Art. 7 
 
 
           Proroga di termini in materia di infrastrutture 
                             e trasporti 
 
  1. All'art. 8, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014,  n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.
11, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31
luglio 2016». 
  (( 1-bis. All'art. 10, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Entro il 31 dicembre 2016 le risorse corrispondenti  alla  quota  di
cui  al  periodo  precedente  sono  utilizzate  dalle   regioni   per
interventi e servizi nel settore  delle  infrastrutture  scolastiche,
della protezione civile,  del  dissesto  idrogeologico,  nonche'  del
patrimonio culturale» )). 
  2. All'art. 253 del (( codice dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui  al  ))  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9-bis,  primo  e  secondo  periodo,  le  parole:  «31
dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016»; 
    b) al comma 15-bis le parole: «31 dicembre 2015» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 luglio 2016»; 
    (( b-bis) al comma 20-bis, le parole:  «31  dicembre  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016». )) 
  3. All'art. 189, comma 5, del  ((  codice  di  cui  al  ))  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le  parole:  «31  dicembre  2015»
sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016». 
  4. Il termine di cui all'art. 357, comma 27, del (( regolamento  di
cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
207, come modificato dall'art.  8,  comma  9,  del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2014, n. 11, e' prorogato al 31 luglio 2016. 
  (( 4-bis. All'art. 357, comma 19-bis, del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.  207,  le
parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio
2016». )) 
  5. All'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25  marzo  2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  le
parole: «31  dicembre  2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2016». 
  6. All'art. 15, comma 3-quinquies  del  decreto-legge  29  dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2012, n. 14, le  parole:  «30  giugno  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 luglio 2016». 
  7. All'art. 26, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
le parole: «dal 1º gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal
1º gennaio 2017». 
  8. All'art. 18, comma  8-quinquies,  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le parole: «31  dicembre  2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «31  dicembre  2016».   Restano   fermi   i   termini   di
conservazione dei residui previsti a legislazione vigente. 
  9. All'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.
112, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Nelle  more  della
stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo  2016-2020  e
sino all'efficacia degli stessi,  il  contratto  di  programma  parte
servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con Rete Ferroviaria  Italiana  S.p.A.,  e'  prorogato,  ai
medesimi patti e condizioni gia'  ((  previsti  )),  per  il  periodo
necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non  oltre  il
31 dicembre 2016 con l'aggiornamento delle relative Tabelle.». 
  (( 9-bis. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' prorogato  al
30 settembre 2017 e conseguentemente le parole: «Ferrovie dello Stato
S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti:  «Rete  Ferroviaria  Italiana
S.p.A.». 
  9-ter. Il termine di  novanta  giorni  entro  cui  il  commissario,
nominato ai sensi dell'art. 1, comma 867,  della  legge  28  dicembre
2015, n.  208,  predispone  un  piano  industriale  e'  prorogato  di
ulteriori trenta giorni. Entro lo stesso termine non  possono  essere
intraprese azioni esecutive, anche concorsuali, compresi gli atti  di
intervento nelle procedure esecutive pendenti,  nei  confronti  della
societa' di cui al citato art. 1, comma 867, della legge n.  208  del
2015. I pignoramenti eventualmente eseguiti non  vincolano  gli  enti
debitori e i terzi pignorati, i quali possono  disporre  delle  somme
per le  finalita'  istituzionali  della  societa'  di  cui  al  primo
periodo. )) 
  10. All'art. 1, comma 165, sesto periodo,  della  legge  13  luglio
2015, n. 107, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti:  «il  30
aprile 2016». 
  11. Per gli interventi di edilizia scolastica di  cui  all'art.  10
del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  ((  il  termine
previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 51 del 3 marzo 2015, per l'aggiudicazione provvisoria  dei  lavori
e' prorogato al 29 febbraio 2016. Il suddetto termine e' prorogato al
30 aprile 2016 nel caso in cui le procedure di gara per l'affidamento
dei lavori bandite entro il 29 febbraio  2016  siano  andate  deserte
ovvero  prevedano  l'affidamento  congiunto  dei   lavori   e   della
progettazione. Il termine e' inoltre prorogato al 15 ottobre 2016 per
gli appalti di lavori pubblici di importo superiore  alla  soglia  di
rilevanza comunitaria, di cui all'art. 28, comma 1, lettera  c),  del
codice di cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  a
condizione che i relativi bandi di gara siano pubblicati entro il  29
febbraio 2016. 
  11-bis.  Il  termine  di  cui  all'art.   5,   comma   2-bis,   del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27  luglio  2004,  n.  186,  riferito  alle  nuove  norme
tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento,  anche
sismico e idraulico, delle dighe  di  ritenuta  e'  prorogato  al  28
febbraio 2017. 
  11-ter. All'art. 111, comma 1, secondo periodo,  del  codice  della
strada, di cui al decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e
successive  modificazioni,  le  parole:  «31  dicembre   2015»   sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016». 
  11-quater. L'applicazione delle disposizioni  di  cui  all'art.  1,
comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' differita  al  1°
gennaio 2017. Conseguentemente nel Fondo di cui  al  citato  art.  1,
comma 866, della legge n. 208 del 2015, confluiscono  le  risorse  di
cui all'art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  per
le annualita' 2017, 2018 e 2019. Per le risorse  relative  agli  anni
2015 e 2016 si applicano le modalita' e le procedure di cui al citato
art. 1, comma 83, della legge n. 147 del 2013, e di cui  all'art.  1,
comma 223, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  3-bis  dell'art.  8  del
          citato decreto-legge n. 192 del 2014, come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art.   8.   Proroga   di   termini   in   materia   di
          infrastrutture e trasporti 
              1. - 3. (Omissis). 
              3-bis.  Con  esclusivo  riferimento  ai  contratti   di
          appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice  di  cui
          al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  affidati  a
          seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento
          avviata successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto e  fino  al
          31 luglio 2016, l'anticipazione  di  cui  all'art.  26-ter,
          comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21  giugno  2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98, e successive modificazioni, e' elevata  al  20
          per cento dell'importo contrattuale. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 12-sexiesdecies dell'art.
          10  del  citato  decreto-legge  n.  192  del   2014,   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 10. Proroga di termini  in  materia  economica  e
          finanziaria 
              1. - 12-quinquiesdecies. (Omissis). 
              12-sexiesdecies. La disapplicazione della  sanzione  di
          cui al quinto  periodo  della  lettera  a)  del  comma  462
          dell'art. 1  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e
          successive modificazioni, opera  per  le  regioni  che  non
          hanno rispettato  il  patto  di  stabilita'  interno  anche
          nell'anno 2014. La predetta disapplicazione opera anche nei
          confronti delle regioni che non hanno rispettato  nell'anno
          2014 i vincoli del patto di stabilita' interno e che  hanno
          destinato al pagamento dei debiti di  cui  all'art.  2  del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,   e
          successive  modificazioni,  una  quota  dell'obiettivo  del
          patto di stabilita' superiore al 50 per cento dello stesso,
          limitatamente alla parte eccedente il  2  per  cento  delle
          entrate  del  titolo  I,  escluse   quelle   destinate   al
          finanziamento della sanita', e del  titolo  III  registrate
          nell'ultimo consuntivo disponibile. Entro  il  31  dicembre
          2016 le risorse corrispondenti alla quota di cui al periodo
          precedente sono utilizzate dalle regioni per  interventi  e
          servizi nel settore delle infrastrutture scolastiche, della
          protezione civile, del dissesto idrogeologico, nonche'  del
          patrimonio culturale. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.   253   del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione delle direttive 2004/17/CE e  2004/18/CE),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 253. Norme transitorie 
              1.  Fermo  quanto  stabilito  ai  commi  1-bis,  1-ter,
          1-quater e 1-quinquies, le disposizioni di cui al  presente
          codice si applicano alle procedure e  ai  contratti  i  cui
          bandi o avvisi con cui si indice una gara siano  pubblicati
          successivamente alla data  della  sua  entrata  in  vigore,
          nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di  bandi
          o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui,  alla  data
          di entrata in vigore del presente codice, non siano  ancora
          stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 
              1-bis. Per i contratti relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture, nei settori ordinari  e  speciali,  le  seguenti
          disposizioni si applicano alle  procedure  i  cui  bandi  o
          avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007: 
              a) articolo 33, commi 1 e 2, nonche' comma  3,  secondo
          periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza; 
              b); 
              c); 
              d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari. 
