Art. 9 
 
 
           Proroga di termini in materia di competenza del 
      Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
 
  1. All'art. 1, comma 298, primo periodo, della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, e successive modificazioni,  le  parole:  «fino  al  31
dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti:  «fino  al  30  giugno
2016,  limitatamente  alle  operazioni  di  pagamento  e  riscossione
riferite all'annualita' 2015 e alle precedenti,». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  298  dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  147  del  2013,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "298. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari
          e  forestali  e'  autorizzato  fino  al  30  giugno   2016,
          limitatamente alle operazioni di  pagamento  e  riscossione
          riferite  all'annualita'  2015  e   alle   precedenti,   ad
          effettuare  le  operazioni  di  pagamento   e   riscossione
          relative alle competenze dell'ex Agenzia  per  lo  sviluppo
          del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai
          sensi dell'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio  2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti  correnti  gia'
          intestati alla medesima Agenzia,  attraverso  un  dirigente
          delegato.  Le  operazioni  effettuate   sono   oggetto   di
          rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.".