappresentativita' in termini di appartenenza
          geografica al nord, al centro e  al  sud,  con  almeno  una
          regione di piccola dimensione geografica. 
              6. I costi standard sono computati a livello  aggregato
          per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza
          collettiva,   assistenza    distrettuale    e    assistenza
          ospedaliera. Il valore  di  costo  standard  e'  dato,  per
          ciascuno dei tre  macrolivelli  di  assistenza  erogati  in
          condizione di  efficienza  ed  appropriatezza  dalla  media
          pro-capite pesata del costo  registrato  dalle  regioni  di
          riferimento. A tal fine il livello della  spesa  delle  tre
          macroaree delle regioni di riferimento: 
              a) e' computato al lordo della mobilita' passiva  e  al
          netto della mobilita' attiva extraregionale; 
              b) e' depurato della quota di  spesa  finanziata  dalle
          maggiori entrate  proprie  rispetto  alle  entrate  proprie
          considerate ai fini della determinazione del  finanziamento
          nazionale. La riduzione e' operata proporzionalmente  sulle
          tre macroaree; 
              c) e'  depurato  della  quota  di  spesa  che  finanzia
          livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali; 
              d) e' depurato delle quote di ammortamento che  trovano
          copertura ulteriore rispetto al finanziamento ordinario del
          Servizio sanitario nazionale, nei termini convenuti  presso
          i Tavoli tecnici di verifica; 
              e) e' applicato, per ciascuna  regione,  alla  relativa
          popolazione pesata regionale. 
              7. Le regioni in equilibrio economico sono  individuate
          sulla base dei  risultati  relativi  al  secondo  esercizio
          precedente a quello  di  riferimento  e  le  pesature  sono
          effettuate con i pesi per classi  di  eta'  considerati  ai
          fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi
          al secondo esercizio precedente a quello di riferimento.  A
          decorrere dall'anno 2015 i pesi sono definiti  con  decreto
          del Ministro della salute,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa  con   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sulla base dei criteri  previsti  dall'art.  1,  comma  34,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo conto,  nella
          ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario  standard
          regionale,   del   percorso   di   miglioramento   per   il
          raggiungimento  degli  standard   di   qualita',   la   cui
          misurazione si puo' avvalere del sistema di valutazione  di
          cui all'art. 30 del presente  decreto.  Qualora  non  venga
          raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015
          continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del
          presente comma. 
              7-bis.   Anche   per   l'anno   2016    e'    prorogata
          l'individuazione, come regioni di  riferimento,  di  quelle
          stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano nella  seduta  del  17  dicembre  2015,  e  per  la
          determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia
          di sanita' sono altresi' confermati i costi pro capite  per
          livelli assistenziali delle regioni di riferimento rilevati
          dai modelli LA 2013, nonche' i medesimi pesi per classi  di
          eta' adottati in  sede  di  determinazione  dei  fabbisogni
          standard regionali per l'anno 2015. 
              8. Il fabbisogno sanitario standard regionale  e'  dato
          dalle risorse corrispondenti  al  valore  percentuale  come
          determinato in attuazione di quanto indicato  al  comma  6,
          rispetto al fabbisogno sanitario nazionale standard. 
              9. Il  fabbisogno  standard  regionale  determinato  ai
          sensi del comma 8, e' annualmente applicato  al  fabbisogno
          sanitario standard nazionale definito  ai  sensi  dell'art.
          26. 
              10.  La  quota  percentuale  assicurata  alla  migliore
          regione di riferimento non puo' essere inferiore alla quota
          percentuale gia' assegnata alla stessa, in sede di riparto,
          l'anno   precedente,   al   netto   delle   variazioni   di
          popolazione. 
              11. Al fine di realizzare il processo di convergenza di
          cui all'art. 20, comma 1, lettera b), della citata legge n.
          42  del  2009,  la  convergenza   ai   valori   percentuali
          determinati ai  sensi  di  quanto  stabilito  dal  presente
          articolo avviene in  un  periodo  di  cinque  anni  secondo
          criteri definiti con le modalita' di cui al comma 1. 
              12.  Qualora  nella  selezione  delle  migliori  cinque
          regioni di cui al comma 5, si  trovi  nella  condizione  di
          equilibrio economico come definito al medesimo comma  5  un
          numero  di  regioni  inferiore  a  cinque,  le  regioni  di
          riferimento  sono  individuate  anche  tenendo  conto   del
          miglior  risultato  economico   registrato   nell'anno   di
          riferimento,  depurando  i  costi  della  quota   eccedente
          rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a  garantire
          l'equilibrio ed escludendo comunque le regioni  soggette  a
          piano di rientro. 
              13. Resta in ogni caso fermo per le regioni l'obiettivo
          di adeguarsi alla percentuale di allocazione delle  risorse
          stabilite in sede di  programmazione  sanitaria  nazionale,
          come indicato al comma 3. 
              14. Eventuali  risparmi  nella  gestione  del  servizio
          sanitario  nazionale  effettuati  dalle  regioni  rimangono
          nella disponibilita' delle regioni stesse.".