              1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di  qualsiasi
          importo, nei settori ordinari, le disposizioni dell'art. 56
          si applicano alle procedure i cui  bandi  siano  pubblicati
          successivamente  al  1°  febbraio  2007.  Le   disposizioni
          dell'art. 57 si  applicano  alle  procedure  per  le  quali
          l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente
          al 1° agosto 2007. 
              1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi  e
          forniture nei settori ordinari e speciali, le  disposizioni
          dell'art. 58 si applicano alle  procedure  i  cui  bandi  o
          avvisi  siano  pubblicati  successivamente  alla  data   di
          entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5. 
              1-quinquies. Per gli  appalti  di  lavori  pubblici  di
          qualsiasi importo, nei settori  ordinari,  le  disposizioni
          degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si  applicano
          alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente
          alla data di entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui
          all'art. 5. Le disposizioni di cui all'art. 256,  comma  1,
          riferite  alle  fattispecie  di  cui  al  presente   comma,
          continuano ad applicarsi  fino  alla  data  di  entrata  in
          vigore del regolamento di cui all'art. 5. 
              2. Il regolamento di cui all'art. 5 e'  adottato  entro
          un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo  la  sua
          pubblicazione. Le disposizioni  regolamentari  previste  ai
          sensi dell'art. 40, comma 4, lettere g) e g-bis) entrano in
          vigore  quindici   giorni   dopo   la   pubblicazione   del
          regolamento di cui all'art. 5. 
              3. Per i lavori pubblici, fino  all'entrata  in  vigore
          del regolamento di cui all'art. 5, continuano ad applicarsi
          il decreto del  Presidente  della  Repubblica  21  dicembre
          1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25
          gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni  regolamentari
          vigenti che, in base al presente  codice,  dovranno  essere
          contenute nel regolamento di cui all'art. 5, nei limiti  di
          compatibilita' con il presente codice. 
              Per i lavori  pubblici,  fino  all'adozione  del  nuovo
          capitolato generale,  continua  ad  applicarsi  il  decreto
          ministeriale 19 aprile 2000,  n.  145,  se  richiamato  nel
          bando, nei limiti di compatibilita' con il presente codice. 
              4. In relazione all'art. 8: 
              a) fino all'entrata in  vigore  del  nuovo  trattamento
          giuridico ed economico,  ai  dipendenti  dell'Autorita'  e'
          attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del
          personale di  ruolo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri; 
              b) fino all'entrata in vigore del  regolamento  di  cui
          all'art. 8, comma 4, si applicano le  disposizioni  di  cui
          all'art. 6 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
          554 del 1999. 
              5. Il termine di  scadenza  dei  membri  dell'Autorita'
          gia'  nominati  al  momento  dell'entrata  in  vigore   del
          presente codice e' prorogato di un anno. 
              6. In relazione all'art. 10, fino all'entrata in vigore
          del regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema  di
          soggetti  responsabili  per  le  fasi   di   progettazione,
          affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici. 
              7. Fino all'entrata in vigore del  regolamento  di  cui
          all'art. 17, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  30  luglio  2003,
          recante «acquisizione di beni e servizi ed  esecuzione  dei
          lavori in economia, ovvero a trattativa  privata,  per  gli
          organismi di informazione e sicurezza». Il  regolamento  di
          cui all'art.  17,  comma  8,  disporra'  l'abrogazione  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio
          2003 e dell'art. 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002,
          n. 289. 
              8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia,  le
          disposizioni dell'art. 32, comma 1, lettera g) e  dell'art.
          122, comma 8, non si applicano alle opere di urbanizzazione
          secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che,
          alla data di entrata in vigore  del  codice,  abbiano  gia'
          assunto nei confronti del Comune l'obbligo  di  eseguire  i
          lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione. 
              9.  Al  fine  dell'applicazione  dell'art.   37,   fino
          all'entrata in vigore  del  regolamento,  i  raggruppamenti
          temporanei sono ammessi  se  il  mandatario  e  i  mandanti
          abbiano i requisiti indicati  nel  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,  e  nel  decreto
          del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. 
              9-bis. In relazione all'art. 40, comma 3,  lettera  b),
          fino al 31 luglio 2016, per la dimostrazione del  requisito
          della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante
          attivita' diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata
          dotazione  di  attrezzature  tecniche   e   del   requisito
          dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attivita'
          documentabile e' quello relativo al decennio antecedente la
          data di sottoscrizione del contratto  con  la  SOA  per  il
          conseguimento della qualificazione.  Per  la  dimostrazione
          del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e
          del requisito dell'esecuzione di un singolo  lavoro  ovvero
          di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino  al  31
          luglio 2016, sono da considerare i  lavori  realizzati  nel
          decennio  antecedente  la  data   di   sottoscrizione   del
          contratto  con  la   SOA   per   il   conseguimento   della
          qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche
          alle  imprese  di  cui  all'art.  40,  comma  8,   per   la
          dimostrazione      dei      requisiti       di       ordine
          tecnico-organizzativo, nonche' agli operatori economici  di
          cui all'art. 47, con le modalita' ivi previste. 
              10. In relazione all'art. 66, comma 7, le modifiche che
          si rendano necessarie al decreto del  Ministro  dei  lavori
          pubblici 6 aprile 2001, n.  20,  anche  in  relazione  alla
          pubblicazione sul sito del Ministero  delle  infrastrutture
          di cui al citato decreto ministeriale, di bandi relativi  a
          servizi  e  forniture,  nonche'  di   bandi   di   stazioni
          appaltanti non statali, sono  effettuate  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture, di concerto con il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  per
          l'innovazione  e  le  tecnologie,  sentita  la   Conferenza
          Stato-Regioni. Sino  alla  entrata  in  funzione  del  sito
          informatico presso l'Osservatorio, i  bandi  e  gli  avvisi
          sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto
          del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20. 
              11. Con disposizioni  dell'Istituto  Poligrafico  dello
          Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          codice, e'  istituita  e  disciplinata  la  serie  speciale
          relativa ai contratti  pubblici  della  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica Italiana, in  sostituzione  delle  attuali
          modalita' di pubblicazione  di  avvisi  e  bandi  su  detta
          Gazzetta. Nel  frattempo  la  pubblicazione  avviene  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti
          modalita'. 
              12. Ai fini  dell'applicazione  dell'art.  77,  per  un
          periodo transitorio di tre anni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente  codice,  le  stazioni  appaltanti  non
          richiedono  agli  operatori  economici   l'utilizzo   degli
          strumenti   elettronici   quale    mezzo    esclusivo    di
          comunicazione,  salvo  nel   caso   di   ricorso   all'asta
          elettronica e di procedura di gara interamente gestita  con
          sistemi telematici. 
              13. In relazione all'art. 83, comma 5, fino all'entrata
          in vigore  del  regolamento  continuano  ad  applicarsi  il
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13  marzo
          1999, n. 117, e il decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e  gestione
          dei  servizi  sostitutivi  di   mensa»,   nei   limiti   di
          compatibilita' con il presente codice. 
              14.  In  relazione  all'art.   85,   comma   13,   fino
          all'entrata in  vigore  del  regolamento  si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  4  aprile  2002,  n.   101,   nei   limiti   di
          compatibilita' con il presente codice. 
