Art. 9 Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 1. All'art. 1, comma 298, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2016, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione riferite all'annualita' 2015 e alle precedenti,».
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 298 dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla presente legge: "298. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' autorizzato fino al 30 giugno 2016, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione riferite all'annualita' 2015 e alle precedenti, ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti gia' intestati alla medesima Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.".