Art. 2 Istruzioni di compilazione 1. I certificati potranno anche riportare valori parzialmente o totalmente negativi per province, citta' metropolitane e comunita' montane che, ordinariamente, non assolvono a funzioni relative alla gestione dei rifiuti e al servizio di acquedotto. 2. I certificati sono compilati in ogni loro pagina e firmati secondo le indicazioni dei relativi modelli e sono trasmessi dagli enti in originale. 3. I dati finanziari da indicare nei predetti modelli devono essere espressi in «euro», con due cifre decimali ed arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso se maggiore di cinque millesimi, altrimenti per difetto.