              15.  In  relazione   all'art.   90,   ai   fini   della
          partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi  previsti,
          le societa' costituite dopo la data di  entrata  in  vigore
          della legge 18 novembre 1998, n. 415,  per  un  periodo  di
          cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il
          possesso    dei    requisiti     economico-finanziari     e
          tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
          riferimento ai requisiti dei soci delle  societa',  qualora
          costituite nella forma di societa' di persone o di societa'
          cooperativa, e dei direttori tecnici o  dei  professionisti
          dipendenti   della   societa'   con   rapporto   a    tempo
          indeterminato e con qualifica di dirigente o  con  funzioni
          di  collaborazione  coordinata  e   continuativa,   qualora
          costituite nella forma di societa' di capitali. 
              15-bis. In relazione alle procedure di  affidamento  di
          cui  all'art.  91,  fino  al  31   luglio   2016   per   la
          dimostrazione     dei      requisiti      di      capacita'
          tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il  periodo
          di attivita' documentabile e' quello relativo  ai  migliori
          tre anni del quinquennio precedente o  ai  migliori  cinque
          anni del decennio precedente la data di  pubblicazione  del
          bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano  anche
          agli  operatori  economici  di  cui  all'art.  47,  con  le
          modalita' ivi previste. 
              16. I tecnici diplomati che siano  in  servizio  presso
          l'amministrazione aggiudicatrice alla data  di  entrata  in
          vigore della legge 18 novembre 1998,  n.  415,  in  assenza
          dell'abilitazione, possono firmare i progetti,  nei  limiti
          previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano  in
          servizio  presso  l'amministrazione  aggiudicatrice  ovvero
          abbiano  ricoperto   analogo   incarico   presso   un'altra
          amministrazione aggiudicatrice, da  almeno  cinque  anni  e
          risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico  e
          abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione. 
              17. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 92,
          comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto
          del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001. 
              18.  In  relazione   all'art.   95,   comma   1,   fino
          all'emanazione del regolamento si applica  l'art.  18,  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  554  del
          1999. L'art. 95 non si applica alle opere indicate al comma
          1  del  medesimo  articolo  95,  per  le  quali  sia   gia'
          intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge  25
          giugno  2005,   n.   109,   l'approvazione   del   progetto
          preliminare. 
              19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5  dell'art.
          113 si applicano, quanto ai contratti  relativi  a  lavori,
          anche ai contratti in corso;  le  disposizioni  del  citato
          comma  3  dell'art.  113  si  applicano  inoltre  anche  ai
          contratti di servizi e forniture in  corso  di  esecuzione,
          affidati anteriormente alla data di entrata in  vigore  del
          presente codice, ove gli stessi abbiano  previsto  garanzie
          di esecuzione. 
              20.  In  relazione  all'art.   112,   comma   5,   sino
          all'entrata in vigore del  regolamento,  la  verifica  puo'
          essere  effettuata  dagli  uffici  tecnici  delle  stazioni
          appaltanti o degli organismi di cui  alla  lettera  a)  del
          citato art. 112. Gli incarichi  di  verifica  di  ammontare
          inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
          soggetti  scelti  nel  rispetto   dei   principi   di   non
          discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
          trasparenza. 
              20-bis. Le stazioni appaltanti possono  applicare  fino
          al 31 luglio 2016 le disposizioni di cui agli articoli 122,
          comma 9, e  124,  comma  8,  per  i  contratti  di  importo
          inferiore alle soglie di cui all'art. 28. 
              21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA
          dal 1° marzo 2000  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          codice,  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture
          sentita l'Autorita', emanato ai sensi dell'art.  17,  comma
          3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono  stabiliti  i
          criteri, le modalita' e le procedure per  la  verifica  dei
          certificati dei lavori pubblici e delle fatture  utilizzati
          ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica e'
          conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede  di  attuazione
          del predetto decreto non si applicano le  sanzioni  di  cui
          all'art. 6, comma 11, e all'art. 40, comma 4, lettera g). 
              22.  In  relazione  all'art.  125   (lavori,   servizi,
          forniture in economia) fino  alla  entrata  in  vigore  del
          regolamento: 
              a) i lavori in economia sono disciplinati  dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,  n.  554,
          nei  limiti  di  compatibilita'  con  le  disposizioni  del
          presente codice; 
              b)  le  forniture  e  i  servizi   in   economia   sono
          disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20
          agosto 2001, n. 384, nei limiti di  compatibilita'  con  le
          disposizioni del presente codice. 
              Restano altresi' in vigore, fino al loro aggiornamento,
          i  provvedimenti  emessi  dalle   singole   amministrazioni
          aggiudicatrici in esecuzione dell'art. 2 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001. 
              23. In relazione all'art. 131,  comma  5,  la  nullita'
          riguarda i contratti ivi previsti, stipulati dopo l'entrata
          in vigore del decreto del  Presidente  della  Repubblica  3
          luglio 2003, n. 222, senza i prescritti piani di sicurezza;
          i contratti di appalto o concessione, in corso alla data di
          entrata  in  vigore  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 3 luglio  2003,  n.  222,  se  privi  del  piano
          operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del  comma  2
          dell'art. 131, sono annullabili qualora non integrati con i
          piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore del citato decreto. 
              23-bis. In relazione all'art. 133, comma 1, fino al  31
          dicembre 2015, la facolta' dell'esecutore, ivi prevista, di
          agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile puo' essere
          esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le
          quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o
          il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento  dell'importo
          netto contrattuale. 
              24. In relazione all'art. 133 le disposizioni di cui ai
          commi 4, 5, 6 dell'art. 133 si applicano ai lavori eseguiti
          e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal  fine
          il primo decreto di cui al comma 6  del  medesimo  articolo
          133 rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione piu'
          significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i
          lavori aggiudicati sulla base di offerte  anteriori  al  1°
          gennaio 2003 si  fa  riferimento  ai  prezzi  rilevati  dal
          Ministero per l'anno 2003. 
              25. In relazione alla disciplina recata dalla parte II,
          titolo  IlI,  capo  II,  i  titolari  di  concessioni  gia'
          assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle
          rinnovate  o  prorogate   ai   sensi   della   legislazione
          successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale
          minima del 60 per cento dei lavori, agendo,  esclusivamente
          per detta quota, a tutti gli effetti  come  amministrazioni
          aggiudicatrici. 
              26. Le stazioni appaltanti procedono a rendere noto  il
          diritto di prelazione a favore del promotore, nel  caso  di
          avvisi  indicativi  pubblicati  prima  della  data  del  31
          gennaio 2005, che non contengano l'indicazione espressa del
          diritto    di    prelazione,    secondo    le     modalita'
          alternativamente  specificate  ai  successivi  periodi  del
          presente comma. Ove alla data del 28 dicembre 2005 non  sia
          stato pubblicato il bando per la  gara  prevista  dall'art.
          155,  comma  1,  lettera   a),   le   stazioni   appaltanti
          inseriscono, al  momento  della  pubblicazione  del  bando,
          l'indicazione espressa del diritto di prelazione  a  favore
          del promotore. Ove alla data di  pubblicazione  del  citato
          decreto sia stato pubblicato il bando per la gara  prevista
          dall'art. 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti,
          nel corso della  successiva  procedura  negoziata  prevista
          dall'art. 155, comma 1, lettera b),  inviano  comunicazione
          formale,  con  l'indicazione  espressa   del   diritto   di
          prelazione a favore del promotore, unicamente  ai  soggetti
          partecipanti alla procedura negoziata. 
              26-bis.  In  relazione  all'art.  159,  comma  2,  fino
          all'emanazione   del    decreto    del    Ministro    delle
          infrastrutture e dei trasporti, i criteri e le modalita' di
          attuazione  possono  essere   fissati   dalle   parti   nel
          contratto. 
