Art. 2 
 
                     Istruzioni di compilazione 
 
  1. I certificati potranno anche  riportare  valori  parzialmente  o
totalmente negativi per province, citta'  metropolitane  e  comunita'
montane che, ordinariamente, non assolvono a funzioni  relative  alla
gestione dei rifiuti e al servizio di acquedotto. 
  2. I certificati sono compilati  in  ogni  loro  pagina  e  firmati
secondo le indicazioni dei relativi modelli e  sono  trasmessi  dagli
enti in originale. 
  3. I dati finanziari da indicare nei predetti modelli devono essere
espressi in «euro», con due cifre decimali  ed  arrotondamento  della
terza cifra decimale, per eccesso se maggiore  di  cinque  millesimi,
altrimenti per difetto.