              27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II,
          titolo III,  capo  IV  (lavori  relativi  a  infrastrutture
          strategiche e insediamenti produttivi): 
              a) non trovano applicazione  i  seguenti  articoli  del
          regolamento approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 554 del 1999: 
              a.1)  articolo  9  -  Pubblicita'  degli   atti   della
          conferenza di servizi; 
              a.2) titolo III, capo II - La progettazione; 
              a.3) titolo IV, capo IV - Affidamento  dei  servizi  di
          importo inferiore al controvalore in euro di 200.000 DSP; e
          capo  V  -  Affidamento  dei  servizi  di  importo  pari  o
          superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP; 
              b) per le concessioni gia' affidate, ovvero rinnovate e
          prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del
          10 settembre 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare
          a terzi una percentuale minima del quaranta per  cento  dei
          lavori; 
              c) le disposizioni dell'art. 174 (concessione  relativa
          a  infrastrutture  strategiche)  si  applicano  anche  alle
          concessioni relative a infrastrutture  gia'  affidate  alla
          data del 10 settembre 2002; 
              d) nel caso in cui, alla data del  10  settembre  2002,
          sia gia' stato redatto il progetto  definitivo,  sia  stata
          gia' affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque
          ritenuto dal soggetto aggiudicatore piu' opportuno ai  fini
          della  celere  realizzazione  dell'opera,  puo'  procedersi
          all'attestazione  di  compatibilita'  ambientale   e   alla
          localizzazione   dell'opera   sulla   base   del   progetto
          definitivo. Nel caso in cui, alla  data  del  10  settembre
          2002, sia stato gia' redatto il progetto  esecutivo  o  sia
          stata gia' affidata  la  realizzazione  dello  stesso,  per
          l'affidamento   a   contraente   generale    il    soggetto
          aggiudicatore  puo'  porre  a  base  di  gara  il  progetto
          esecutivo. In  tale  caso  il  contraente  generale  assume
          l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara
          e di farlo proprio,  fermo  restando  quanto  disposto  dal
          comma 5 dell'art. 176; 
              e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, il
          progetto delle infrastrutture sia gia' oggetto, in tutto  o
          in parte, di  procedura  autorizzativa,  approvativa  o  di
          valutazione di impatto ambientale  sulla  base  di  vigenti
          norme statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono
          richiedere l'interruzione della medesima procedura  optando
          per l'avvio unitario  delle  procedure  disciplinate  dalla
          parte  II,  titolo  III,  capo  IV,  ovvero  proseguire   e
          concludere la procedura in corso. Ai  fini  del  compimento
          delle procedure di cui alla parte II, titolo III, capo  IV,
          possono  essere  utilizzate  quali   atti   istruttori   le
          risultanze delle procedure anche di conferenza  di  servizi
          gia' compiute ovvero in  corso.  Si  osservano,  in  quanto
          applicabili, i commi 6 e 7 dell'art. 185; 
              f)  in  sede  di   prima   applicazione   del   decreto
          legislativo  n.  190  del  2002  i  soggetti  aggiudicatori
          adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento  a
          contraente generale per la realizzazione  dei  progetti  di
          importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro,  che
          presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti: 
              interconnessione  con  altri  sistemi  di  collegamento
          europei; 
              complessita'   dell'intervento   tale   da   richiedere
          un'unica logica realizzativa e gestionale, nonche'  estrema
          complessita'  tecnico-organizzativa.  L'individuazione  dei
          predetti  progetti  e'  effettuata   dal   Ministro   delle
          infrastrutture.   Ferma   restando   l'applicazione   delle
          semplificazioni procedurali di  cui  al  presente  capo,  i
          progetti che non abbiano le caratteristiche sopra  indicate
          sono realizzati con appalto di progettazione  esecutiva  ed
          esecuzione, in uno o piu' lotti ovvero con appalto di  sola
          esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo.
          E' comunque consentito l'affidamento in concessione; 
              g) per la realizzazione delle  infrastrutture  di  loro
          competenza,  i  soggetti  aggiudicatori,  ivi  compresi   i
          commissari straordinari di Governo, anche in  liquidazione,
          nominati in virtu' di disposizioni diverse da quelle di cui
          alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con
          riferimento alle concessioni in  corso  alla  data  del  10
          settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali dei
          relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento  alle
          previsioni della legge 21 dicembre 2001,  n.  443  e  della
          parte II, titolo III, capo IV; 
              h)  per  i  procedimenti  relativi  agli   insediamenti
          produttivi   e   alle   infrastrutture   strategiche    per
          l'approvvigionamento energetico di  cui  all'art.  179,  in
          corso alla data del 10 settembre 2002, e' data facolta'  al
          richiedente di optare per  l'applicazione  della  normativa
          stabilita nella  parte  II,  titolo  III,  capo  IV,  ferma
          restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli
          stessi procedimenti; 
              i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167,  168,
          169, 171, 172  si  applicano  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore del decreto legislativo 17  agosto  2005,
          n. 189. Le norme  di  cui  all'allegato  tecnico  contenuto
          nell'allegato XXI  al  presente  codice,  si  applicano  ai
          progetti delle infrastrutture, la cui redazione  sia  stata
          bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero,
          per   i   progetti   redatti   direttamente,   oggetto   di
          deliberazione  dell'organo  competente  dopo  la  data   di
          entrata in vigore del decreto legislativo 17  agosto  2005,
          n. 189. Per i progetti in corso e per quelli banditi  prima
          della data di entrata in vigore del citato decreto  n.  189
          del  2005,  i  soggetti  aggiudicatori  hanno  facolta'  di
          adeguare il progetto  alle  norme  tecniche  allegate,  con
          eventuale variazione del relativo corrispettivo; 
              l) la  disposizione  di  cui  all'art.  165,  comma  3,
          relativa al limite del 5 per cento, si applica ai  progetti
          la cui istruttoria e' avviata dopo la data  di  entrata  in
          vigore  del  decreto  legislativo  n.  189  del  2005.   Le
          disposizioni di cui ai commi  13  e  14  dell'art.  176  si
          applicano alle procedure di gara e ai rapporti contrattuali
          in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
          legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi  15,
          16 e 17 del medesimo articolo 176, si applicano  ai  lavori
          banditi dopo la data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
          legislativo n. 189 del 2005, ma e'  facolta'  del  soggetto
          aggiudicatore prevedere la applicazione delle  disposizioni
          medesime ai lavori gia' banditi  ovvero,  per  quelli  gia'
          aggiudicati,  convenire  con  il  contraente  generale   la
          applicazione delle stesse ai relativi contratti; 
              m) in relazione all'art. 180, comma 1, fino all'entrata
          in vigore del regolamento di cui  all'art.  5,  i  soggetti
          aggiudicatori indicano negli atti di gara  le  disposizioni
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
          dicembre 1999, n. 554, che trovano applicazione in  materia
          di esecuzione, contabilita' e collaudo; 
              n) in  relazione  all'art.  188,  fino  all'entrata  in
          vigore del regolamento, continua ad  applicarsi  l'art.  17
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  25  gennaio
          2000, n. 34, e ai fini dell'art. 188,  comma  2,  si  tiene
          conto della qualificazione rilasciata da non  oltre  cinque
          anni ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica
          n. 34 del 2000; 
              o) in relazione all'art. 189, comma 1, lettera b), fino
          all'entrata in vigore del regolamento si applica l'art. 18,
          del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  34
          del 2000; 
              p) ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6  dell'art.
          194, sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli
          atti  e  i  provvedimenti  gia'  formati  o  assunti,  e  i
          procedimenti in corso alla data di entrata  in  vigore  del
          decreto  legge  14  marzo  2005,  n.  35  che  i   soggetti
          aggiudicatori, previo parere  dei  commissari  straordinari
          ove nominati, ritengano eventualmente  piu'  opportuno,  ai
          fini della celere  realizzazione  dell'opera  proseguire  e
          concludere in luogo dell'avviare un nuovo  procedimento  ai
          sensi della parte II, titolo III, capo IV. 
              28. Il regolamento di  cui  all'art.  196  e'  adottato
          entro un anno dalla data di entrata in vigore del  presente
          codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo  la  sua
          pubblicazione. Ai fini dell'applicazione dell'art. 196 fino
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento   ivi
          previsto,  restano  ferme  le  disposizioni   regolamentari
          attualmente vigenti, nei limiti di  compatibilita'  con  il
          presente codice. 
              29. Ai fini della disciplina  di  cui  alla  parte  II,
          titolo  IV,  capo  II  le  attestazioni  di  qualificazione
          relative  alla  categoria  OS2,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  25  gennaio  2000,  n.   34,
          ottenute antecedentemente alla data di  entrata  in  vigore
          del decreto  ministeriale  3  agosto  2000,  n.  294,  come
          modificato dal decreto ministeriale  24  ottobre  2001,  n.
          420, ovvero nelle more dell'efficacia dello  stesso,  hanno
          efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. E'
          tuttavia fatta salva la verifica della stazione  appaltante
          in ordine al possesso dei requisiti  individuati  da  detto
          regolamento. 
              30. In  relazione  all'art.  201,  fino  alla  data  di
          entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui  ai
          commi 1 e 3 dell'art.  201,  continuano  ad  applicarsi  le
          disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 25 gennaio 2000, n.  34  e  di  cui  al  decreto
          ministeriale 3 agosto 2000, n.  294,  come  modificato  dal
          decreto ministeriale 24 ottobre 2001,  n.  420.  Fino  alla
          data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di
          cui ai commi 1 e 3 dell'art. 201,  le  stazioni  appaltanti
          possono   individuare,   quale   ulteriore   requisito   di
          partecipazione  al  procedimento  di  appalto,   l'avvenuta
          esecuzione, nell'ultimo decennio, di lavori nello specifico
          settore cui si riferisce l'intervento, individuato in  base
          alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della
          valutazione della sussistenza di detto  requisito,  possono
          essere  utilizzati  unicamente  i   lavori   effettivamente
          realizzati dal soggetto esecutore, anche in  esecuzione  di
          cottimi e subaffidamenti. 
              31. In relazione all'art. 212,  fino  alla  conclusione
          favorevolmente  della  procedura  di   cui   all'art.   219
          eventualmente attivata in relazione alle attivita'  di  cui
          al  citato  articolo  212,  sono  fatti  salvi  i   decreti
          ministeriali adottati ai sensi dell'art.  4,  comma  4  del
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. 
              32. Ai fini  dell'applicazione  dell'art.  240,  per  i
          lavori  per  i  quali  la   individuazione   del   soggetto
          affidatario sia gia' intervenuta alla data  di  entrata  in
          vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la  proposta  di
          accordo  bonario  e'   formulata   dal   responsabile   del
          procedimento secondo la disciplina anteriore  alla  entrata
          in vigore della citata legge. 
              33.  Ai   fini   dell'applicazione   della   disciplina
          dell'arbitrato di cui all'art. 241 e  seguenti  restano  in
          vigore i criteri di determinazione del valore della lite  e
          le tariffe fissate, rispettivamente dall'art. 10, commi  1,
          4, 5, e 6, e dall'allegato di cui al decreto ministeriale 2
          dicembre 2000, n. 398, salvo quanto disposto dall'art. 252,
          comma 7. 
              34. In relazione alla disciplina dell'arbitrato, recata
          dagli articoli 241, 242, 243: 
              a) dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,  n.  554,  il
          richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi  della
          normativa previgente di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  16  luglio  1962,  n.  1063,  contenuto   nelle
          clausole dei contratti  di  appalto  gia'  stipulati,  deve
          intendersi riferito ai collegi da  nominare  con  le  nuove
          procedure secondo le modalita'  previste  dal  codice  e  i
          relativi giudizi si  svolgono  secondo  la  disciplina  ivi
          fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono  la
          costituzione  di  collegi  arbitrali  in  difformita'  alla
          normativa abrogata a seguito  dell'entrata  in  vigore  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  554  del
          1999, contenute nelle clausole di  contratti  o  capitolati
          d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  554  del
          1999,  a  condizione  che  i  collegi  arbitrali   medesimi
          risultino gia' costituiti alla data di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione; 
              b) sono fatte salve le procedure arbitrali  definite  o
          anche solo introdotte alla data di entrata in vigore  della
          legge 14 maggio 2005, n. 80,  di  conversione  del  decreto
          legge 14 marzo 2005, n. 35, purche' risultino rispettate le
          disposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di
          procedura  civile,  ovvero  nell'art.  32  della  legge  11
          febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma  16-sexies
          del citato decreto-legge n. 35 del 2005; 
              c) fatte salve le norme transitorie di cui alle lettere
          a) e b), i giudizi arbitrali nei  quali  siano  stati  gia'
          nominati i due arbitri delle parti, si svolgono secondo  le
          norme vigenti prima dell'entrata  in  vigore  del  presente
          codice; 
              d)  sono  abrogate  tutte  le  disposizioni   che,   in
          contrasto con la disciplina del presente codice,  prevedono
          limitazioni ai  mezzi  di  risoluzione  delle  controversie
          nella materia dei contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi, forniture, o contemplano arbitrati obbligatori. E'
          salvo il disposto dell'art. 3, comma 2,  del  decreto-legge
          11 giugno 1998, n. 180, convertito  dalla  legge  8  agosto
          1998,  n.  267,  e  dell'art.  1,   comma   2-quater,   del
          decreto-legge 7 febbraio  2003,  n.  15,  convertito  dalla
          legge 8 aprile 2003, n. 62. 
              35. Ai fini dell'applicazione dell'art.  16,  comma  4,
          lettera h) dell'allegato XXI, fino  all'entrata  in  vigore
          del regolamento  si  applica  l'art.  17  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 554 del 1999,  e  successive
          modificazioni.". 
              Si riporta il testo  del  comma  5  dell'art.  189  del
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 189. Requisiti di ordine speciale 
              1. - 4. (Omissis). 
              5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino  al  31
          luglio  2016,  il  possesso  dei  requisiti   di   adeguata
          idoneita' tecnica e organizzativa di cui al  comma  3  puo'
          essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi
          del regolamento, per importo illimitato in non meno di  tre
          categorie di opere generali per la  Classifica  I,  in  non
          meno di sei categorie,  di  cui  almeno  quattro  di  opere
          generali per la Classifica II e per la Classifica  III,  in
          nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali. 
              Si riporta il testo  vigente  dei  commi  19-bis  e  27
          dell'art. 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5
          ottobre  2010,  n.  207  (Regolamento  di   esecuzione   ed
          attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
          recante «Codice dei contratti pubblici relativi  a  lavori,
          servizi  e  forniture   in   attuazione   delle   direttive
          2004/17/CE e 2004/18/CE»),  come  modificato  dall'art.  8,
          comma 9,  del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.  192,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2014, n. 11, come ulteriormente modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 357. Norme transitorie 
              1. - 19. (Omissis). 
              19-bis. In relazione all'art. 61, comma 6, fino  al  31
          luglio 2016, per la dimostrazione del requisito della cifra
          di affari realizzata con lavori svolti  mediante  attivita'
          diretta ed indiretta, il periodo di attivita' documentabile
          e' quello relativo ai migliori  cinque  anni  del  decennio
          antecedente la data di pubblicazione del bando. 
              20. - 26. (Omissis). 
              27. In relazione all'art. 100, comma 1,  lettera  c.2),
          fino al  31  dicembre  2013,  i  soggetti  in  possesso  di
          attestazioni  SOA  per   classifica   illimitata,   possono
          documentare  l'esistenza  del  requisito  a   mezzo   copia
          conforme  delle  attestazioni  possedute,  nei  limiti   di
          validita'  di  cui  all'art.  98,  comma  1,  del  presente
          regolamento, secondo quanto prescritto dall'art. 189, comma
          5, del codice. 
              (Omissis).". 
              Si riporta  il  testo  del  comma  3  dell'art.  2  del
          decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  22   maggio   2010,   n.   73
          (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie  in  materia
          di contrasto alle frodi fiscali internazionali e  nazionali
          operate,  tra   l'altro,   nella   forma   dei   cosiddetti
          «caroselli»    e    «cartiere»,    di    potenziamento    e
          razionalizzazione della  riscossione  tributaria  anche  in
          adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
          gettiti  recuperati  al  finanziamento  di  un  Fondo   per
          incentivi e sostegno della domanda in particolari settori),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  2.  Disposizioni  in  materia  di  potenziamento
          dell'amministrazione  finanziaria   ed   effettivita'   del
          recupero di imposte italiane all'estero  e  di  adeguamento
          comunitario 
              1. - 2-undecies. (Omissis). 
              3.  Ai  fini  della   rideterminazione   dei   principi
          fondamentali della disciplina di cui alla legge 15  gennaio
          1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'art. 7-bis, comma
          1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,  n.  5,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33,  ed
          allo scopo di assicurare  omogeneita'  di  applicazione  di
          tale  disciplina  in  ambito  nazionale,  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con
          la Conferenza Unificata di cui al  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il 31
          dicembre 2016,  urgenti  disposizioni  attuative,  tese  ad
          impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi
          e del servizio di noleggio con conducente o, comunque,  non
          rispondenti  ai  principi  ordinamentali  che  regolano  la
          materia. Con il suddetto decreto sono,  altresi',  definiti
          gli indirizzi generali per l'attivita' di programmazione  e
          di pianificazione delle regioni, ai fini del  rilascio,  da
          parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 3-quinquies dell'art.  15
          del citato decreto-legge n. 216 del 2011,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.  15.   Proroga   di   termini   in   materia   di
          amministrazione dell'interno 
              1. - 3-quater. (Omissis). 
              3-quinquies.  Al  fine  di  garantire  e  tutelare   la
          sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino
          all'emanazione, entro e non oltre il 31  luglio  2016,  del
          regolamento recante la disciplina dei corsi  di  formazione
          per gli addetti al salvamento acquatico,  da  adottare  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, sono prorogate le autorizzazioni  all'esercizio  di
          attivita' di  formazione  e  concessione  brevetti  per  lo
          svolgimento   dell'attivita'   di   salvamento    acquatico
          rilasciate entro il 31 dicembre 2011. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 1-bis  dell'art.  26  del
          citato decreto-legge n. 66 del 2014, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 26. (Pubblicazione telematica di avvisi e bandi) 
              1. (Omissis). 
              1-bis. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si
          applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 8-quinquies dell'art.  18
          del citato decreto-legge n. 69 del  2013,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.  18.  Sblocca  cantieri,  manutenzione   reti   e
          territorio e fondo piccoli Comuni 
              1. - 8-quater. (Omissis). 
              8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori  di  cui
          al comma 8-quater entro il 31  dicembre  2014  comporta  la
          revoca dei finanziamenti. Per le Regioni  nelle  quali  gli
          effetti della graduatoria di cui  al  comma  8-quater  sono
          stati sospesi da provvedimenti dell'autorita'  giudiziaria,
          il termine del 31 dicembre 2014 e' prorogato al 28 febbraio
          2015.  Le  eventuali  economie  di  spesa  che  si  rendono
          disponibili all'esito delle  procedure  di  cui  al  citato
          comma 8-quater ovvero le risorse  derivanti  dalle  revoche
          dei   finanziamenti   sono   riassegnate   dal    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  alle
          richieste che seguono  nell'ordine  della  graduatoria.  Lo
          stesso Ministero provvede al  trasferimento  delle  risorse
          agli enti locali per permettere i  pagamenti  entro  il  31
          dicembre 2016, secondo gli stati di avanzamento dei  lavori
          debitamente certificati. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il  testo  del  comma  1  dell'art.  15  del
          decreto legislativo 15  luglio  2015,  n.  112  (Attuazione
          della direttiva 2012/34/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno  spazio
          ferroviario  europeo  unico  (Rifusione),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 15. Rapporti tra il  gestore  dell'infrastruttura
          ferroviaria nazionale e lo Stato 
              1.  I  rapporti  tra  il  gestore   dell'infrastruttura
          ferroviaria nazionale e lo Stato sono  disciplinati  da  un
          atto di concessione e da uno o piu' contratti di programma.
          I contratti di programma  sono  stipulati  per  un  periodo
          minimo  di  cinque  anni,  nel  rispetto  dei  principi   e
          parametri fondamentali di cui all'allegato II del  presente
          decreto. Le condizioni dei  contratti  di  programma  e  la
          struttura dei pagamenti ai fini dell'erogazione di fondi al
          gestore dell'infrastruttura sono concordate in  anticipo  e
          coprono l'intera durata del  contratto.  Nelle  more  della
          stipula dei nuovi contratti di  programma  per  il  periodo
          2016-2020 e sino all'efficacia degli stessi,  il  contratto
          di  programma  parte  servizi  2012-2014,   stipulato   dal
          Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  con  Rete
          Ferroviaria Italiana  S.p.A.,  e'  prorogato,  ai  medesimi
          patti e condizioni gia' previste, per il periodo necessario
          alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31
          dicembre 2016 con l'aggiornamento delle  relative  Tabelle.
          Nelle more della stipula dei nuovi contratti  di  programma
          per il periodo 2016-2020 e sino all'efficacia degli stessi,
          il  contratto  di  programma   parte   servizi   2012-2014,
          stipulato  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti  con  Rete  Ferroviaria   Italiana   S.p.A.,   e'
          prorogato, ai medesimi patti e  condizioni  gia'  previsti,
          per il periodo necessario alla stipula del nuovo  contratto
          e  comunque   non   oltre   il   31   dicembre   2016   con
          l'aggiornamento delle relative Tabelle. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 1 del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  1.  Disposizioni  urgenti  per   sbloccare   gli
          interventi   sugli   assi    ferroviari    Napoli-Bari    e
          Palermo-Catania-Messina  ed  altre   misure   urgenti   per
          sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale 
              1.  L'Amministratore  Delegato  di   Rete   Ferroviaria
          Italiana S.p.A. e' nominato, per  la  durata  di  due  anni
          dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  Commissario
          per la  realizzazione  delle  opere  relative  alla  tratta
          ferroviaria  Napoli   -   Bari,   di   cui   al   Programma
          Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre
          2001, n. 443, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica.  L'incarico  e'  rinnovabile  con   decreto   del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto
          anche dei risultati conseguiti e verificati in  esito  alla
          rendicontazione di cui al comma 8. Al Commissario di cui al
          primo  periodo  non  sono  corrisposti  gettoni,  compensi,
          rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 867  dell'art.  1
          della citata legge n. 208 del 2015: 
              "867.  In   considerazione   della   grave   situazione
          finanziaria concernente la societa' Ferrovie del Sud Est  e
          servizi automobilistici, con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  e'  disposto  il  commissariamento  della  suddetta
          societa'  e  sono  nominati  il  commissario  ed  eventuali
          sub-commissari.  Il  commissario  provvede,  entro  novanta
          giorni  dal  suo  insediamento,  a  predisporre  un   piano
          industriale per il risanamento che preveda, tra l'altro, la
          riduzione dei costi di  funzionamento.  Il  commissario  e'
          incaricato altresi' di predisporre e  presentare  al  socio
          unico,  nel  predetto  termine  di  novanta   giorni,   una
          dettagliata e documentata relazione,  pubblicata  nel  sito
          web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel
          sito  web  della  medesima  societa'  nonche'   in   quello
          dell'Agenzia per il trasporto e la mobilita' della  regione
          Puglia, in merito allo  stato  finanziario  e  patrimoniale
          della societa', nonche' alle cause che hanno determinato la
          grave situazione finanziaria della medesima societa', anche
          al fine  di  consentire  al  socio  unico  di  valutare  le
          condizioni per l'esercizio dell'azione  di  responsabilita'
          ai sensi dell'art. 2393 del codice civile. Il  commissario,
          a  seguito  della  ricognizione  contabile,  provvede,   se
          necessario, dandone preventiva comunicazione al socio e  al
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  ad  attivare  le
          procedure di ristrutturazione dei debiti di  cui  al  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267. Su proposta del commissario,
          la societa' puo', altresi', essere  trasferita  o  alienata
          secondo criteri e modalita'  individuati  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.  Nelle  more
          dell'attuazione del predetto piano di risanamento, al  fine
          di  assicurare  la  continuita'  operativa  della  predetta
          societa', e' autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per
          l'anno 2016.". 
              Si riporta il testo del comma  165  dell'art.  1  della
          legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
          di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
          disposizioni legislative vigenti),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "165. Al  fine  di  assicurare  la  prosecuzione  e  il
          completamento degli interventi di messa in sicurezza  degli
          edifici scolastici finanziati ai sensi dell'art. 80,  comma
          21, della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive
          modificazioni,    con    le    delibere    del     Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.
          102/04 del 20 dicembre  2004,  di  approvazione  del  primo
          programma stralcio, e n. 143/2006 del 17 novembre 2006,  di
          approvazione   del   secondo   programma   stralcio,   come
          rimodulati dalla  delibera  del  CIPE  n.  17/2008  del  21
          febbraio 2008, e' consentito agli enti beneficiari,  previa
          rendicontazione  dei  lavori  eseguiti   da   produrre   al
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge e comunque non oltre il  31  dicembre  2015,
          l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta  per
          la  realizzazione  di  altri  interventi  finalizzati  alla
          sicurezza delle scuole anche sugli  stessi  edifici  e  nel
          rispetto del  limite  complessivo  del  finanziamento  gia'
          autorizzato. Le modalita' della rendicontazione  sono  rese
          note attraverso il sito  web  istituzionale  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge.  La
          mancata  rendicontazione  nel  termine  indicato   preclude
          l'utilizzo delle eventuali  risorse  residue  ancora  nella
          disponibilita' dell'ente, che sono versate all'entrata  del
          bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del
          termine di cui al primo  periodo  del  presente  comma.  Le
          somme relative a interventi non avviati e per i  quali  non
          siano stati  assunti  obblighi  giuridicamente  vincolanti,
          anche giacenti presso la societa' Cassa depositi e prestiti
          Spa, sono destinate dal CIPE  alle  medesime  finalita'  di
          edilizia scolastica in favore di interventi compresi  nella
          programmazione nazionale  triennale  2015-2017  di  cui  al
          comma  160,  secondo  modalita'  individuate  dallo  stesso
          Comitato, nonche' degli interventi che si rendono necessari
          all'esito  delle  indagini   diagnostiche   sugli   edifici
          scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli che  si
          rendono  necessari   sulla   base   dei   dati   risultanti
          dall'Anagrafe  dell'edilizia   scolastica.   Al   fine   di
          garantire la sollecita attuazione dei programmi  finanziati
          ai  sensi  dell'art.  18,  comma   1,   lettera   b),   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  con  la
          delibera del CIPE n. 32/2010 del  13  maggio  2010,  e  dei
          programmi di intervento finanziati ai sensi  dell'art.  33,
          comma 3, della legge 12  novembre  2011,  n.  183,  con  la
          delibera del CIPE n. 6  del  20  gennaio  2012,  il  parere
          richiesto ai provveditorati  per  le  opere  pubbliche  sui
          progetti definitivi presentati dagli  enti  beneficiari  si
          intende  positivamente  reso  entro  trenta  giorni   dalla
          richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge  per  quelli  presentati
          precedentemente.  Gli  enti  beneficiari   trasmettono   al
          Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti   le
          aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro  il  30  aprile
          2016, pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse  oggetto
          di revoca sono destinate dal CIPE alle  medesime  finalita'
          di edilizia scolastica in  favore  di  interventi  compresi
          nella programmazione nazionale triennale 2015-2017, secondo
          modalita' individuate dal medesimo Comitato. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo   vigente   dell'art.   10   del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128  (Misure
          urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca): 
              "Art.  10.  Mutui  per  l'edilizia  scolastica  e   per
          l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali 
              1. Al  fine  di  favorire  interventi  straordinari  di
          ristrutturazione,  miglioramento,   messa   in   sicurezza,
          adeguamento  antisismico,  efficientamento  energetico   di
          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica e  all'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze  per
          studenti universitari, di  proprieta'  degli  enti  locali,
          nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici
          e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi
          volti   al   miglioramento   delle   palestre   scolastiche
          esistenti, per la programmazione  triennale  2013-2015,  le
          Regioni  interessate   possono   essere   autorizzate   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  a
          stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri
          di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
          ammortamento a totale carico  dello  Stato,  con  la  Banca
          europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo  del
          Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa, e con i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria, ai sensi del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma  75,
          della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  le   rate   di
          ammortamento dei mutui attivati sono pagate  agli  istituti
          finanziatori direttamente dallo  Stato.  A  tal  fine  sono
          stanziati contributi pluriennali per euro  40  milioni  per
          l'anno 2015 e per euro  50  milioni  annui  per  la  durata
          residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere  dall'anno
          2016.   Le   modalita'   di   attuazione   della   presente
          disposizione e del successivo comma 2  sono  stabilite  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione dell'universita' e
          della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto e
          da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in  conformita'  ai
          contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede  di  Conferenza
          unificata il 1º agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le
          province autonome di Trento e di  Bolzano  e  le  autonomie
          locali, sull'attuazione dei piani  di  edilizia  scolastica
          formulati ai sensi dell'art. 11, commi da 4-bis a 4-octies,
          del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
              1-bis.  Il  Ministro   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          predispongono congiuntamente una relazione  da  trasmettere
          annualmente alle Camere  sullo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori relativi  a  interventi  di  edilizia  scolastica  e
          sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi
          ai sensi del comma 1 del presente articolo,  dell'art.  18,
          commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013,  n.  98,  come  modificato  dal  presente   articolo,
          dell'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre  2012,  n.  221,  nonche'  con  riferimento   agli
          ulteriori stanziamenti destinati  alle  medesime  finalita'
          nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa  vigente.
          Ai fini dell'elaborazione  della  predetta  relazione  sono
          altresi'    richiesti     elementi     informativi     alle
          amministrazioni territorialmente competenti. 
              1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca, nella definizione del decreto  attuativo  di
          cui al quarto periodo del  comma  1,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani
          di edilizia scolastica presentati dalle regioni. 
              2. I pagamenti di  cui  al  comma  1  effettuati  dalle
          Regioni, anche  attraverso  la  delegazione  di  pagamento,
          finanziati con l'attivazione dei mutui di cui  al  medesimo
          comma, sono esclusi dai  limiti  del  patto  di  stabilita'
          interno delle Regioni  per  l'importo  annualmente  erogato
          dagli Istituti di credito. 
              2-bis. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1  e
          con  riferimento  agli  immobili  di  proprieta'   pubblica
          adibiti   all'alta   formazione   artistica,   musicale   e
          coreutica, le istituzioni dell'alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica, di cui  all'art.  1  della  legge  21
          dicembre 1999,  n.  508,  possono  essere  autorizzate  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, a  stipulare  mutui  trentennali  sulla  base  dei
          criteri di economicita' e di contenimento della spesa,  con
          oneri di ammortamento a totale carico dello Stato,  con  la
          Banca  europea  per  gli  investimenti,  con  la  Banca  di
          sviluppo del Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa
          depositi e  prestiti  Spa  e  con  i  soggetti  autorizzati
          all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo lº settembre  1993,  n.
          385. Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  75,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, le rate di  ammortamento  dei  mutui
          attivati   sono   pagate   agli    istituti    finanziatori
          direttamente  dallo  Stato.  A  tale  fine  sono  stanziati
          contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui  per  la
          durata dell'ammortamento del mutuo  a  decorrere  dall'anno
          2016, mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 1, comma 131, della citata legge  n.  311  del
          2004.  Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari,  in
          termini di fabbisogno e di indebitamento  netto,  derivanti
          dall'attuazione delle disposizioni del  presente  comma  si
          provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017,  a  euro
          15 milioni per l'anno 2018, a euro 30  milioni  per  l'anno
          2019  e  a  euro  30  milioni  per  l'anno  2020,  mediante
          corrispondente utilizzo  del  fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del  decreto-legge
          7 ottobre 2008,  n.  154,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  4  dicembre  2008,  n.  189,   e   successive
          modificazioni. 
              2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2-bis  sono
          stabilite con decreto del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca,  da  adottare  entro  tre
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. 
              3. Al fine di promuovere iniziative  di  sostegno  alle
          istituzioni   scolastiche,   alle   istituzioni   dell'alta
          formazione  artistica,  musicale   e   coreutica   e   alle
          universita', fermo restando quanto gia' previsto  dall'art.
          15, comma 1,  lettera  i-octies),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  in  materia   di
          detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies), dopo
          le parole:  "successive  modificazioni"  sono  inserite  le
          seguenti: ", nonche' a favore delle  istituzioni  dell'alta
          formazione  artistica,  musicale  e   coreutica   e   delle
          universita'", e dopo le parole: "edilizia scolastica"  sono
          inserite le seguenti: "e  universitaria".  Le  disposizioni
          del presente comma si  applicano  a  partire  dall'anno  di
          imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto. 
              3-bis. All'art. 18, comma 8-bis, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n.  98,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) al primo periodo, le parole: "in relazione  all'art.
          2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,"  sono
          soppresse; 
              b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
          sentito il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione
          delle attivita' di cui al periodo  precedente  nonche'  gli
          istituti cui sono affidate tali attivita'. 
              3-ter. All'art. 18, comma 8-ter, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo  le  parole:  "di  cui  al
          comma 8," sono inserite le seguenti:  "per  gli  interventi
          finanziati con le risorse di cui ai  commi  8  e  8-sexies,
          nella misura  definita  dal  decreto  di  cui  al  presente
          periodo,". 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'art.  28
          del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: 
              "Art. 28. Importi delle soglie dei  contratti  pubblici
          di rilevanza comunitaria 
              1. Fatto salvo  quanto  previsto  per  gli  appalti  di
          forniture del Ministero della difesa dall'art. 196,  per  i
          contratti  pubblici  di  rilevanza  comunitaria  il  valore
          stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto  (i.v.a.)
          e' pari o superiore alle soglie seguenti: 
              a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di  forniture
          e di servizi diversi da quelli di cui  alla  lettera  b.2),
          aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici  che  sono
          autorita' governative centrali indicate nell'allegato IV; 
              b) 211.000 euro, 
              b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi
          aggiudicati  da  stazioni  appaltanti  diverse  da   quelle
          indicate nell'allegato IV; 
              b.2) per gli appalti pubblici di  servizi,  aggiudicati
          da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto
          servizi della categoria 8 dell'allegato II  A,  servizi  di
          telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A,  le
          cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC
          7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B; 
              c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici  e
          per le concessioni di lavori pubblici.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 2-bis dell'art. 5
          del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  luglio   2004,   n.   186
          (Disposizioni urgenti per  garantire  la  funzionalita'  di
          taluni settori della pubblica amministrazione: 
              "Art. 5. Normative tecniche in materia di costruzioni 
              1. - 2. (Omissis). 
              2-bis. Al fine di  avviare  una  fase  sperimentale  di
          applicazione delle norme tecniche di cui  al  comma  1,  e'
          consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla  data  di
          entrata  in  vigore  delle  stesse,  la   possibilita'   di
          applicazione, in alternativa,  della  normativa  precedente
          sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre  1971,
          n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n.  64,  e  relative
          norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto
          dall'applicazione del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.". 
              Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  111  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e  successive
          modificazioni (Nuovo codice della strada), come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.  111.  Revisione  delle  macchine   agricole   in
          circolazione 
              1. Al fine di garantire adeguati livelli  di  sicurezza
          nei luoghi di lavoro  e  nella  circolazione  stradale,  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
          forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il  30
          giugno  2015,  dispone  la  revisione  obbligatoria   delle
          macchine agricole  soggette  ad  immatricolazione  a  norma
          dell'art. 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza
          e la permanenza dei requisiti minimi di  idoneita'  per  la
          sicurezza della circolazione. Con il  medesimo  decreto  e'
          disposta, a far data  dal  30  giugno  2016,  la  revisione
          obbligatoria  delle  macchine  agricole   in   circolazione
          soggette ad immatricolazione in ragione del relativo  stato
          di vetusta'  e  con  precedenza  per  quelle  immatricolate
          antecedentemente al 1°  gennaio  2009,  e  sono  stabiliti,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, i criteri,  le  modalita'  ed  i  contenuti  della
          formazione    professionale    per     il     conseguimento
          dell'abilitazione  all'uso  delle  macchine  agricole,   in
          attuazione di quanto  disposto  dall'art.  73  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 866  dell'art.  1
          della citata legge n. 208 del 2015: 
              "866. Per il concorso  dello  Stato  al  raggiungimento
          degli  standard  europei  del  parco  mezzi  destinato   al
          trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per
          l'accessibilita' per persone a mobilita' ridotta, presso il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
          un Fondo finalizzato all'acquisto diretto,  ovvero  per  il
          tramite   di   societa'   specializzate,    nonche'    alla
          riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi  adibiti
          al  trasporto  pubblico  locale  e  regionale.   Al   Fondo
          confluiscono, previa intesa  con  le  regioni,  le  risorse
          disponibili di cui all'art. 1, comma  83,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147,  e  successivi  rifinanziamenti.  Al
          Fondo sono altresi' assegnati, per le  medesime  finalita',
          210 milioni di euro per ciascuno degli anni  2019  e  2020,
          130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90  milioni  di  euro
          per  l'anno  2022.   Con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti sono  individuate  modalita'
          innovative   e   sperimentali,    anche    per    garantire
          l'accessibilita' alle  persone  a  mobilita'  ridotta,  per
          l'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  comma.
          Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
          effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  83  dell'art.  1
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014): 
              "83.  Al  fine  di  favorire  il  rinnovo  dei   parchi
          automobilistici  e  ferroviari  destinati  ai  servizi   di
          trasporto  pubblico  locale,  regionale  e  interregionale,
          nonche' della flotta  destinata  ai  servizi  di  trasporto
          pubblico locale lagunare, la dotazione del fondo  istituito
          dall'art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre  2006,  n.
          296, e' incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2014
          e di 100 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2015  e
          2016, da destinare all'acquisto di  materiale  rotabile  su
          gomma e  di  materiale  rotabile  ferroviario,  nonche'  di
          vaporetti e ferry-boat. I relativi pagamenti  sono  esclusi
          dal patto di stabilita' interno,  nel  limite  del  45  per
          cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014
          e integralmente per gli anni 2015 e 2016.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 223  dell'art.  1
          della citata legge n. 190 del 2014: 
              "223. Le risorse di cui all'art.  1,  comma  83,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147, finalizzate a  favorire  il
          rinnovo dei parchi automobilistici destinati ai servizi  di
          trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, sono
          destinate  all'acquisto  di  materiale  rotabile  su  gomma
          secondo le modalita' di cui ai commi 224, 226 e 227.".